Pensione invalidità: Uno spiraglio per avere aumento e arretrati

L'assegno di invalidità è stato portato da 285,66 a 651,51 Euro a partire dai 18 anni con sentenza del 20 luglio. Si attende la circolare attuativa dell'INPS per rendere operativa la misura, ma fino a questo momento tutto tace. Molte associazioni si sono mosse per sollecitare una risposta. L'Associazione invalidi di Rieti ha predisposto, su iniziativa autonoma, un modulo di domanda.

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Il dibattito sull’aumento delle pensioni di invalidità approvato con il Decreto Agosto lo scorso mese si fa sempre più intenso. Il 15 agosto in Gazzetta Ufficiale viene riconosciuto un aumento dell’assegno di invalidità, che passa da 285,66 Euro a 651,51 Euro per tutti gli invalidi civili totali, i ciechi assoluti e i sordomuti già a partire dai 18 anni di età, invece che dal sessantesimo anno. Per rendere operativo il provvedimento, ovvero per ottenere l’assegno aggiornato alla nuova maggiorazione e gli arretrati, si sta attendendo una circolare attuativa dell’INPS che ne definisca i tempi e le modalità. Questo via libera sembra tuttavia farsi attendere, tanto da suscitare interrogazioni da parte delle associazioni nazionali invalidi volte a sollecitare una risposta da parte dell’INPS a questo riguardo.

L’ANMIC, l’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Rieti si è attivata autonomamente e ha predisposto un modello di domanda per fare richiesta all’INPS, da parte degli aventi diritto, della corresponsione degli adeguamenti economici previsti.

Il nuovo importo dell’assegno della pensione di invalidità

La Corte Costituzionale si è espressa il 23 giugno 2020 in merito all’articolo n. 38 della legge 448/2001, dichiarando, con la Sentenza n. 152/2020, incostituzionale la misura prevista di prestazione assistenziale a favore degli invalidi civili totali. L’assegno mensile di 285,66 Euro definito dalla legge viene riconosciuto, in altri termini, insufficiente a soddisfare i bisogni primari della vita. La somma viene pertanto adeguata al famoso milione (quindi 651,51 Euro) a beneficio degli invalidi totali, ciechi assoluti e sordomuti a partire dai 18 anni di età e per 13 mensilità.

La sentenza trova applicazione a partire dal giorno 20 luglio 2020. Da quel momento siamo ancora in attesa della circolare INPS che definisca le modalità operative del nuovo assegno di invalidità.

La domanda che ci si pone è dunque relativa alla reale motivazione della sentenza. Se il riconoscimento dell’incostituzionalità della misura prevista dalla L. 448/2001 risiedeva nella sua incapacità a garantire una qualità di vita dignitosa, allora, perché ora che sono stati ridefiniti i contorni di costituzionalità della materia, trascorsi quasi due mesi, continua a rimanere tutto invariato, e tutto tace da parte dell’INPS?

Questa è la domanda a cui gran parte delle associazioni non sanno dare una risposta. Sono state moltissime le sollecitazioni rivolte all’istituto di previdenza rimaste inevase o prive di risposte concrete, fino ad arrivare alla decisione di procedere in completa autonomia, come ha fatto l’Associazione nazionale Mutilati ed Invalidi di Rieti (ANMIC) che ha predisposto un modulo di richiesta da presentare all’INPS.

La domanda dell’ANMIC per richiedere all’INPS la pensione di invalidità

Dopo le ripetute pressioni all’INPS relative alla assenza della circolare attuativa che dia il nulla osta al nuovo assegno di invalidità aumentato, l’ANMIC di Rieti ha predisposto un modello di domanda per richiedere il pagamento degli adeguamenti economici riconosciuti dal 20 luglio dalla Corte Costituzionale.

Le persone interessate, con i requisiti sanitari di invalidità civile al 100% e i requisiti reddituali (8.469,00 Euro se singolo, o 14.447,00 Euro se coniugato) possono rivolgersi alla sede di Rieti telefonando allo 0746 498441 il Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 10 alle 12, e Lunedì e Mercoledì dalle 17 alle 19, per fissare un appuntamento e inoltrare domanda all’INPS. Con la consulenza di un operatore potranno fare richiesta di adeguamento del proprio assegno di invalidità al nuovo incremento e richiedere le somme arretrate.

