Reddito di cittadinanza: molte novità in arrivo. Ecco cosa fare

Quando scade il reddito di cittadinanza? Questa è la domanda che si pongono molte persone che in questi giorni lo stanno percependo. Un dubbio lecito che può sorgere in molte persone, anche alla luce del fatto che sono state prorogate le scadenze per il pagamento delle tasse e dei contributi, sono state sospese le bollette e molte attività sono state rinviate a giugno, quando (si spera) tutto finirà. Ma il reddito di cittadinanza?

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Quando scade il reddito di cittadinanza? Questa è la domanda che si pongono molte persone che in questi giorni lo stanno percependo. Un dubbio lecito che può sorgere in molte persone, anche alla luce del fatto che sono state prorogate le scadenze per il pagamento delle tasse e dei contributi, sono state sospese le bollette e molte attività sono state rinviate a giugno, quando (si spera) tutto finirà. Ma il reddito di cittadinanza? No, nessuna sospensione, nessun prolungamento, nemmeno per chi lo ha in scadenza. Si esatto non c'è nessun prolungamento per quanti abbiamo il reddito di cittadinanza in scadenza.

Calma, calma. Non preoccupatevi. In questo periodo il reddito di cittadinanza non scade per nessuno. Ma una per una ragione ovvia: l'erogazione del reddito di cittadinanza dura 18 mesi. Essendo stato attivato nel marzo del 2019, adesso di mesi ne sono passati 13. Quindi non c'è nessun rischio che il reddito di cittadinanza scada proprio nel bel mezzo dell'emergenza coronavirus. La prima data utile per la scadenza è settembre: dopo l'etate se ne parlerà e molto probabilmente verrano prese le decisioni necessarie per rinnovarlo.

Reddito di cittadinanza:  quando scade e cosa fare dopo

Stando a quanto previsto dal Decreto 4/2019 la durata del reddito di cittadinanza è di 18 mesi. Questi partono dalla data della richiesta. Una volta che il sussidiio andrà a scedere è possibile presentare una nuova domanda: il reddito di cittadinanza, infatti, può essere richiesto più volte. Ribadiamo, comunque, che i 18 mesi previsti sono valevoli per la domanda in corso: quindi è necessario far partire il conto dalla data di presentazione della richiesta. Nel caso lo si sia richiesto nel marzo 2019 questo varrà fino a ottobre 2020. E così via per i mesi successivi. Ovviamente tutti noi speriamo che a settembre l'emergenza coronavirus sia passata, quindi quando si arriverà alla scadenza molto probabilmente si potrà presentare una nuova domanda, se i requisiti per farlo rimarranno.

Ribadiamo, poi, un altro fatto molto importante. L'emergenza coronavirus non prolunga, in nessun modo ed in nessun caso la fruizione del reddito di cittadinanza. Passati i 18 mesi dall'inizio delle percezione del sussidio, sarà necessario presentare una nuova domanda all'Inps. Nell’articolo 3 – comma 6 – del decreto 4/2019 si legge che il reddito di cittadinanza può essere rinnovato, decorsi i 18 mesi “previa sospensione dell’erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo”. Si dovrà, quindi, aspettare 1 mese dalla scadenza prima di presentare nuova domanda di sussidio.

Reddito di cittadinanza: cosa cambia in questi giorni

L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 1608 del 14 aprile 2020 con cui recepisce la sospensione degli obblighi connessi alla fruizione del Reddito e della Pensione di Cittadinanza e del Reddito di Inclusione. L’articolo 34 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dispone che: In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL è sospeso di diritto.

L'Inps, quindi, fornisce i primi chiarimenti in ordine all’ambito oggettivo di applicazione della norma, con riferimento a Reddito e Pensione di Cittadinanza e Reddito di inclusione.

Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, istitutivo del Reddito di Cittadinanza, ha previsto infatti una serie di obblighi di carattere comunicativo entro termini perentori, a carico dei soggetti beneficiari di Rdc/Pdc, obblighi che ricadono nell’ambito della sospensione disposta dal citato articolo 34. In analogia, vengono sospesi anche i termini perentori afferenti alle comunicazioni in capo ai titolari di Reddito di Inclusione, che condivide con il Reddito di Cittadinanza la natura di misura di contrasto alla povertà.

