Seconda occupazione, è possibile anche per i lavoratori assunti a tempo pieno

La seconda occupazione è possibile anche per i lavoratori che sono assunti a tempo pieno? In questa breve guida andremo a rispondere alla domanda.

La seconda occupazione è possibile anche per i lavoratori che sono assunti a tempo pieno? In questa breve guida andremo a rispondere nel dettaglio alla domanda, riportando tutte le ultime novità sulla questione. 

Seconda occupazione, è possibile anche per i lavoratori assunti a tempo pieno

I lavoratori assunti a tempo pieno potranno avere per una seconda occupazione? Secondo gli ultimi aggiornamenti tutti quei lavoratori titolari di contratti a tempo pieno potranno svolgere una seconda attività se questa non andrà a sovrapporsi agli obblighi derivanti dal primo contratto di lavoro. Inoltre, il datore di lavoro non potrà vietare al lavoratore di svolgere un secondo impiego.

Stiamo parlando da quanto dichiarato nel decreto legislativo trasparenza, che all’articolo 8 ha stabilito che qualsiasi datore di lavoro non potrà vietare ai propri dipendenti di svolgere un altro lavoro nell’orario che non riguarda il proprio contratto.

Inoltre, il datore stesso di lavoro non dovrà in alcun modo riservare ai propri lavoratori che scelgono di svolgere una seconda attività lavorativa un trattamento meno favorevole, proprio perché hanno scelto di intraprendere un secondo incarico estraneo al proprio rapporto di lavoro principale.

È ovvio che la seconda attività lavorativa non dovrà sovrapporsi in alcun modo agli obblighi che derivano dal primo contratto di lavoro. Per questo motivo sarà vietato svolgere un secondo lavoro se questo si collocherà, anche solo per parte del tempo e non nella totalità, nella fascia oraria deputata allo svolgimento delle mansioni del proprio rapporto di lavoro principale.

Tale norma pare scontata per tutte quelle prestazioni che vengono svolte con il regime del tempo parziale, dove appunto la disponibilità ad avere un secondo impiego è connaturale al rapporto stesso di lavoro. Tanto scontato, però, non è stato per i contratti full time, dunque a tempo pieno.

Sì alla seconda occupazione anche a tempo pieno

La legge ha specificato di recente quanto appena asserito, andando anche ad affermare la nullità del regolamento aziendale qualora preveda una totale incompatibilità del rapporto di lavoro anche a tempo parziale con qualsiasi altro svolgimento di prestazione esterna, poiché in questo caso il datore di lavoro non può disporre della facoltà del proprio lavoratore dipendente di reperire un secondo incarico al di fuori dei turni per cui è stato assunto.

Per effetto del decreto sopracitato questo principio è stato definitivamente acquisito anche per tutti quei rapporti di lavoro a tempo pieno, infatti, all’articolo 8 dello stesso si stabilisce che il datore di lavoro non potrà vietare al lavoratore dipendente di svolgere un’altra attività lavorativa parallela – che vada oltre i turni concordati in contratto – senza operare alcuna distinzione riguardo al regime orario di lavoro.

La cumulabilità delle attività lavorative

C’è da aggiungere che la nuova previsione sulla cumulabilità delle attività lavorative rimane ancora fissa su l’obbligo della fedeltà sancito dall’articolo 2105 del codice civile. Secondo questo articolo nel seconde o terze mansioni svolte dal lavoratore non potranno in alcun caso portare lo stesso lavoratore a svolgere lavori che sì pongono in diretta concorrenza con il business dell’azienda.

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Le ipotesi in cui il datore di lavoro può limitare o negare la seconda attività

Nel decreto legislativo trasparenza vengono individuate alcune ipotesi oggettive in cui il datore di lavoro possa procedere nella limitazione o nella negazione dello svolgimento della seconda attività lavorativa parallela. In particolare, secondo quanto riportato dalla direttiva dell’Unione Europea 2019/1152 per cui, si legge,

“gli Stati membri dovrebbero poter definire le condizioni per l’uso delle restrizioni di incompatibilità, che vanno intese come restrizioni al lavoro per altri datori di lavoro per motivi obiettivi.”

Le incompatibilità con lo svolgimento della seconda attività lavorativa

Secondo il più volte citato articolo 8 le condizioni di incompatibilità si hanno quando il sommarsi delle mansioni da svolgere possa arrecare un pregiudizio alla salute, oltre che alla sicurezza, degli stessi lavoratori in questione.

In questo caso vanno anche considerati i periodi di riposo da rispettare, ad esempio, un intervallo non lavorato di 11 ore consecutive. A questa, la relazione illustrativa del decreto va ad aggiungere anche la tutela della riservatezza aziendale.

Tra le incompatibilità la norma esplicita anche la necessità di garantire l’integrità del servizio pubblico e i casi in cui il secondo impiego svolto parallelamente possa provocare un conflitto di interessi con la prestazione principale. Questa, però, è una clausola aperta.

Le previsioni sul cumulo delle attività lavorative vengono applicate altresì sulle collaborazioni etero-organizzate, coordinate e continuative, ma non i lavoratori marittimi e della pesca.

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