Incubo pensioni: la quattordicesima va restituita all'Inps

Ottobre sarà un mese di pianto per i pensionati. Ma anche per i successivi 23 mesi. Infatti, superate le varie proroghe, dal cedolino di ottobre, l'Inps recupererà le quattordicesime indebitamente percepite negli anni 2017 e 2018. Fino a 1.300 euro la somma da restituire per le quattordicesime più ricche.

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Ottobre sarà un mese di pianto per i pensionati. Ma anche per i successivi 23 mesi. Infatti, superate le varie proroghe, dal cedolino di ottobre, l'Inps recupererà le quattordicesime indebitamente percepite negli anni 2017 e 2018. Infatti, tra gennaio e febbraio 2020, l'Inps aveva terminato i controlli, incrociando i dati di quanto percepito nell'anno precedente con quelli delle dichiarazioni dei redditi degli anni 2017 e 2018 e gli altri dati presenti nei database dell'agenzia delle entrate, per individuare la platea di pensionati che devono restituire la quattordicesima percepita nel 2017 e 2018 e che non era dovuta. 

Inps aveva comunicato ai singoli pensionati, oggetto del recupero, la determinazione di iniziare con la pensione di aprile a riprendersi la somma dovuta. Causa emergenza Covid, ci sono state delle proroghe fino al mese di ottobre. In realtà, chi ha percepito la quattordicesima a luglio o settembre, potrebbe avere avuto una compensazione con le somme da restituire. L'eventuale eccedenza non recuperata, o la mancata compensanzione, faranno scattare dal mese di ottobre il recupero in 24 mesi.

Base giuridica della quattordicesima

L'introduzione della quattordicesima per le pensioni, risale al 2007, con la legge 3 agosto 2007, n.127. La predetta legge prevede a partire dall’anno 2007 la corresponsione di una somma aggiuntiva (cosiddetta 14.ma), in presenza di determinate condizioni reddituali, in favore dei pensionati ultrasessantaquattrenni titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria. L'erogazione avviene di solito con il mese di luglio ovvero nell'ultimo cedolino dell'anno.

La somma aggiuntiva è riconosciuta ai pensionati ultrasessantaquattrenni titolari dei trattamenti pensionistici indicati nella norma stessa, che non superino determinati limiti di reddito personale. L'importo è calcolato in base ai contributi versati.

Il beneficio in argomento spetta, in presenza delle condizioni richieste, ai titolari di pensione a carico:

  • dell’assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;
  • della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere;
  • delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali;
  • della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335;
  • del fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;
  • delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria.

La quattordicesima non concorre a formare reddito e dunque è escluso dal computo dell'imposizione fiscale nonchè di altre richieste di natura previdenziale o assistenziale. In altri termini l'importo della quattordicesima non deve essere per esempio inserito nel computo dell'ISEE.

I requisiti per la quattordicesima

I requisiti per l'ottenimento della quattordicesima, aono sia di natura anagrafica (età) che di reddito. La quattordicesima è riconosciuta a titolai di pensioni come sopra riportato, che abbiano raggiunto i sessantaquattro anni. Tale requisito di età dunque è collegato al fatto di percepire una trattamento pensionistico.

L'altro requisito è di natura reddituale.

Il beneficio spetta a condizione che il pensionato non possieda un reddito complessivo individuale relativo all’anno stesso superiore a due volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Nel 2020 il trattamento minimo è pari a 515,07 per 13 mensilità, quindi il limite di reddito considerato per avere diritto alla prestazione è di 13.391,82 euro. 

Tale limite tuttavia si declina differentemente a seconda dell'anzianità contributiva. Il limite complessivo di reddito per chi ha meno di 15 anni di contributi è di 13.727,82 euro, per chi ha tra i 15 e i 25 anni di contributi è di 13.811,82 euro e per chi ha versato oltre 25 anni di contributi è di 13.895,82 euro. Il reddito considerato è quello individuale e non quello familiare.

Per l'anno 2020 i pensionati con oltre 64 anni e redditi inferiori a due volte il trattamento minimo hanno ricevuto a luglio la mensilità aggiuntiva, la cosiddetta quattordicesima, che tra i 336 e i 655 euro a seconda del reddito e degli anni di versamenti contributivi.

