Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti della P.A.

Con la legge 6 giugno 2013, n. 64, è stato convertito con modificazioni il D.L. 8 aprile 2013, n. 35, che racchiude disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione.

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Con la legge n.64 del 6 giugno 2013 le imprese potranno procurarsi la certificazione del credito, in quanto le pubbliche amministrazioni insolventi saranno tenute a comunicare attraverso la piattaforma elettronica, tra il 1° giugno 2013 e il 15 settembre 2013, l’elenco completo dei debiti “certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012”, con l’indicazione dei dati identificativi del creditore. La violazione di tale adempimento comporterà per le Pubbliche Amministrazioni responsabilità dirigenziale e disciplinare.

Allo stesso modo, dal 1° gennaio 2014 le comunicazioni con un elenco completo dei debiti esigibili alla data del 31 dicembre di ciascun anno saranno trasmesse dalle Pubbliche Amministrazioni attraverso la piattaforma elettronica entro il 30 aprile dell’anno successivo.

Le banche e gli intermediari finanziari successivamente, dovranno comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il 15 settembre 2013, l’elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili nei confronti delle P.A. al 31 dicembre 2012 che sono stati loro ceduti indicando i dati relativi al cedente, al cessionario e all’amministrazione debitrice.Dal 30 settembre 2013 verranno pubblicati, con cadenza mensile, nel sito del Ministero dell’economia e delle finanze i dati relativi all’andamento dei pagamenti dei debiti. Non rientrano negli obblighi del patto di stabilità interno per un importo di 5 miliardi i pagamenti sostenuti dagli enti locali nel corso del 2013: • per i debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012;• per i debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura entro il 31 dicembre 2012;