L’IVIE e i versamenti del 2012

Il Decreto salva Italia all’art. 19 commi da 13 a 17 così come modificato dalla Legge di stabilità 2013 ha stabilito che dal 2012 coloro che risiedono in Italia e che possiedono immobili situati all’estero, dovranno versare un’ imposta erariale dello 0,76% detta IVIE.

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Coloro che sono tenuti al versamento dell’IVIE sono le persone fisiche residenti nel territorio italiano:- che siano proprietari di un immobile (fabbricato, area fabbricabile e terreno) situato in un Paese diverso dall'Italia;- che siano titolari di un diritto reale sull'immobile stesso (uso, usufrutto, abitazione,…). Non è considerato invece soggetto passivo colui che possiede solo la nuda proprietà;- che sono concessionarie di aree di proprietà del demanio; - che locano immobili anche se in corso di costruzione o ancora da costruire, o concedono in leasing.

Si sottolinea comunque che il solo diritto di proprietà fondiaria, non ha l'obbligo di assoggettamento ad Ivie, così come è stato precisato dalla Circolare dell'agenzia delle Entrate n. 28/2012 del 2 luglio 2012.

In varie occasioni l’IVIE è stata considerata non fiscalmente equa, infatti si applica esclusivamente alle persone fisiche residenti e non a tutti gli altri soggetti fiscalmente residenti in Italia, quali le società, gli enti commerciali e non commerciali, ecc., al contrario dell’IMU che invece non trova distinzione.Viste le varie normative e i diversi istituti giuridici dei vari Paesi, permane grande difficoltà nell’applicazione dell’IVIE in maniera uniforme, in quanto difficoltosa risulta la determinazione della base imponibile. L'imposta non si versa se l'importo a debito non supera i 200 euro e nel contempo il contribuente possessore dell’immobile non è nemmeno tenuto alla compilazione della sezione XV-A del quadro RM di Unico PF 2013.

La decorrenza della nuova imposta patrimoniale sugli immobili esteri (IVIE), così come quella sulle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE), era stata contemplata già per l'anno d'imposta 2011, ma per effetto dell'articolo 1 comma 518 della Legge di Stabilità è stata spostata all'anno d'imposta 2012.