Tutto sulla Pensione minima INPS: la guida completa del 2020

La Legge n. 638/1983, ed in particolare dall’art. 6, prevede espressamente il diritto del pensionato a ricevere un assegno sufficiente a garantire una vita dignitosa. La pensione minima interviene quando la pensione va al di sotto di un determinato limite. Ma chi ed in quali casi è possibile ottenere l’integrazione al trattamento minimo?

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Cosa è la pensione minima?

La pensione minima, conosciuta anche come integrazione al trattamento minimo, è disciplinata dalla L. n. 638/1983, ed in particolare dall’art. 6, il quale prevede espressamente il diritto del pensionato a ricevere un assegno sufficiente a garantire una vita dignitosa.

Quindi, la ratio della norma dispone che, nonostante il versamento contributivo, la pensione va al di sotto di un determinato limite, l’INPS eroga un assegno integrativo della pensione, con lo scopo primario di migliorare la condizione economica del pensionato stesso. 

L’integrazione spetta sulla generalità delle pensioni Inps, ad esclusione delle pensioni calcolate integralmente col sistema contributivo (ad eccezione dell’opzione donna, pensione sulla quale si può aver diritto all’accredito aggiuntivo).

Per l’anno 2020, la pensione minima è di 515,58 euro per 13 mensilità

È pero utile fare chiarezza su cosa non è  la pensione minima, o trattamento minimo di pensione inteso come integrazione della prestazione economica di previdenza spettante al alcuni lavoratori.

Essa non va confusa con il numero minimo di anni di contribuzione per ottenere un trattamento pensionistico.

La pensione minima non è il trattamento che si può ottenere con poche annualità di contribuzione, ossia la pensione di vecchiaia.

Infine, la pensione minima non è da intendersi con la nuova pensione di cittadinanza, che in realtà è un sussidio di assistenza spettante ai nuclei familiari composti da soli over 67 o disabili gravi che si trovano in stato di povertà.

Proviamo a fare ordine.

La pensione di anzianità

Fino al 31 dicembre 2011, il diritto alla pensione di anzianità si perfezionava al raggiungimento di una quota data dalla somma tra l'età anagrafica minima richiesta e almeno 35 anni di contributi.

Chi ha diritto alla pensione di anzianità (anche se soppressa dalla Riforma Monti-Fornero, introdotta dall'articolo 24, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201) continua a usufruirne o può richiederla ancora oggi secondo i limiti, i requisiti e le modalità previste dalla legge.

La pensione di anzianità può ancora essere richiesta se soddisfatti i requisiti alla data del 31 dicembre 2011.

A partire dal 1° gennaio 2011, per i lavoratori dipendenti e iscritti ai fondi pensione sostitutivi e integrativi, è necessario raggiungere quota 96 con almeno 60 anni di età (60 anni di età + 36 di contributi oppure 61 anni di età + 35 di contributi).

Per i lavoratori autonomi, invece,  è necessario raggiungere quota 97 con almeno 61 anni di età (61 anni di età + 36 di contributi oppure 62 anni di età + 35 di contributi).

Il requisito minimo contributivo di 35 anni per il raggiungimento della quota deve essere perfezionato escludendo la contribuzione figurativa per disoccupazione ordinaria e malattia.

Si può accedere alla prestazione anche senza il requisito dell'età ma si deve possedere un'anzianità contributiva di almeno 40 anni. In tal caso, se è stato raggiunto il requisito minimo dei 35 anni di contribuzione effettiva, si utilizza anche la contribuzione figurativa per disoccupazione e malattia per arrivare a 40 anni.

Il diritto alla prestazione può essere perfezionato anche con contribuzione estera maturata in paesi dell’Unione europea o in paesi extracomunitari convenzionati con l’Italia. In tal caso, l’accertamento del diritto a pensione può essere effettuato con la totalizzazione internazionale dei periodi assicurativi italiani ed esteri. 

L’importo della pensione, invece, viene calcolato in proporzione ai contributi accreditati nell’assicurazione italiana, secondo il criterio del pro-rata che si applica alle prestazioni in regime internazionale.

La pensione di cittadinanza: i requisiti e gli importi

La pensione di cittadinanza, prende tale nome dal reddito di cittadinanza, qualora tutti i componenti del nucleo familiare abbiano età pari o superiore a 67 anni. È un sostegno economico finalizzato all’inclusione sociale.

La pensione di cittadinanza viene erogato ai nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, risultano in possesso di determinati requisiti economici, di cittadinanza e di residenza. La Pensione di Cittadinanza può essere concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 67 anni convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza di età inferiore ai 67 anni.

I requisiti per ottenere la pensione

Cittadinanza e residenziali: I requisiti di cittadinanza sono riferiti al richiedente la prestazione. Il richiedente dovrà essere cittadino italiano o dell’Unione Europea; cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE di lungo periodo, ovvero titolare di protezione internazionale o apolide; cittadino di paesi terzi, titolare del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, e familiare di un cittadino italiano o dell’Unione Europea.

È necessaria la residenza in Italia da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo. Il richiedente il beneficio, inoltre, non deve essere sottoposto a misura cautelare personale.

