Assegno figli: il bonus bebè si allarga. Ecco a chi

Un'ingiustizia targata bonus bebé. L'Italia si deve piegare alla volontà europea e comportarsi più correttamente con le mamme straniere. Questa volta lo ammettiamo: meno male che c'è qualche istituzione europea che ci tira le orecchie e che ci fa ricordare che davanti alla legge siamo tutti uguali: non importa il colore della pelle, non importa quale lingua si stia parlando.

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Un'ingiustizia targata bonus bebè. L'Italia si deve piegare alla volontà europea e comportarsi più correttamente con le mamme straniere. Questa volta lo ammettiamo: meno male che c'è qualche istituzione europea che ci tira le orecchie e che ci fa ricordare che davanti alla legge siamo tutti uguali: non importa il colore della pelle, non importa quale lingua si stia parlando. Quando vieni in Italia e scegli il nostro paese per lavorare e far crescere i tuoi figli, sei una mamma come tutte le altre.

Questa volte nell'occhio dei ciclone sono finiti i bonus bebè, ossia quegli assegni di natalità e di maternità che adesso potrebbero essere estesi anche agli immigrati extracomunitari senza permesso di soggiorno. A dire il vero, però, questa volta l'Europa interviene solo perché la Corte Costituzionale ha deciso di lavarsene le mani: ha deciso di non decidere e ha rinviato la questione alla Corte di Giustizia dell'Unione europea. Stando al pensiero dei giudici, in questo caso, il diritto dell'Ue dovrebbe essere vincolante per il nostro ordinamento e hanno deciso di regolarsi di conseguenza.

Bonus bebè: un assegno unico figli per tutti!

Ad essere sinceri questa volta il tema risulta essere un po' delicato. E' comunque vada una situazione che è molto Italiana: i soldi sono dei contribuenti italiani. A chiamare in causa i giudici costituzionali, comunque, sono stati i loro colleghi della Cassazione: stando ai casi da loro esaminati, che subordinano l'erogazione degli assegni ad un periodo di cinque anni di permanenza in Italia e al possesso di un alloggio e di un reddito adeguato, i giudici ritengono che questi requisiti rappresentino una discriminazione per glli altri stranieri che risiedono legalmente nel nostro paese, ma che si trovino in situazione di bisogno.

Queste regole sembrano violare la nostra Costituzione e la Carta di Nizza. Quest'ultima, infatti, stabilisce che ogni singola persona che si sposti legalmente all'interno dell'Unione europea abbia diritto alle prestazioni di sicurezza sociale ed ai benefici sociali conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni nazionali.

Silvana Sciarra è il giudice costituzionale redattore e la sua ordinanza si sforza di cambiare il bonus bebè. Ricordiamo che questo venne introdotto sotto il Governo Renzi per incentivare le nascite: il presupposto, quindi, era quello di incentivare la natalità. Uno strumento, comunque, sul quale l'Europa non avrebbe alcun potere. Secondo la Sciarra, invece, nel corso degli anni sarebbe diventato una sorta di prestazione familiare: una forma di assistenza ai bisognosi e come tale soggetta al principio di parità.

Bonus bebè: a chi spetta?

Ricordiamo che il cosiddetto bonus bebé (o assegno di natalità introdotto con la legge n. 190/2015 art. 1 e il DPCM 27.02.2015) è un assegno destinato alle famiglie per ogni figlio nato, adottato od in affido preadottivo. L'importo erogato con il bonus bebé è annuale e viene corrisposto fino al primo anno di età del bambino o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione o affidamento preadottivo.

Per poter richiedere il bonus bebé è necessario essere in possesso di alcuni requisti. Tra questi ci sono:

  • essere in possesso della cittadinanza italiana;
  • lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (di cui all’art 27 del D.lgs. n. 251 del 2007);
  • il possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, (di cui all’art 9 delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
  • il possesso di carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’unione europea (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno stato membro, (di cui all’art 10 del D.lgs. n. 30 del 2007);
  • il possesso di carta di soggiorno permanente per famigliari non aventi la cittadinanza di uno stato membro (di cui all’art 17 del D.lgs. n. 30 del 2007).

Allo stato attuale, quindi, sembrerebbe proprio che i cittadini extracomunitari senza permesso di soggiorno permanente siano esclusi dalla possibilità di richiedere il bonus bebè.

Dall’impianto normativo analizzato consegue l’esclusione dalla fruizione del beneficio assistenziale per tutti i cittadini extra-comunitari privi di permesso di soggiorno permanente e di lungo periodo dal beneficio assistenziale. Questa esclusione, però, sembrerebbe essere in netto contrasto con l'art. 12 della Direttiva 2011/98/UE, attraverso la quale veniva stabilito che i cittadini dei paesi terzi che siano stati ammessi in uno stato membro per fini diversi dal quelli lavorativi, ma ai quali comunque è permesso di lavorare, debbano beneficiare degli stessi trattamenti riservati ai cittadini dello Stato membro.

Bonus bebé: cosa impone l'Europa!

In estrema sintesi la direttiva comunitaria è abbastanza chiara e lascia pochi spazi all'interpretazione. Il bonus bebè dovrebbe essere concesso a tutti: la scelta di non inserire tra i beneficiari anche gli stranieri presenti sul territorio italiano legamente crea una pesante disparità di trattamento tra i cittadini (quelli Italiani rispetto a quelli stranieri), creando un forte contrasto con la direttiva comunitaria. 

Andando nell specifico e vendendo quella che è la normativa italiana, il cittadino comunitario beneficia dell'assegno di natalità a prescindere da quanto soggiorni sul territorio italiano. Al cittadino extra-comunitario, al contrario, è richiesto il possesso dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’art. 9 D.lgs. n. 286/1998 o, ancora, di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli artt. 10 e 17 del D.lgs. n. 30/2007.