Di seguito vengono dettagliati gli obblighi interessati dall’intervento normativo emergenziale.

Variazioni del nucleo familiare

Ai sensi dell’articolo 3, comma 12, del D.L. n. 4/2019, in caso di variazione del nucleo familiare rispetto a quanto dichiarato ai fini ISEE, i nuclei stessi sono ordinariamente tenuti a presentare una DSU aggiornata, entro due mesi dalla variazione, pena la decadenza dal beneficio. Ad eccezione delle ipotesi in cui le variazioni consistano in nascite e decessi, in tutti gli altri casi la norma prevede anche l’ulteriore adempimento della presentazione di una nuova domanda, posto che la prestazione decade d’ufficio dal mese successivo a quello di presentazione dell’ISEE aggiornata. Pertanto, a seguito della norma di cui al citato articolo 34, sono sospesi dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno i termini decadenziali previsti per la comunicazione della variazione del nucleo. Quindi, qualora la variazione del nucleo, nei termini sopra descritti, intervenga nel corso del periodo di sospensione, il termine decadenziale inizierà a decorrere al termine della sospensione stessa.

Laddove, invece, la variazione sia intervenuta prima del 23 febbraio 2020, il termine decadenziale deve intendersi sospeso e riprenderà a decorrere dal 1° giugno 2020, salvo eventuali proroghe.

Il nucleo percettore di Reddito di Cittadinanza è altresì tenuto per legge a comunicare l’eventuale sopravvenienza nel nucleo familiare di membri in stato detentivo o ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o in altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra Amministrazione pubblica, posto che tali soggetti non incidono sulla scala di equivalenza del nucleo. Analoga comunicazione deve essere effettuata in caso di cessazione dello stato detentivo o del ricovero e nelle ipotesi di dimissioni volontarie dal lavoro di uno o più membri del nucleo, fatte salve quelle per giusta causa.

Le predette comunicazioni avvengono mediante il modello “Rdc/Pdc-Com Esteso” (modulo “SR181”), che deve essere trasmesso all’INPS entro 30 giorni dall’evento, ove non diversamente specificato, pena la decadenza dal beneficio. In applicazione del citato articolo 34, anche tali obblighi di comunicazione sono sospesi dal 23 febbraio 2020, fatte salve ulteriori proroghe, e la prestazione prosegue senza soluzione di continuità.

Pertanto, qualora la variazione del nucleo, nei termini sopra descritti, intervenga nel corso del periodo di sospensione, il termine decadenziale inizierà a decorrere al termine della sospensione stessa.

Se, diversamente, l’evento che determina la modifica della scala di equivalenza del nucleo si è verificato prima del 23 febbraio 2020, il termine decadenziale deve intendersi sospeso e riprenderà a decorrere al termine del periodo di sospensione previsto dalla norma.

Variazioni dell’attività lavorativa

Nel caso di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, che sia iniziata in corso di erogazione della prestazione, secondo quanto stabilito dall’articolo 3, commi 8 e 9, del D.L. n. 4/2019, l’avvio dell’attività e i redditi che ne derivano, devono essere comunicati all’INPS mediante il modello “Rdc/Pdc-Com Esteso” (modulo “SR181”), pena la decadenza dal beneficio.

Conseguentemente, in applicazione dell’articolo 34 del decreto, l’obbligo di comunicazione deve intendersi sospeso a partire dal 23 febbraio 2020 sia per le attività di lavoro autonomo, sia per le attività di lavoro subordinato. Con riferimento a queste ultime, qualora la variazione sia intervenuta nei 30 giorni precedenti al 23 febbraio 2020, il termine riprenderà a decorrere al termine del periodo di sospensione previsto dalla norma, salvo eventuali proroghe.

