In particolare, gli operatori vedranno realizzarsi una serie di esoneri per la comunicazione dei beni concessi in uso a soci e familiari da parte di imprese, adempimento introdotto dall’art. 2 comma 36-decies e seguenti del Dl 138/2011, a supporto della verifiche circa la nuova ipotesi di tassazione in vigore dall'esercizio 2012.
Le semplificazioni - L’Agenzia delle Entrate sottolinea che saranno esclusi dalla comunicazione: ● i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo che costituiscono fringe benefit; ● i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali; ● gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci; ● i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell'imprenditore.
Inoltre la comunicazione dei finanziamenti a favore delle imprese individuali o collettive dovrà essere effettuata, da parte delle imprese stesse, solo se di ammontare superiore a 3.000 euro annui. Analoga comunicazione dovrà essere effettuata per le capitalizzazioni. A breve verrà emanato il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Non inclusione dei beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo che costituiscono fringe benefit - Dunque, la prima e più rilevante semplificazione consiste nella non necessità di compilazione del modello per i casi in cui i beni intestati alla società vengano dati in uso promiscuo a soci dipendenti o amministratori. Infatti, non sempre l’utilizzo dei beni sociali da parte del socio genera reddito diverso corrispondente all’importo del valore di mercato del diritto di godimento, così come stabilito dall’art. 2 comma 36-decies e seguenti del Dl 138/2011.