Gli arretrati INPS della pensione di invalidità

La Sentenza del 23 giugno non ha effetti retroattivi. La norma non avrà pertanto effetto su quanto non è stato riconosciuto in questi anni, anche se l’importo di allora, oggi viene riconosciuto insufficiente a garantire il soddisfacimento delle elementari esigenze di vita.

Nel Decreto Agosto del 14 agosto 2020 si legge, però, che la norma della Corte Costituzionale è operativa a partire dal 20 luglio 2020, il giorno cioè in cui la Sentenza è stata depositata in Cancelleria. Questo significa che una volta reso operativo l’aumento attraverso la circolare attuativa, e aggiornati i propri sistemi informativi, l’INPS dovrà riconoscere non solo l’assegno mensile adeguato alla nuova norma, ma anche tutti gli arretrati non corrisposti dalla data del 20 luglio 2020.

La pensione di invalidità dell’INPS è compatibile con il Reddito di Cittadinanza?

La persona con invalidità civile al 100%, attualmente in attesa dell’aumento dell’assegno mensile, potrebbe prendere in considerazione di inoltrare domanda per il Reddito di Cittadinanza. Nella determinazione di questo sussidio non viene considerato l’accompagnamento, contrariamente alla pensione di invalidità e ad altre prestazioni previdenziali e assistenziali che rientrano nel suo computo. Conseguentemente, il RdC sarà rapportato all’intero importo dell’assegno di invalidità, e non esclusivamente al recente aumento.

Ora, consideriamo che 13 mensilità di un assegno di invalidità di 651,51 Euro portano a un reddito di 8.469,63 Euro all’anno. Consideriamo ancora che per ottenere il RdC, il reddito familiare per la persona singola non può superare i 6.000 Euro: è chiaro quindi che a queste condizioni reddituali a seguito del conferimento dell’assegno di invalidità incrementato, il RdC non verrà concesso. Se facciamo riferimento all’Isee, invece, quest’ultimo, per ottenere il RdC, non dovrà superare i 9.360 Euro. Al reddito di 8.469,63 Euro poco sopra calcolati, dovremo aggiungere però altri due variabili: il patrimonio mobiliare e il reddito familiare.

Possiamo concludere quindi che il Reddito di Cittadinanza non è compatibile con l’assegno di invalidità incrementato al nuovo adeguamento economico.

Se invece, osserviamo la stessa relazione fra RdC e assegno di invalidità dal punto di vista temporale, quest’ultimo può essere richiesto alla scadenza dei 18 mesi di RdC. Occorre però ricordare come l’INPS faccia sempre riferimento all’anno completo più recente. Alla scadenza dei 18 mesi di RdC, non sarà possibile ottenere dall’INPS l’assegno di invalidità già comprensivo dell’aumento. L’INPS, infatti, terrà sempre in considerazione l’ultimo importo annuale completo, quindi anche se il RdC è scaduto prima del 31 dicembre, verranno erogate solo quote dell’aumento dell’assegno di invalidità calcolate su ogni mensilità di RdC non percepita nell’anno di riferimento. L’anno successivo, l’assegno di invalidità sarà erogato dall’INPS nell’importo totale.

I numeri della pensione di invalidità dell’INPS

Attualmente, in assenza della attesissima circolare attuativa dell’INPS, non si conoscono le modalità di richiesta e di erogazione del nuovo assegno di invalidità. È probabile comunque che sarà necessario inoltrare una domanda integrativa sulla quale riportare i dati reddituali del richiedente.

L’aumento a 651,51 Euro mensili per 13 mensilità è previsto per tutti gli invalidi civili al 100% a partire già dai 18 anni, così come agli inabili, ai sordi e ai ciechi assoluti.

I requisiti reddituali per l’accesso al beneficio sono: 8.469,93 Euro per i pensionati singoli, e 14.447,42 Euro per i pensionati coniugati. L’accesso all’assegno, comunque, è consentito a soggetti che non dichiarano un reddito superiore a 16.982,49 Euro, qualunque sia la categoria cui appartengono.

Se questi paletti reddituali vengono superati, l’assegno di invalidità non beneficerà di alcun aumento, ma conserverà l’importo iniziale di 285 Euro mensili, sia per pensionati singoli che coniugati.

Infine, la nuova pensione di invalidità è compatibile con l’indennità di accompagnamento di 520,29 Euro mensile, portando il totale complessivo dell’assegno di invalidità a 1171,80 Euro mensili.