Parte il silenzio elettorale in tv e sui social: cos’è, quanto dura e sanzioni

Stop a comizi e dibattiti a partire dalla mezzanotte del 23 settembre. Normativa, applicazione e sanzioni previste per il silenzio elettorale.

Siamo agli sgoccioli di una campagna elettorale compressa in pochi mesi, in cui i leader politici hanno utilizzato tutti gli strumenti mediatici per esporre i loro programmi e parlare diverse “lingue”, dal tradizionale politichese istituzionale (televisione) allo slang dei giovani (social). Giunti a ridosso del weekend in cui si andrà a votare, sopraggiunge il silenzio elettorale, una norma che impedisce a politici e movimenti di tenere ulteriori comizi o dichiarazioni elettorali, in modo da lasciare agli elettori un tempo di riflessione, ed evitare che il loro orientamento possa essere influenzato all’ultimo da notizie o fatti. In cosa consiste concretamente il silenzio elettorale e quando scatterà?

Cos’è il silenzio elettorale, quanto dura e per quali votazioni è previsto

Il silenzio elettorale fu introdotto per la prima volta con la legge 212 del 4 aprile 1956. L’articolo 9 fa scattare il provvedimento a partire dal giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni, vietando comizi, riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici (piazze) o aperti al pubblico (cinema, teatri, auditorium e così via). Non sono consentiti, inoltre, l’affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti da campagna elettorale. I seggi sono “recintati” da un raggio di 200 metri, oltre il quale non è ammesso alcuna forma di propaganda. In vista di domenica prossima, il silenzio elettorale scatterà a partire dalla mezzanotte del 23 settembre.

La legge 807 del 6 dicembre 1984 ha esteso il divieto anche alle emittenti radiotelevisive private (per quelle pubbliche l’obbligo era già in vigore). Il silenzio elettorale vale per tutte le manifestazioni elettorali, dalle elezioni politiche a quelle amministrative, dalle regionali ai referendum. 

Leggi anche: Perché si vota a matita e non a penna?

Silenzio elettorale e sanzioni: valgono anche per i social?

La norma del 1975 ha integrato in quella originaria le sanzioni previste per la violazione del silenzio elettorale. Chiunque trasgredisca al provvedimento è punibile con la reclusione fino ad un anno o con una multa da 103 a 1.032 euro.

La legge del 1984 può considerarsi abbastanza elastica da includere nel suo spettro di applicazione anche altre forme di comunicazione mediatica che sono arrivate successivamente, come i social network. È questo il parere dell’Agcom, l’autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che nelle sue linee guida del 2019 aveva disposto che anche il rispetto del silenzio elettorale fosse da esercitare anche sulle piattaforme digitali. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dell’Agcom riconoscendo i social come un luogo pubblico, di dibattito e diffusione di notizie. Ovviamente questa sentenza ha prodotto diverse polemiche e diverse interpretazioni, che ritengono invece che Facebook, TikoTok, Instagram e così via debbano essere trattate separatamente, e che il vuoto legislativo non possa essere tappato da una norma risalente al 1956.

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