Lavoro: blocco dei licenziamenti fino ad agosto. Poi che accade?

Il posto di lavoro sarà tutelato almeno fino ad agosto. Il Decreto Rilancio ha allungato di tre mesi il blocco dei licenziamenti collettivi per motivi economici. Lo stop al licenziamento era stato introddo con il Decreto Cura Italia, che aveva introdotto una norma a tutela dei lavoratori, la cui intenzione era quella di evitare che i licenziamenti aumentassero in misura esonenziale nel corso dell'emergenza coronavirus.

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Il posto di lavoro sarà tutelato almeno fino ad agosto. Il Decreto Rilancio ha allungato di tre mesi il blocco dei licenziamenti collettivi per motivi economici. Lo stop al licenziamento era stato introddo con il Decreto Cura Italia, che aveva introdotto una norma a tutela dei lavoratori, la cui intenzione era quella di evitare che i licenziamenti aumentassero in misura esonenziale nel corso dell'emergenza coronavirus.

Quali tipi di licenziamenti sono stati bloccati? In estrema sintesi era stato posto uno stop ai quelli collettivi ai sensi della L. n. 223/1991. Bloccati anche i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3, della L. n. 604/1966. Lo stop totale era previsto per 60 giorni, a decorrere dallo scorso 17 marzo 2020. Facendo due conti il blocco dei licenziamenti dovrebbe scadere il 16 maggio. Il decreto Rilancio approvato il 13 maggio, del quale si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ha allungato di altri tre mesi questo blocco.

Blocco licenziamenti: il lavoro sarà tutelato?

In estrema sintesi il blocco in cosa consiste? Stando al Decreto approvato dal Governo il 13 maggio, prevede lo stop a tutti i licenziamenti fino al 16 agosto. Questo significa che il datore di lavoro non potrà dar inizio a delle procedure di licenziamento collettivo e individuale fino a metà agosto. Continueranno a rimanere sospese tutte le eventuali procedure partite dopo il 23 febbraio.

Stando a quanto si legge sulla bozza del decreto dovrebbe esser data la possibilità ai datori di lavoro di revocare i licenziamenti effettuati nel periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 17 marzo per giustificato motivo. Resta fermo il diritto, per l'azienda, di richiedere per il dipendente la Cassa Integrazione in deroga, a far corso della data del provvedimento. In ogni caso il rapporto di lavoro verrà ripristinato come se non fosse accaduto alcunché, senza oneri dal parte dell'impresa.

Nel caso in cui ci si riferisse a licenziamenti collettivi, l'attuale decreto legge ha precedenza:

  • sull’art. 4 della L. n. 223/1991. Questo articolo coinvilge le imprese che non siano in grado di assicurare la totale e compreta ripresa delle attività valorative alla fine del periodo di integrazione salariale. Anche nel caso in cui non siano in grado di ricorrere a delle misure alternative;
  • sull’art. 24 della L. n. 223/1991. Questo articolo, invece, è rivolto a quelle imprese che a causa di un calo o di una trasformazione delle proprie attività, abbiano intenzione di effettuare un minimo di 5 licenziamenti nell'arco di 120 giorni. La riduzione del persone può coinvolgere un'unica attività produttiva o più unità produttive all'interno della stessa provincia.

Blocco licenziamenti: tutelata anche la singola persona

Anche la singola persona non corre il rischio di perdere il posto di lavoro. Il blocco dei licenziamenti opera in relazione anche a quelli per giustificato motivo. Devono seguire le regole di questa norma tutti i datori di lavoro a prescindere dal numero dei dipendenti in forza.

Quali attività coinvolge la sospensione temporanea dei licenziamenti? Ecco alcuni esempi:

  • motivi che coinvolgono l’attività produttiva;
  • motivi che coinvolgono il regolare funzionamento della stessa.

Questo cosa significa? Che non sarà possibile licenziare alcun lavoratore nel caso in cui dovesse essere chiuso un reparto o per motivi economici. O per motivazioni legate al coronavirus.

Dobbiamo comunque sottolineare che dal blocco rimangono fuori i licenziamenti per giusta causa, che non darebbero la possibilità di proguire il rapporto con la stessa fiducia di prima. Quindi rimangono fuori anche i licenziamenti per giustificato motivo soggettivo, ivi compresi quelli di natura disciplinare, oltre ai licenziamenti per raggiungimento del limite massimo di età per la fruizione della pensione di vecchiaia.

Dall'elenco del blocco dei licenziamenti rimangono fuori:

  • quelli per la fruizione del pensionamento per la “quota 100”;
  • quelli dovuti al superamento del periodo di comporto;
  • quelli per inidoneità;
  • quelli dei lavoratori domestici, in quanto, in tali casi, il recesso è “ad nutum”.

Blocco licenziamenti e lavoro: le considerazioni

In estrema sintesi tutti i lavoratori sono tutelati fino al 16 agosto. Anche se probabilmente qualche azienda potrebbe trovarsi in dififcoltà, in quanto la cassa in deroga copre al massimo fino a giugno. Quindi tutti gli oneri dei lavoratori continuerebbero a pesare sulle casse delle aziende. Anche se le aziende avrebbero la possibilità di attivare la cassa integrazione ordinaria e straordinaria.

In effetti il problema esiste — conferma Marina Calderone, presidente del consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, per alcune settimane potrebbero esserci imprese non in grado di pagare i dipendenti ma nello stesso tempo senza accesso agli ammortizzatori.

Chi avesse intenzione di richiedere una nuova cassa in deroga, al momento non deve più rivolgersi alle Regioni, ma può presentare la domanda direttamente all'Inps. L'iter è stato semplificato.

Cristina Grieco, presidente della IX Commissione della Conferenza delle Regioni e assessore al Lavoro della Toscana, spiega che l’obiettivo che ha accomunato Stato e Regioni è stato quello di individuare un meccanismo che possa far arrivare nel più breve tempo possibile i soldi della cassa a chi ne ha diritto e bisogno.