Economici: essi fanno riferimento sia alla condizione reddituale che patrimoniale come certificati ai fini ISEE. In particolare:

ISEE in corso di validità inferiore a 9.360 euro; patrimonio immobiliare in Italia e all’estero (come definito ai fini ISEE) non superiore a 30.000 euro, senza considerare la casa di abitazione;

patrimonio mobiliare (come definito ai fini ISEE, esempio depositi, conti correnti, ecc.) non superiore a:

- 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente;

- 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti;

- 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti, incrementati di 1.000 euro per ogni figlio a partire dal terzo.

Questi massimali sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente con disabilità e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo.

Il reddito familiare non dovrà superare la soglia annua calcolata moltiplicando 7.560 euro per la scala di equivalenza (fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, così come definite ai fini dell’ ISEE). In ogni caso questa soglia è incrementata a 9.360 euro per la scala di equivalenza qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da Dichiarazione Sostitutiva Unica ( DSU) ai fini ISEE. Sono detratti i trattamenti assistenziali ivi inclusi e sommati quelli che sono in corso di godimento da parte degli stessi componenti (a eccezione di eventuali prestazioni non sottoposte a prova dei mezzi).

Nessun componente del nucleo deve possedere autoveicoli immatricolati da meno di 6 mesi, o con cilindrata superiore a 1.600 cc e motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, o immatricolati nei 2 anni precedenti, navi o imbarcazioni da diporto. 

Il calcolo dell'importo della pensione

L’importo della pensione di cittadinanza è dato dalla somma di una componente a integrazione del reddito familiare (quota A) e di un contributo per l’affitto o per il mutuo (quota B), sulla base delle informazioni rilevabili dall’ ISEE e dalla domanda del trattamento.

La quota A integra il reddito familiare fino a una soglia massima fino a 7.560 euro moltiplicati per la scala di equivalenza (con scala pari a 1 per nucleo famigliare con un componente, l’importo mensile è di 581,53 per 12 mensilità).

Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione o abbia contratto il mutuo per l’acquisto o la costruzione della casa, la quota B è pari al canone annuo di locazione fino a un massimo di 1.800 euro annui, ossia 150 euro mensili.

In ogni caso il beneficio economico:

- non può superare la soglia di 9.360 euro annui (780 euro al mese) nel caso di nucleo familiare con un solo componente, ridotta del valore del reddito familiare; la misura massima in caso di più componenti può arrivare a 20.592 euro all’anno (1.716 euro al mese, nel caso della scala di equivalenza massima 2,2 più i 150 euro per chi paga affitto o mutuo);

- non può essere inferiore a 480 euro annui (40 euro al mese). 

La pensione di cittadinanza può integrare il reddito di pensione o il reddito di lavoro  per il pensionato che lavora solo se il reddito di pensione e il reddito di lavoro, sommati assieme, risultano inferiori alla soglia di reddito mensile spettante (minimo 780 euro per nucleo famigliare con singolo componente senza condizioni di gravi disablità), e se non sono superate le soglie Isee e patrimoniali previste. Dunque l’importo della pensione di cittadinanza, erogata tramite carta acquisti, è solitamente superiore all’importo del trattamento minimo mensile che per il 2020 è di 515,58 euro.

Pensione opzione donna

La cosiddetta pensione “Opzione donna” è un trattamento pensionistico erogato, a domanda, alle lavoratrici dipendenti e autonome che, avendo maturato entro il 31 dicembre 2019 i requisiti previsti dalla legge, optano per il sistema di calcolo contributivo della pensione.

Possono accedere a tale forma pensionistica le lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2019, un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome).

Ai fini del conseguimento della pensione è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non è invece richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratrice autonoma.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurata, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

La pensione è liquidata esclusivamente con le regole di calcolo del sistema contributivo.

Assegno sociale (ex pensione sociale): chi può ottenerlo e quanto

L'assegno sociale è una prestazione economica, erogata a domanda, dedicata ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge, che non hanno diritto alla pensione di anzianità. Dal 1° gennaio 1996, l'assegno sociale ha sostituito la pensione sociale.

L'assegno sociale è rivolto ai cittadini italiani, agli stranieri comunitari iscritti all'anagrafe del comune di residenza e ai cittadini extracomunitari/rifugiati/titolari di protezione sussidiaria con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Ai fini del diritto all’assegno sociale non contano il reddito del nucleo familiare, gli indicatori Isee relativi alla situazione economica, reddituale e patrimoniale del nucleo, né sono considerati altri requisiti, come il possesso di veicoli nuovi o superiori a una determinata cilindrata. I beneficiari devono percepire un reddito al di sotto delle soglie stabilite annualmente dalla legge.

L’importo dell’assegno sociale per il 2020 è pari a 459,83 euro per 13 mensilità. Il limite di reddito è pari a 5.977,79 euro annui e 11.955,58 euro, se il soggetto è coniugato.

Hanno diritto all'assegno in misura intera i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito e i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al totale annuo dell'assegno.

Hanno diritto all'assegno in misura ridotta i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all'importo annuo dell'assegno e i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare compreso tra l'ammontare annuo dell'assegno e il doppio dell'importo annuo dell'assegno.

