Bonus sanificazione: scadenza 7 settembre

Il 7 settembre scade il termine entro cui presentare il modulo per ottenere il credito di imposta nell'ammontare massimo di 60.000 euro per singolo beneficiario per le spese sostenute dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020 per la sanificazione di ambienti e strumenti di lavoro nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. In caso di errori, per spese previsionali maggiori, sembra che non ci saranno conseguenze sanzionatorie.

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Il decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020, convertito in l. n. 77/2020), con l’articolo 125 ed al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Coronavirus, ha riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. 

Per la fruizione del bonus occorre fare attenzione alle scadenze: entro il 7 settembre è necessario inviare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili mediante uno specifico modello.

Con la circolare circolare n. 25/E del 2020, l'Agenzia delle Entrate aveva chiarito alcuni dubbi interpretativi in merito all’ambito applicativo del credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione

Spese di sanificazione ammissibili

La norma individua con precisione le spese ammissibili all’agevolazione. Trattasi di quelle sostenute per:

  • la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
  • l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • l'acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

L'Agenzia delle Entrate con due circolari, la n.20/E del 10 luglio e la 25/E del 20 agosto ha chiarito alcuni dubbi sulle spese ammissibili

Al fine di ammettere al credito di imposta, le spese di sanificazione devono essere certificate. Nello specifico in relazione alle spese per attività di sanificazione degli ambienti e degli strumenti, con riferimento alle attività di sanificazione deve trattarsi di attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l’emergenza epidemiologica COVID-19. Inoltre, è stato ulteriormente precisato che tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base di protocolli di regolamentazione vigenti. Tuttavia l’attività di sanificazione, in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna

Proprio sul Protocollo di regolamentazione, a seguito di diversi quesiti, l'Agenzia delle Entrata ha risposto con la circolare del 20 agosto 2020 n. 25/E.

Con riguardo ai “protocolli di regolamentazione” la circolare chiarisce che sarà cura degli operatori professionisti della sanificazione (o delle imprese che svolgono in proprio la predetta attività di sanificazione) predisporre una certificazione che attesti che le attività poste in essere siano coerenti con quanto indicato nel predetto protocollo e, perciò, finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l’emergenza epidemiologica COVID-19.

Altro dubbio riguardava le spese ammissibili al credito di imposta relative agli impianti di condizionamento. Anche su queste, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che le spese di pulizia degli impianti di condizionamento, diverse da quelle sostenute per le ordinarie prassi di manutenzione degli impianti e dei relativi filtri (ad esempio pulizia/sostituzione stagionale), finalizzate ad aumentare «la capacità filtrante del ricircolo» attraverso, ad esempio, la sostituzione dei «filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate», mantenendo livelli di filtrazione/rimozione adeguati, possono rientrare tra le spese ammissibili. 

L’Agenzia delle Entrate, richiamata anche la precedente circolare n. 20/E del 2020, ritiene che l’ordinaria attività di pulizia degli impianti di condizionamento non rientri tra quelle di sanificazione, così come qualificate dalla circolare n. 20/E del 10 luglio 2020.

Modalità di fruizione del bonus

Per la fruizione del bonus occorre fare attenzione alle scadenze: entro il 7 settembre è necessario inviare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili mediante uno specifico modello. Tale modello è lo stesso utilizzato per il credito d'imposta relativo all'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'art. 125 del dl rilancio. 

L’ammontare cui parametrare il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione è rappresentato dalle spese oggetto dell’agevolazione qualora sostenute nell’anno solare 2020 (dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020) dai soggetti beneficiari non può superare la misura di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.

Il limite massimo (60.000 per beneficiario) è riferito all’importo del credito d’imposta e non a quello delle spese ammissibili. Ne deriva che il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione spetterà nella misura del 60 per cento delle spese ammissibili sostenute, ove l’ammontare complessivo delle stesse sia inferiore o uguale a 100.000 euro. Diversamente, nel caso in cui dette spese siano superiori a tale ultimo importo, il credito spettante sarà sempre pari al limite massimo di 60.000 euro.

Il principio che si dovrà considerare si distingue in funzione della tipologia commerciale:

  • per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali (nonché per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata) il principio è quello di cassa, e dunque dell'effettivo sostenimento della spesa mediante il pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi e degli investimenti cui i pagamenti si riferiscono;
  • per le imprese individuali, per le società, per gli enti commerciali e per gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria, al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.

Requisito per ottenere il credito di imposta, il beneficiario deve essere in possesso del documento di certificazione.

Le strade che si possono percorrere per utilizzare il credito sono tre:

  • in compensazione dei tributi(modello F24);
  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; o, in alternativa
  • entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con
  • facoltà di successiva cessione del credito.

Spese previsionali di sanificazione

In relazione alle spese che possono essere sostenute dopo il 7 settembre, data entro cui inviare il modulo all'Agenzia delle Entrate, ed entro il 31 dicembre 2020, il beneficiario può indicare delle spese previsionali. Ma cosa succede se vi è un errore nella previsione di spesa?

È qui opportuno ricordare che le spese potenzialmente ammissibili devono essere sostenute dall'1/1/2020 al 31/12/2020, mentre viene prevista una domanda da inoltrare al più tardi entro il 7/9/2020: è perciò più che probabile che alcuni dati previsionali di spesa possano essere errati a consuntivo. Tuttavia, né le istruzioni al modulo, né i documenti interpretativi diffusi indicano quale sia il comportamento da adottare in siffatte situazioni. Un primo caso è quello per cui vi è una previsione indicata nel modello e poi rivelatasi errata per difetto: ovvero riporto 50.000 euro nella domanda e poi sostengo a consuntivo spese per 60.000 euro. In questo caso l'eventuale eccedenza di spese potenzialmente ammissibili, ma non dichiarate, stante le circolare di chiarimento, non potranno essere riprese dopo la presentazione dell'istanza, che ricordiamo è da farsi entro il prossimo 7 settembre: in base alle istruzioni infatti è ammessa un una domanda correttiva nei termini, ma non una domanda integrativa. Dunque entro il 7 settembre, il beneficiario che ritiene di dover sostenere maggiori spese per la sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro, potrà correggere l'istanza presentata ma non integrarla successivamente. Il secondo caso è quello per cui a fronte di spese previsionali indicate maggiori, ad esempio per 50.000 euro, mentre si abbia un consuntivo di 40.000 euro. La differenza di 10.000 euro non può sicuramente concorrere a formare la base su cui andare a conteggiare il credito d'imposta, in quanto difetta del requisito di effettivo sostenimento della spesa (per cassa o competenza e certificazione). Proprio per la non calcolabilità precisa delle spese sostenibili dopo il 7 settembre, l'Agenzia delle Entrata ha adottato un atteggiamento non punitivo. Infatti si ritiene che il beneficiario del credito di imposta non avrà alcuna conseguenza sanzionatoria per aver indicato spese previsionali superiori rispetto a quelle poi effettivamente sostenute. Proprio la connotazione «previsionale» precluderebbe qualsiasi grado di certezza sul dato indicato nell'apposita casella, oltre al fatto che né la norma primaria, né le istruzioni al modulo indicano l'applicazione di sanzioni in una situazione come quella appena prospettata.