La misura della quattordicesima

Diversamente dalla quattordicesima percepita in ambito lavorativo, il cui importo è pressochè fisso e pari ad una retribuzione mensile, quella erogata ai pensionati che ne hanno diritto, è in funzione dell'anzianità contributiva. Al fine della valutazione dell’anzianità contributiva deve essere considerata tutta la contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto) relativa alla pensione su cui spetta il beneficio, utile e non utile per il diritto a pensione, ivi compresa eventuale contribuzione utilizzata per la liquidazione di supplementi. In caso di titolarità di due o più pensioni dirette o di due o più pensioni ai superstiti deve essere considerata l’anzianità contributiva complessiva relativa a tali pensioni.

Ma vediamo per il 2020 qual è la misura della quattordicesima.

Un pensionato ex dipendente con meno di 15 anni di contributi (18 anni per gli autonomi) con redditi inferiori a due volte il trattamento minimo (10.043,87 euro) avrà diritto a 437 euro mentre la prestazione sarà di 336 euro se i suoi redditi sono tra 1,5 volte e due volte il minimo.

Un pensionato ex dipendente con contributi versati tra i 15 e i 25 anni (tra 18 e 28 anni di contributi versati per gli autonomi) avrà diritto a una quattordicesima di 546 euro se ha redditi inferiori a 1,5 volte il minimo e di 420 se ha redditi tra 1,5 e due volte il minimo.

Un pensionato ex dipendente con oltre 25 anni di contributi versati e redditi inferiori a 1,5 volte il minimo avrà diritto a 655 euro mentre la prestazione sarà di 504 euro se i redditi superano 1,5 volte il minimo e sono inferiori al le due volte il minimo.

Quattordicesima da restituire: l'importo

L'Inps ha comunciato che con il cedolino di ottobre verranno riprese in 24 mesi, le quattordicesime erogate e non dovute negli anni 2017 e 2018. Ma vediamo a quanto ammontavano le quattordicesime in quegli anni.

Per il 2017, la quattordicesima era compresa tra 336 euro e 655 euro, a seconda dell'anzianità contributiva.

Fino a 15 anni (18 per gli autonomi) di contributi la quattordicesima era di 437 euro (che si abbassa a 336 euro se il reddito complessivo era fra 1,5 e 2 volte il minimo pari a 13.049,14 euro). Tra 15 e 25 anni (18 e 28 anni per gli autonomi), la quattordicesima era di 546 euro (che si abbassa a 420 euro se il reddito complessivo era fra 1,5 e 2 volte il minimo pari a 13.049,14 euro). Oltre 25 anni di contributi (28 per gli autonomi) la quattordicesima era di 655 euro (che si abbassa a 504 euro se il reddito complessivo era fra 1,5 e 2 volte il minimo pari a 13.049,14 euro).

Per il 2018 invece, fino a 15 anni (18 per gli autonomi) di contributi la quattordicesima era di 437 euro (che si abbassa a 336 euro se il reddito complessivo era fra 1,5 e 2 volte il minimo pari a 13.192,92 euro). Tra 15 e 25 anni (18 e 28 anni per gli autonomi), la quattordicesima era di 546 euro (che si abbassa a 420 euro se il reddito complessivo era fra 1,5 e 2 volte il minimo pari a 13.192,92 euro). Oltre 25 anni di contributi (28 per gli autonomi) la quattordicesima era di 655 euro (che si abbassa a 504 euro se il reddito complessivo era fra 1,5 e 2 volte il minimo pari a 13.192,92 euro)

Pertanto chi ha percepito indebitamente la quattordicesima tra il 2017 ed il 2018 (in entrambi gli anni) dovrà restituire i seguenti importi, spalmanti su 24 mesi:

  • fino a 15 anni (18 per gli autonomi) di contributi, un importo di 874 euro ( che scende a 672 euro se il reddito è tra 1,5 e 2 volte il minimo);
  • tra 15 e 25 anni (18 e 28 anni per gli autonomi), un importo di 1092 euro ( che scende a 840 euro se il reddito è tra 1,5 e 2 volte il minimo);
  • oltre 25 anni di contributi (28 per gli autonomi), l'importo da restituire è di 1310 euro (che scende a 1008 euro se il reddito è tra 1,5 e 2 volte il minimo).