Irpef e IVA: arriva la nuova scadenza per imprese e partita iva

È ufficiale la scadenza per i versamenti dell'Iva e delle imposte dirette Irpef e Ires è stata prorogata per 4,5 milioni di cittadini italiani con partita iva. Così il termine per i pagamenti è stato spostato al 20 luglio.

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Tramite il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 giugno, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 giugno 2020, è stata data la possibilità a milioni di imprese e contribuenti italiani con partita iva di godere della proroga dei versamenti dell'IVA e delle imposte Irpef e Ires. La nuova scadenza è stata fissata al 20 luglio 2020, con la possibilità di prolungare ulteriormente i termini fino al 20 agosto, pagando però una maggiorazione dello 0,40 per cento.

Proroga Irpef e IVA: quali sono le imposte incluse 

Il Dpcm del 27 giugno 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 162 del 29 giugno 2020, e precedentemente annunciato dal MEF con il Comunicato n. 147 del 22 giugno 2020, ha così ufficializzato che il termine dei pagamenti del saldo 2019 e del primo acconto 2020 per le imposte sui redditi e dell’IVA, è stato prorogato al 20 luglio, senza alcuna corresponsione di interessi.

La proroga dei pagamenti delle imposte Irpef e IVA si va così ad aggiungere a tutte le altre misure fiscali contenute nel Decreto Rilancio, volte a sostenere economicamente le imprese e gli imprenditori italiani.

Tra le misure fiscali maggiormente rilevanti si ricordano l'esenzione dal versamento del saldo IRAP 2019 e della prima rata dell'acconto dell'IRAP 2020, il credito d'imposta per gli interventi di adeguamento alle prescrizioni sanitarie; la soppressione delle clausole di salvaguardia e dei relativi aumenti IVA e accise; l'esonero, fino al 31 ottobre 2020, per gli esercizi di ristorazione, dal pagamento della tassa o del canone dovuti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap e Cosap); il rifinanziamento del Fondo di garanzia per le PMI; un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività d'impresa, variabile in relazione al fatturato.

Iva e Irpef: cosa sono e come si calcolano

L’IVA è un’imposta introdotta dalla legislazione europea negli anni Settanta e regolamentata in Italia in particolare dal d.p.r. 633/1972. Il pagamento dell’IVA riguarda il versamento di un’imposta che va a colpire il cosiddetto “valore aggiunto” prodotto nel sistema economico per effetto degli scambi di beni e servizi.

L’Irpef, invece, rappresenta un’imposta sul reddito delle persone fisiche, nata con la riforma tributaria del 1973. In questo caso, sono soggette all’imposta le persone fisiche e in alcune situazioni le società che la versano attraverso i soci. L’Irpef è un’imposta progressiva, ciò significa che la quota percentuale di reddito assorbita dall’imposta aumenta in proporzione al reddito stesso.

Per quanto riguarda l’importo del pagamento, l’IVA deve essere versata periodicamente, sulla base delle scadenze previste che possono essere mensili o trimestrali, a seconda del tipo di attività esercitata e del volume di affari. Il contribuente deve calcolare il saldo dell’imposta dovuta, ottenuta sommando l’IVA delle fatture emesse, andando così a costituire la cosiddetta IVA a debito, e sottraendo l’ammontare dell’IVA delle le fatture ricevute per gli acquisti effettuati (l’IVA a credito) e versarlo mediante F24.

L'Irpef si configura come un'imposta progressiva. Ciò sta a significare che la quota percentuale di imposta aumenta in proporzione al reddito. Ad esempio, nel caso di un lavoratore dipendente, se il suo reddito è pari a 20.000 euro, l'imposta Irpef dovuta sarà pari a circa il 17 per cento. Se invece il lavoratore ha un reddito di 50.000 euro, l'imposta dovuta supererà il 30 per cento. Ciò avviene applicando il meccanismo delle aliquote crescenti sui diversi scaglioni di reddito e attraverso le riduzioni di reddito e detrazioni d'imposta, previste dalla normativa italiana.

Chi potrà usufruire della proroga

La proroga dei versamenti, approvata in seguito al dpcm del 29 giugno 2020, riguarda  tutti i contribuenti interessati dall’applicazione dei cosiddetti Indici Sintetici di Affidabilità (ISA): imprenditori, ditte, imprese, professionisti e tutte le partita iva con regime forfettario.

