Disoccupazione NASpI e DIS-COLL: 2 mesi di proroga non per tutti

Il DL Agosto ha approvato una nuova proroga di due mesi delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL. La circolare Inps che ne definirà i dettagli non è ancora stata pubblicata, tuttavia lo stesso DL ha confermato le medesime condizioni di proroga in vigore dal DL Rilancio. Tutti i dettagli, anche in merito a proroga e pensionamento e lavoro agricolo.

Image

Fra le misure apportate dal Decreto Agosto, approvato in Consiglio dei Ministri il 7 agosto, compare la nuova proroga di due mesi delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL. Stiamo parlando pertanto di benefici erogati a favore di lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione.

Il DL Agosto è ancora in attesa di firma e di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, fatto che probabilmente avverrà entro il 15 agosto. Tuttavia, da quanto si può leggere in bozza dello stesso decreto, le indennità di disoccupazione saranno prorogate alle medesime condizioni previste nell’art. 92 del Decreto Rilancio di maggio 2020. Ovvero il provvedimento in cui NASpI e DI-COLL in scadenza fra il primo marzo e il 30 aprile, vennero prorogate di due mesi per fare fronte all’emergenza sanitaria.

Il Governo, per il 2020 ha stanziato 200 milioni di Euro a favore di questa misura di sostegno. Per l’anno 2021 la cifra prevista destinata allo stesso scopo, è pari a 300 milioni di Euro.

Le disoccupazioni NASpI e DIS-COLL che beneficiano della proroga

Attenendoci a quanto disposto dal DL Agosto, in attesa di una circolare INPS che ufficializzi l’operatività della misura, facciamo riferimento alla circolare n. 76 dello stesso istituto previdenziale per definire i termini della proroga.

Le indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL in scadenza fra il primo maggio e il 30 giugno sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza alle medesime condizioni definite del DL Rilancio. La proroga è estesa anche ai soggetti che hanno già fruito della primo prolungamento dell’indennità nei mesi scorsi.

Per ciascuna mensilità di proroga sarà riconosciuto un importo pari a quello dell’ultima mensilità relativa alla prestazione di origine.

Per quanto riguarda l’attivazione del prolungamento, l’INPS procederà d’ufficio all’estensione dell’indennizzo, senza la necessità da parte del lavoratore di presentazione di alcuna domanda.

A chi non è riconosciuta la proroga delle disoccupazioni NASpI e DIS-COLL

La proroga di due mesi non viene riconosciuta ai lavoratori appartenenti ad alcune categorie che hanno già fruito e che stanno ancora beneficiando delle indennità Covid-19. Più precisamente, non verrà riconosciuta a:

  • Liberi professionisti titolari di partita IVA e lavoratori titolari di rapporti di Co.Co.Co danneggiati dall’emergenza Covid-19, come indicato in art. 84 del DL Rilancio
  • Lavoratori domestici e lavoratori sportivi (art. 85, 98 del DL Rilancio)
  • Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO, lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti balneari, operai agricoli a tempo determinato, lavoratori dello spettacolo. Categorie, queste, indicate nel DL Cura Italia.

Le esclusioni dal prolungamento saranno controllate centralmente dall’INPS, mentre le strutture territoriali non entreranno nel merito dell’esame istruttorio.

Cosa influisce sull’erogazione della disoccupazione NASpI e DIS-COLL

La Circolare dell’INPS ricorda inoltre, come anche durante il periodo di proroga di due mesi, trovino applicazione tutte azioni che normalmente vanno a influire sull’erogazione dell’indennità nel caso si verifichino determinati cambiamenti nello stato occupazionale del lavoratore.

L’indennità sarà sospesa in caso di rioccupazione di durata pari o inferiore a sei mesi, o 5 giorni in caso di DIS-COLL. Verrà ridotta di importo in caso di cumulo della prestazione con il reddito da lavoro dipendente o autonomo. Infine la proroga NASpI e DIS-COLL decadrà in caso di rioccupazione.

Proroga disoccupazione NASpI e DIS-COLL e pensionamento

Potrebbe presentarsi l’evenienza in cui il lavoratore durante i due mesi di proroga maturi i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata. In questo caso specifico, il periodo di prolungamento della disoccupazione NASpI o DIS-COLL verrà sospeso e le eventuali somme che potrebbero risultare a debito del lavoratore saranno oggetto di recupero da parte dell’INPS.

Qualora invece, il lavoratore avesse già presentato domanda per Pensione Lavoratori Precoci o per APE Sociale alla data della circolare INPS relativa alla proroga dell’indennizzo di disoccupazione, il riconoscimento dei quest’ultima sarà sospeso. Sarà cura dell’INPS inviare all’interessato una comunicazione con la quale verrà chiesto al lavoratore se intende valersi della proroga delle prestazioni di disoccupazione. La risposta all’istituto previdenziale andrà trasmessa nei tempi previsti (ricordiamo che la nuova circolare INPS deve essere ancora pubblicata) attraverso il modello NASpI-Com.

Proroga disoccupazione NASpI DIS-COLL e lavoro agricolo

Ancora la circolare INPS, relativa al precedente periodo di prolungamento delle indennità di disoccupazione, fa alcune precisazioni in merito ai contratti di lavoro nel settore agricolo.

Nel caso la loro durata non superi i 30 giorni, rinnovabili in altri 30 giorni, e il limite di reddito non superi i 2.000 Euro per l’anno 2020, le prestazioni di indennità durante il periodo di prolungamento non verranno né sospese, né abbattute né decadranno.

Caso diverso quando il contratto di lavoro agricolo superi il limite dei 30 giorni, rinnovabile di ulteriori 30 giorni, oppure il reddito per l’anno 2020 superi il tetto massimo previsto dei 2.000 Euro. L’INPS precisa che per questi beneficiari, le erogazioni dell’indennità di disoccupazione subiranno nuovamente le azioni sospensive, di decadenza e abbattimento previste in circolare, esclusivamente, però, sulla parte di reddito eccedente la somma di 2.000 euro e per i periodi eccedenti l’arco temporale massimo di durata dei contratti.

I 30 giorni di cui si è appena parlato fanno riferimento al numero di giornate di lavoro effettivo svolto presso il proprio datore di lavoro. Sarà pertanto cura del lavoratore stesso trasmettere all’INPS attraverso il modulo NASpI-Com, l’esatto conteggio delle ore di lavoro effettivamente svolte e regolarizzare la posizione ai fini della proroga di due mesi della disoccupazione NASpI e DIS-COLL