Reddito di Emergenza: nuova mensilità dal 15 settembre

Il Reddito di emergenza (Rem), è una misura straordinaria di sostegno al reddito introdotta per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica causata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il persistere della crisi economica ha portato il Governo, con il decreto apparso in Gazzetta Ufficiali il 14 agosto (Decreto rilancio 2), a permettere a chi ancora rispetta i requisiti di poter avere una ulteriore mensilità presentando domanda dal 15 settembre fino al 15 ottobre.

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Il Reddito di emergenza (Rem), è una misura straordinaria di sostegno al reddito introdotta per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica causata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, in possesso dei requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali indicati all’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Con il decreto legge del 16 giugno e successiva circolare Inps, il termine di presentazione delle domande di Reddito di emergenza fu prorogato di un mese dal 30 giugno al 30 luglio. Il persistere della crisi economica ha portato il Governo, con il decreto apparso in Gazzetta Ufficiale il 14 agosto (Decreto rilancio 2), a permettere a chi ancora rispetta i requisiti di poter avere una ulteriore mensilità presentando domanda dal 15 settembre fino al 15 ottobre.

Come presentare la domanda

Per chi ha richiesto già il REM, la procedura non cambia. Il Rem può essere richiesto all’Inps, esclusivamente on line, a partire dal 15 settembre 2020 ed entro il termine perentorio del 15 ottobre 2020, presentando domanda attraverso i seguenti canali:

  • il sito internet dell’Inps (www.inps.it), autenticandosi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
  • gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152;
  • i centri di assistenza fiscale di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una apposita convenzione con l’Inps.

La domanda è presentata da uno dei componenti del nucleo familiare, individuato come il richiedente il beneficio, in nome e per conto di tutto il nucleo familiare. Per nucleo famigliare si intende:

  • il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione;
  • I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare;
  • Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorchè risulti nella famiglia anagrafica del genitore;
  • Il minore in affidamento temporaneo è considerato nucleo familiare a sè stanteIl figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori.

I requisiti

Ai fini della concessione della mensilità del Rem, il beneficio verrà corrisposto ai nuclei che abbiano determinati requisiti di residenza, economici-patrimoniali. La non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la reiezione della domanda o, se la verifica è successiva all’accoglimento dell’istanza, la revoca dal beneficio, ferme restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste dalla legislazione vigente.

Requisito di residenza

Il richiedente il Rem deve essere residente in Italia al momento della presentazione della domanda. La norma non prevede una durata minima di permanenza.

Requisiti economici

I requisiti economici sono relativi all’intero nucleo familiare, così come identificato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE. La DSU deve essere valida al momento della presentazione della domanda e dovrà essere quella ordinaria o corrente. Per la misura REM l'attestazione ISEE non deve essere riferito al nucleo ristretto.

Il valore del reddito famigliare non deve essere superiore, nel mese di maggio 2020, ad un ammontare pari all'ammontare minimo del REM, pari a 400 euro,  moltiplicato per dei coefficienti di equivalenza. La scala parte da 1 per un nucleo famigliare di un solo componente, ed è aumentato di 0,4 per ogni componente aggiungivo di età superiore a 18 anni e di 0,2 per ogni componente minorenne. inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio

Rispetto al Reddito di cittadinanza, la scala può arrivare massimo a 2, elevabile a 2,1 in presenza di componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

Il reddito familiare è determinato, secondo il principio di cassa, cioè quanto realmente è entrato in tasca a maggio, considerando tutte le componenti del reddito ed è riferito al mese di maggio 2020. Si ricorda che i redditi da considerare sono:

  • reddito complessivo ai fini IRPEF; 
  • redditi soggetti a imposta sostitutiva o  a  ritenuta  a  titolo d'imposta; 
  • ogni altra componente reddituale esente da  imposta,  nonche'  i redditi   da   lavoro   dipendente  prestato   all'estero    tassati esclusivamente nello stato estero in base  alle  vigenti  convenzioni contro le doppie imposizioni; 
  • i proventi derivanti da  attivita'  agricole,  svolte  anche  in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo  alla  presentazione della dichiarazione IVA; 
  • assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti; 
  • trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari,  incluse carte di debito, a  qualunque  titolo  percepiti da  amministrazioni pubbliche, laddove non siano gia' inclusi nel reddito complessivo  di cui alla lettera a); 
  • redditi fondiari relativi  ai  beni  non  locati  soggetti  alla disciplina dell'IMU,
  • il reddito figurativo delle attivita'  finanziarie (applicando al patrimonio mobiliare, escludendo depositi, conti correnti bancari e postali, il tasso di interesse legale) 
  • il reddito  lordo (in euro)  dichiarato  ai  fini  fiscali  nel  paese  di residenza  da  parte  degli  appartenenti  al   nucleo, iscritti  nelle  anagrafiche  dei  cittadini italiani residenti all'estero (AIRE). 

Un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 (verificato al 31 dicembre 2019) inferiore a 10.000 euro. Tale soglia è elevata di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro. La soglia e il massimale sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

Un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro

Incompatibilità del Rem

La misura REM, essendo a carattere emergenziale per quei nuclei che non hanno altre forme di assistenza, resta incompatiblie con altre forme di sostegno come già previsto dal decreto di maggio.

In sintesi il REM è incompatibile con:

  • con le indennità COVID-19 erogate ai lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 (bonus p.iva, bonus sportivi, bonus ristoratori);
  • con le prestazioni pensionistiche ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità, indennità di accompagnamento, assegno di invalidità civile;
  • con i redditi da lavoro dipendente la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare (da 400 euro per il nucleo famigliare con un componente, fino a 840 euro per un nucleo famigliare con due adulti e tre minorenni di cui un componente con disabiità grave;
  • con il Reddito e la Pensione di cittadinanza (RdC/PdC).

Nella circolare 102 dell'11 settembre 2020 l'INPS illustra al punto 3.3 alcune casistiche di incompatibilità.

Infine, si ricorda che il beneficio è erogato mediante bonifico bancario/postale, accredito su Libretto postale o bonifico domiciliato (pagamento in contanti presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.A.), secondo la preferenza espressa nel modulo di domanda, ed è esente da tassazione.