Dunque tra i contribuenti che possono beneficiare della proroga dei versamenti al 20 luglio 2020 senza maggiorazione, o con maggiorazione dello 0,40 per cento fino al 20 agosto, rientrano: i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità, i soggetti che adottano il regime di vantaggio previsto per incentivare l’imprenditoria giovanile (previsto dall’art. 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98), i soggetti che applicano il regime forfetario (regolato dall’art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190); i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 (redditi prodotti in forma associata), 115 (opzione per la trasparenza fiscale) e 116 (opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria) del Tuir (Dpr 917/1986).

In tutto si stima che saranno circa 4,5 milioni i contribuenti italiani che potranno usufruire della proroga delle scadenze per i versamenti Irpef, ires e IVA.

Così i soggetti che esercitano attività economiche a cui sono stati attribuiti indici sintetici di affidabilità fiscale e che hanno ricavi o compensi complessivi non superiori ai limiti stabiliti per ciascun indice, potranno rimandare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto e dalle dichiarazioni dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap).

Le nuove scadenze per i pagamenti di luglio e agosto

In seguito alla proroga dei versamenti dell’Irpef e dell’IVA, ufficializzata dal dpcm del 29 giugno, gli imprenditori, i professionisti e tutte le partita IVA, anche con regime forfettario, potranno procedere con il versamento delle imposte dovute, senza alcuna maggiorazione entro il 20 luglio 2020.

Inoltre il dpcm del 29 giugno ha approvato anche la possibilità di un’ulteriore proroga per coloro che devono pagare le imposte Irpef e IVA. Infatti, i contribuenti potranno versare le proprie imposte dovute anche dopo la scadenza del 20 luglio 2020, precisamente nel periodo dal 21 luglio al 20 agosto 2020.

Coloro che beneficeranno di questa seconda scadenza tuttavia, dovranno pagare anche una maggiorazione, pari allo 0,40 per cento, a titolo di interesse corrispettivo.

Quali sono le imposte escluse dalla proroga

La proroga dei versamenti per IVA e Irpef del 20 luglio 2020 non include il pagamento dell’irap, in quanto il Decreto Rilancio ha approvato l’esenzione del versamento dell’Irap dovuta per il 2019 e della prima rata, pari al 40% dell’acconto dell’Irap dovuta per il 2020.

Tale esenzione è valida per tutte le imprese e i lavoratori autonomi con ricavi o compensi che non abbiano superato i 250 milioni di euro nel 2019.

Si ricorda che l’irap è un’imposta strettamente legata al fatturato di Aziende, Enti o liberi professionisti. Per cui sono quindi soggetti al suo pagamento tutti coloro che esercitano un’attività anche non commerciale, comprese le Pubbliche Amministrazioni e i produttori agricoli.

Tuttavia, l’obbligo di pagamento degli acconti dell’irap per il periodo di imposta 2019 resta invariato invece per coloro che esercitano la propria attività in periodi d’imposta che non coincidono con l’anno solare.

Cosa succede se non si rispettano le scadenze per Irpef e Iva

Secondo quanto stabilito dall'articolo 36 bis del DPR 600/1973, l'Agenzia delle Entrate ha l'obbligo di controllare l'effettivo pagamento delle imposte e dunque la corrispondenza tra la dichiarazione e i versamenti delle imposte dovute.

Tale controllo deve essere effettuato entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazione relative all'anno successivo. Entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui il contribuente italiano ha presentato la dichiarazione, l'Agenzia delle Entrate dovrà inviare una cartella esattoriale per recuperare le tasse dovute che non sono state versate. Se dopo 60 giorni dalla ricezione della notifica della cartella esattoriale, il contribuente non ha ancora adempiuto ai pagamento dovuti, l'Agenzia delle Entrate procederà con azioni esecutive come pignoramento o espropriazione, o azioni cautelari, come ipoteca o fermo amministrativo.

Per evitare ciò, è possibile regolarizzare i versamenti Irpef e IVA non effettuati prima della ricezione della cartella esattoriale, versando le imposte dovute con gli interessi, calcolati sulla base del tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento sarebbe dovuto essere effettuato, fino al giorno in cui sarà effettivamente eseguito. In questo modo il contribuente potrà andare incontro ad una sanzione ridotta.