Come noto l’assegno al nucleo familiare (ANF) disciplinato dalla Legge n. 153/88 è una prestazione previdenziale, integrativa della retribuzione, cui hanno diritto i lavoratori dipendenti con carico familiare in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti la famiglia e al loro reddito complessivo.È titolare del diritto agli assegni al nucleo familiare colui che svolge attività di lavoro subordinato o assimilato sul territorio nazionale.
In generale, il datore di lavoro corrisponde l’assegno al nucleo familiare al dipendente che ne fa richiesta e che dimostra di averne diritto. In alcuni casi particolari la corresponsione dell’ANF è subordinata ad una preventiva autorizzazione da parte dell’INPS.
Secondo quanto disposto dall’ art. 2, comma 9, DL n. 69/88, “il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'IRPEF, … alla formazione del reddito concorrono altresì i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a € 1032,91 … Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonché l'assegno previsto dal presente articolo …” .Il reddito rilevante per la quantificazione degli assegni spettanti è quindi pari alla somma dei redditi del richiedente l’assegno e degli altri soggetti componenti il suo nucleo, inteso come complesso delle persone di famiglia aventi diritto all’assegno. Si conteggiano i redditi percepiti, nell’anno solare precedente il 1° luglio dell’anno cui la domanda si riferisce.