L'assegno non è soggetto alle trattenute IRPEF.

Quali trattamenti di pensione possono essere integrati al minimo?

Non sono integrabili le pensioni calcolate interamente con il sistema contributivo. Unica eccezione, in tal senso, è prevista per l’opzione donna, che può comunque essere integrata. Quindi, restano esclusi dalla pensione minima 2020 tutte le pensioni di chi non possiede contributi versati prima del 1996. Ma non solo, vi rientrano anche le pensioni degli aderenti all’opzione contributiva e le pensioni degli iscritti alla Gestione Separata, comprese quelle ottenute con il computo dei contributi provenienti da altre gestioni.

Oltre a queste esclusioni ci sono anche da rispettare dei limiti di reddito. Approfondiamoli in base allo stato famigliare.

Il Pensionato non sposato: integrazione piena se il reddito annuo non supera 6.695,91 euro

Il pensionato non spostato ha diritto all’integrazione al minimo in misura piena, in caso di reddito annuo non superiore a 6.695,91 euro; mentre ha diritto all’integrazione al minimo in misura parziale, in caso di reddito annuo superiore a 6.695,91 euro e fino a 13.391,82 euro (cioè sino a due volte il trattamento minimo annuo).

Ad esempio se un pensionato ha un reddito complessivo di 5.000 euro annui ed una pensione di 400 euro mensili, ha diritto all’integrazione piena della pensione, sino ad arrivare a 515,58 euro.

Se il reddito supera la soglia di 13.391,82 euro, non si ha diritto ad alcuna integrazione. Se il reddito complessivo dell’interessato fosse pari a 9.000 euro, l’integrazione della pensione non può essere totale, ma parziale, ossia pari alla differenza tra il limite di reddito di 13.391,82 euro ed il reddito complessivo:

13.391,82 euro – 9.000 euro = 4.391,82 euro;

4.391,82 euro / 13 = 337,83 euro (integrazione al minimo).

Il Pensionato sposato: integrazione piena se i redditi personali e famigliare non superano certe soglie

Il pensionato sposato ha diritto all’integrazione al minimo in misura piena, se il reddito annuo complessivo proprio e del coniuge non supera 20.087,73 euro ed il reddito del pensionato beneficiario non supera 6.695,91 euro; mentre ha diritto all’integrazione al minimo in misura parziale, se il reddito annuo complessivo proprio e del coniuge supera 20.087,73 euro, ma non supera 26.783,64 euro (cioè sino a quattro volte il trattamento minimo annuo) ed il reddito del pensionato non supera i 13.391,82 euro.

Facciamo degli esempi di pensione minima 2020

Pensione di anzianità o “opzione donna”. Se il pensionato/a percepisce una pensione di anzianità di 400 euro mensili, ha diritto all’integrazione fino al trattamento minimo di 515,58 euro mensili.

Assegno sociale. Se il pensionato percepisce l’assegno sociale che per il 2020 è di 459,83 euro (rispettando i limiti di reddito previsti) può avere l’integrazione al trattamento minimo, quindi integrare il suo assegno di 55,75 euro. Tuttavia, se rispetta i requisiti di cittadinanza, residenza, reddito, ISEE e patrimonio mobiliare può chiedere l’integrazione al trattamento della pensione di cittadinanza da un minimo di 40 euro ad un massimo di 780 euro al mese, applicando poi i coefficienti della scala. L'integrazione avverrà sottoforma di carta degli acquisti.

Ad esempio Giovanna percepisce 459,83 euro al mese di assegno sociale; è sposata e paga un affitto di 400 euro al mese; possiede tutti i requisiti prescritti per la pensione di cittadinanza; la pensione di cittadinanza spettante in teoria sarebbe pari a 1032 euro mensili composta da:

- una quota A di reddito familiare pari a 882 euro (630 euro al mese rapportato al coefficiente della scala di equivalenza di 1,4);

- una quota B di contributo all’affitto di 150 euro al mese.

Tuttavia il beneficio economico non può superare, nell’esempio sopra riportato, 1092 euro al mese. Pertanto Giovanna potrà integrare l’assegno sociale di un importo pari a 572,17 euro al mese (percependo 459,83 euro di assegno sociale e 572,17 euro come integrazione al trattamento della pensione di cittadinanza mediante l’accredito di una carta degli acquisti rilasciata in Posta).

Se il reddito complessivo di Giovanna e suo marito risultasse pari a 25.000 euro, Giovanna non potrà richiedere la pensione di cittadinanza, perché supera il limite di reddito, ma può ottenere l’integrazione della pensione in modo parziale pari alla differenza tra il limite di reddito di 26.783,64 euro ed il reddito complessivo (25.000 euro). L'integrazione al minimo sarà pari a 137,20 euro mensili. 

A chi rivolgersi per richiedere i vari trattamenti di pensione

Al fine di richiedere i vari trattamenti pesionistici e le eventuali integrazioni, il pensionato deve rivolgersi all'INPS mediante i canali telefonici, telematici online INPS (mediante credenziali o SPID) oppure tramite Patronati o CAF.