A seguito del DL n. 167/90 e con lo scopo di adempiere agli obblighi regolati dal c.d. “monitoraggio fiscale” è stato introdotto il quadro RW nella dichiarazione Modello Unico. Tale quadro ha lo scopo di agevolare l’Amministrazione finanziaria nel controllare gli investimenti all’estero e/o i trasferimenti e i flussi da, verso e sull’estero dei soggetti residenti fiscalmente in Italia.E’ comunque importante ricordare che la compilazione dello stesso ha solo una funzione informativa e non influisce nel calcolo del reddito imponibile e delle risultanti imposte.
Sono obbligati alla compilazione del Quadro RW per le attività detenute all'estero: le persone fisiche, le società semplici ed equiparate ex art. 5, TUIR e gli enti non commerciali (residenti fiscalmente in Italia).La stessa Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 45/E del 13 settembre 2010 ha precisato che sono interessate anche le persone fisiche esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo per le operazioni effettuate nell’esercizio di tale attività.Sono invece esonerati dalla compilazione: gli Enti commerciali e le società, ad eccezione delle società semplici, gli Enti pubblici e altri soggetti ex art. 74, comma 1, TUIR, i contribuenti la cui residenza fiscale è determinata dalla legge o in base ad accordi internazionali e che prestano in via continuativa attività lavorativa all'estero, i c.d. frontalieri “limitatamente alle attività di natura finanziaria e patrimoniale detenute nel Paese in cui viene svolta l'attività lavorativa”.
Se si è in presenza di un bene su cui gravano più diritti reali, entrambi i titolari devono compilare il quadro RW in quanto protettori di diritti in grado di generare redditi di fonte estera. Per le attività finanziarie e patrimoniali in comunione o cointestate il quadro RW va compilato da ciascun soggetto intestatario per la propria quota di possesso.