Diversamente, per le sole attività di lavoro autonomo comunque avviate nel corso del primo trimestre solare del 2020, il termine per la comunicazione dei redditi a consuntivo, per norma fissato al quindicesimo giorno successivo alla conclusione del predetto trimestre solare, decorrerà dal termine del periodo di sospensione previsto dalla norma, fatte salve eventuali proroghe.

Variazioni patrimoniali

Il termine di 15 giorni, di cui all’articolo 3, comma 11, del D.L. n. 4/2019, entro il quale, a pena di decadenza, devono essere comunicate, sempre mediante il modello “Rdc/Pdc - Com Esteso”, le variazioni relative al patrimonio immobiliare (ad esempio, acquisto di una seconda casa) e ai beni durevoli (ad esempio, acquisto di autoveicoli e motoveicoli) è sospeso dal 23 febbraio fino al 1° giugno 2020, salvo eventuali proroghe, ai sensi del medesimo articolo 34. Analogamente, per quanto concerne il patrimonio mobiliare, è sospeso dal 23 febbraio 2020 il termine di 15 giorni entro cui devono essere comunicate le variazioni dello stesso derivanti da donazioni o vincite.

In entrambi i casi, laddove, invece, le variazioni richiamate sono intervenute nei 15 giorni precedenti il 23 febbraio 2020, il termine riprenderà a decorrere al termine del periodo di sospensione previsto dalla norma, salvo ulteriori proroghe.

Sospensione dei termini per il Reddito di inclusione (ReI)

In relazione ai nuclei di percettori del Reddito di Inclusione, sono sospesi dal 23 febbraio al 1° giugno 2020, salvo eventuali proroghe, gli adempimenti con riferimento:

  • all’obbligo, previsto dall’articolo 11 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, di comunicare entro 30 giorni dall’avvio di ogni attività lavorativa il reddito annuo previsto derivante dalla stessa.
  • agli obblighi di presentazione di una nuova DSU in caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, con esclusione dei casi di decesso o nuove nascite.

Qualora l’avvio dell’attività lavorativa e/o la variazione del nucleo, nei termini sopra descritti, siano intervenuti prima del 23 febbraio 2020, i relativi termini decadenziali sono sospesi e riprenderanno a decorrere al termine del periodo di sospensione previsto dalla norma, salvo eventuali proroghe.

Il reddito di cittadinanza è incompatibile con il Bonus Inps

Un'altra domanda sorge senza dubbio spontanea. Chi percepisse il reddito di cittadinanza può chiedere anche il Bonus 600 euro? La risposta in questo caso è no. L'Inps ha escluso categoraicamente la compatibilità del bonus 600 euro con il reddito di cittadinanza: chi lo percepisce non può presentare la domanda per ricevere il bonus. Alcune indiscrezioni, e ribadiamo bene sono solo delle indiscrezioni non una certezza, riferiscono che i titolari del reddito di cittadinanza saranno esclusi dal reddito di emergenza.

Sovente può capitare che il reddito di cittadinanza garantisca un importo molto basso alle famiglie, che in alcuni casi potrebbe essere inferiore ai 200 euro: il calcolo per definire la somma da erogare ha tenuto conto anche di altre entrate e quindi il sussidio è stato modulato su queste cifre. Si può pensare al caso in cui il titolare della Carta RdC si un disoccupato, ma al'interno della famiglia qualcuno stia lavorando con Partita Iva o saltuariamente. In questo caso sembrerebbe illogica l'esclusione dal bonus 600 euro.

In questo caso, comunque, vi è una strada percorribile. Quella di richiedere un aggiornamento del reddito di cittadinanza in seguito ad un cambiamento (in peggio) della propria situazione reddituale superiore al 25%. In questo caso è possibile ricorrere all'Isee Corrente, che a differenza dell'Isee ordinario, scatta una fotografia del reddito secondo la situazione attuale, e se effettimanete peggiorativa può portare ad un adeguamento dell'importo del reddito di cittadinanza.

La possibilità è aperta ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato che hanno subito:

  • perdita o riduzione dell’attività lavorativa;
  • sospensione dell’attività lavorativa.