Cessione dei crediti e sconto in fattura, da quando entra in vigore lo stop definitivo

Lo stop del governo Meloni alla cessione dei crediti influirà su diversi bonus. Quando entrerà in vigore e quali sono le eccezioni?

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Tramite Decreto Legge del 16 febbraio 2023 il governo Meloni ha deciso per lo stop all'opzione che consentiva l'utilizzo della cessione del credito di imposta o dello sconto in fattura per il Superbonus e per tutte le altre tipologie di bonus edilizi. La decisione è dovuta al costo sostenuto dalle casse dello Stato, considerato eccessivo e ormai fuori controllo.

Ecco i dettagli sulla decisione dell'esecutivo: entrata in vigore, bonus coinvolti ed eccezioni.

Stop alla cessione dei crediti, da quando entra in vigore: la data

Il Decreto Legge con il quale il governo ha disposto lo stop alla cessione del credito è stato pubblicato con un'edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale giovedì 16 febbraio 2023, per entrare poi in vigore a partire dal giorno successivo, venerdì 17 febbraio 2023.

Il Decreto Legge 11/2023 stabilisce che, dal giorno dell'entrata in vigore, non è più consentito l’esercizio delle opzioni previste dall'articolo 121 del Decreto Rilancio, che appunto permetteva l'utilizzo della cessione del credito di imposta e dello sconto in fattura in alternativa alle detrazioni dirette.

Stop alla cessione dei crediti: ecco i bonus coinvolti

Questa decisione andrà a pesare non solo sul Superbonus, citato in maniera predominante in quanto misura più nota, ma anche su una lunga serie di bonus edilizi. Lo sconto in fattura e la cessione del credito di imposta non saranno più utilizzabili anche per:

  • Bonus Facciate

  • Bonus Casa o Bonus Ristrutturazioni

  • Ecobonus e SuperEcobonus

  • Sismabonus e SuperSismabonus

  • Bonus Barriere Archietttoniche

  • installazione di impianti fotovoltaici

  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici

Le eccezioni previste

Nel DL 11/2023 sono tuttavia contenute alcune eccezioni che permettono deroghe all’esercizio delle opzioni.

Al comma 2 dell'articolo 2 del Decreto è infatti stabilito che le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:

  • risulti presentata la CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata), nel caso di interventi diversi da quelli effettuati nei condomini

  • risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA, nel caso di interventi effettuati dai condomini

  • risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici

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