Entrano in vigore le nuove misure disposte dal Decreto del 28 settembre da parte del MEF, Ministero dell'economia e delle finanze, in tema di appalti pubblici . Nel decreto sono stati inseriti nuovi criteri di esclusione dalle procedure di appalto per aziende e partite IVA. In particolare lo stop alla partecipazione agli appalti potrebbe arrivare in caso di importanti violazioni in ambito fiscale, seppur ancora in fase di accertamento.
Ecco spiegate tutte le novità.
Cartelle esattoriali e tasse non pagate: stop agli appalti
Il nuovo decreto ministeriale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.239 del 12 ottobre, prevede l'attuazione di quanto già previsto dal decreto legislativo 50/2016 e integrato dalla legge 238 dello scorso dicembre.
In particolare le nuove disposizioni includono una ulteriore fattispecie tra le cause d'esclusione dalle procedure di appalto. Nello specifico tra i motivi di esclusione saranno ora incluse anche le violazioni fiscali, seppur non accertate in via definitiva.
Il decreto prevede, in caso di violazione superiore alla soglia minima di 35 mila euro, l'esclusione dalle procedure di appalto a seguito di omissione di tasse e imposte per un importo pari o superiore al 10% del valore complessivo della gara a cui si intende partecipare.
Cosa cambia rispetto al passato
Nel decreto sono meglio specificate le omissioni di pagamento di tasse e imposte rilevanti ai fini del calcolo in questione. Vengono infatti definiti come "gravi violazioni" tutti i mancati pagamenti di tasse e imposte derivanti da:
- notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici
- notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici
Rispetto al passato vengono dunque ad aggiungersi anche le cartelle esattoriali, che saranno altrettanto conteggiate nel processo di valutazione dei nuovi criteri.
Ma l'altra importante novità è che, come previsto già dal codice dei contratti pubblici, l'esclusione potrà avvenire anche in assenza di un accertamento di violazione definitivo.
Lo stop alla partecipazione alle procedure di appalto varrà anche in caso di sentenza giurisdizionale favorevole se quest'ultima non è passata in giudicato.