Cessione dei crediti e sconto in fattura, da quando entra in vigore lo stop definitivo

Entrata in vigore, bonus coinvolti e eccezioni al divieto. Ecco tutti i dettagli della decisione del governo sullo stop alla cessione dei crediti.

Tramite Decreto Legge del 16 febbraio 2023 il governo Meloni ha deciso per lo stop all’opzione che consentiva l’utilizzo della cessione del credito di imposta o dello sconto in fattura per il Superbonus e per tutte le altre tipologie di bonus edilizi. La decisione è dovuta al costo sostenuto dalle casse dello Stato, considerato eccessivo e ormai fuori controllo.

Ecco i dettagli sulla decisione dell’esecutivo: entrata in vigore, bonus coinvolti ed eccezioni.

Stop alla cessione dei crediti, da quando entra in vigore: la data

Il Decreto Legge con il quale il governo ha disposto lo stop alla cessione del credito è stato pubblicato con un’edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale giovedì 16 febbraio 2023, per entrare poi in vigore a partire dal giorno successivo, venerdì 17 febbraio 2023.

Il Decreto Legge 11/2023 stabilisce che, dal giorno dell’entrata in vigore, non è più consentito l’esercizio delle opzioni previste dall’articolo 121 del Decreto Rilancio, che appunto permetteva l’utilizzo della cessione del credito di imposta e dello sconto in fattura in alternativa alle detrazioni dirette.

Stop alla cessione dei crediti: ecco i bonus coinvolti

Questa decisione andrà a pesare non solo sul Superbonus, citato in maniera predominante in quanto misura più nota, ma anche su una lunga serie di bonus edilizi. Lo sconto in fattura e la cessione del credito di imposta non saranno più utilizzabili anche per:

  • Bonus Facciate

  • Bonus Casa o Bonus Ristrutturazioni

  • Ecobonus e SuperEcobonus

  • Sismabonus e SuperSismabonus

  • Bonus Barriere Archietttoniche

  • installazione di impianti fotovoltaici

  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici

Le eccezioni previste

Nel DL 11/2023 sono tuttavia contenute alcune eccezioni che permettono deroghe all’esercizio delle opzioni.

Al comma 2 dell’articolo 2 del Decreto è infatti stabilito che le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:

  • risulti presentata la CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata), nel caso di interventi diversi da quelli effettuati nei condomini

  • risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA, nel caso di interventi effettuati dai condomini

  • risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici

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