Bonus Botteghe nel caso di pluriattività: chiarimenti del Fisco

Bonus Botteghe, la prevalenza di un’attività determina la spettanza del beneficio economico? Con risposta all’ interpello n. 468 l’Agenzia delle Entrate precisa che quando si svolgono più attività economiche, nel caso del credito di imposta per botteghe, vale il principio della prevalenza delle stesse.

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Bonus Botteghe, la prevalenza di un’attività determina la spettanza del beneficio economico? Con risposta all’ interpello n. 468 l’Agenzia delle Entrate precisa che quando si svolgono più attività economiche, nel caso del credito di imposta per botteghe, vale il principio della prevalenza delle stesse.

Bonus Botteghe: il dubbio del soggetto istante

Il contribuente istante è un imprenditore individuale in regime semplificato ed il locale dove svolge la sua attività di categoria C1 è da lui condotto in locazione.

Visto che l’articolo 65 del Decreto "Cura Italia" ha previsto la possibilità di fruire di un credito di imposta del 60% del canone di locazione pagato relativamente al mese di marzo 2020 per le imprese la cui attività è stata sospesa, il soggetto istante precisa che, nell'esercizio 2019, i ricavi derivanti dalla succitata attività rappresentano più del 50% dei ricavi e degli aggi derivanti dalle altre attività.

Non tutte le attività esercitate dall’imprenditore sono state oggetto di sospensione e il contribuente chiede di sapere se il contributo sia beneficiabile in funzione di altri parametri e se il credito di imposta sia beneficiabile per intero, tenuto conto che l'attività sospesa rappresenta quella prevalente nell’esercizio 2019.

Bonus Botteghe: il parere del Fisco

Nella risposta all’ interpello n. 468 l’Agenzia delle Entrate richiama il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, il quale prevede, all'articolo 65,

un credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa pari al 60 per cento delle spese sostenute nel mese di marzo 2020 per la corresponsione dei canoni di locazione relativi ad immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Per poter beneficiare del Bonus Botteghe il locatario deve:

  • essere titolare di un'attività economica, di vendita di beni e servizi al pubblico, oggetto di sospensione, in quanto non rientrante tra quelle identificate come essenziali;
  • avere effettivamente corrisposto il canone di locazione relativo al mese di marzo 2020;
  • essere intestatario di un contratto di locazione di immobile rientrante nella categoria catastale C/1.

La risoluzione n. 13/E del 20 marzo 2020 e le Circolari n. 8/E del 3 aprile 2020 e n. 11/E del 6 maggio 2020 hanno fornito istruzioni in merito al Bonus Botteghe e Negozi. La ratio della disposizione agevolativa è quella di

contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica.

Al fine di evitare la sovrapposizione di agevolazioni, il comma 8 dell'articolo 28 del Decreto "Rilancio" prevede il divieto di cumulo con il credito d'imposta di cui al più volte menzionato articolo 65 del Decreto "Cura Italia" in riferimento ai canoni di locazione pagati relativi al mese di marzo 2020.