Mutuo: sospensione delle rate. Cambia tutto!

In situazioni di difficoltà economica, o in altre ben precise circostanze, è possibile sospendere il pagamento delle rate del mutuo, utilizzando il Fondo Gasperini ossia il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa. Il decreto Cura Italia ne ha esteso la portata e l'accessibilità. Per poi ripiegare nuovamente verso una stretta che è operativa dal 14 ottobre 2020.

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In situazioni di difficoltà economica, o in altre ben precise circostanze, è possibile sospendere il pagamento delle rate del mutuo, utilizzando il Fondo Gasperini ossia il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa. Il fondo nasce nel 2007 a supporto di quei mutuatari che si trovano temporaneamente in una situazione di grave difficoltà economica tale da pregiudicare il reddito complessivo della famiglia e dunque la capacità di pagamento delle rate del mutuo.

Successivamente il fondo ha subito delle modifiche anche importanti come quelle del decreto Cura Italia che ne ha esteso la portata e l'accessibilità. Per poi ripiegare nuovamente verso una stretta che è operativa dal 14 ottobre 2020, con la legge 126 del 13 ottobre 2020.

Sospensione rate del mutuo: novità per i beneficiari

La legge n. 92/2012 recante "disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", ha modificato la preesistente normativa consentendo l'ammissione al beneficio nei soli casi di:

  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
  • cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia (art. 409 n. 3 del c.p.c.);
  • morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%.

Con l'aggravarsi degli effetti sull'economia della pandemia da Coronavirus, il decreto Cura Italia ha esteso la platea dei beneficiari, includendo  

  • i soggetti che hanno sofferto la sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;
  • i lavoratori che hanno patito la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.
  • per i lavoratori autonomi e liberi professionisti fino al 17 dicembre 2020, hanno riscontrato una riduzione media giornaliera del fatturato rispetto al periodo di riferimento, registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.

Quanti mesi del mutuo possono essere sospesi 

La misura massima di sospensione del pagamento delle rate del mutuo è di 18 mesi, ma con delle differenze in funzione della tipologia di beneficiario.

Per coloro che hanno visto ridursi le ore di lavoro o hanno subito la sospensione del lavoro per almeno 30 giorni, la richiesta di sospensione del mutuo non può superare determinati mesi:

6 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;

12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 giorni e 302 giorni lavorativi consecutivi;

18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi.

Fino al 17 dicembre 2020, tutte le precedenti richieste di sospensione di cui il mutuo abbia fruito “ex lege” non avranno alcuna rilevanza ai fini del raggiungimento del periodo massimo di 18 mesi a condizione che il mutuo stesso risulti in regolare ammortamento da almeno 3 mesi.

Sospensione del mutuo: requisiti e novità

I requisiti di base che erano richiesti prima dell'entrata in vigore del decreto Cura Italia erano:

  • mutuo in ammortamento dal almeno 12 mesi
  • importo del mutuo originario non superiore a 250.000 euro
  • regolarità dell'ammortamento, ossia nessun ritardo nel pagamento delle rate

Fino al 9 gennaio 2021, il requisito dei 12 mesi di ammortamento non è richiesto. Inoltre l'importo del mutuo originario è innalzato a 400.000 euro. E sono ammessi 3 mesi di ritardo consecutivo nel pagamento delle rate. Queste deroghe, valide fino al 14 ottobre, sono superate dalla legge di conversione n.126 relativa alle «misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia».

Dal 14 ottobre, infatti, non sono più ammessi tutti a poter richiedere l'intervento del fondo ma solo i giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico, le coppie coniugate da almeno due anni in cui uno dei componenti non abbia superato i 35 anni di età, le famiglie con un solo genitore convivente con almeno uno dei suoi figli minorenni e gli inquilini di un alloggio di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari.

Ritorna a 250.000 euro il tetto massimo dell'importo originario del mutuo.

Tutte le domande inviate prima del 14 ottobre tramite la propria banca beneficiano di tutte le proroghe a quella data valide come sopra riportato.

La procedura per l'attivazione del fondo sospensione mutuo

Affinché venga attivato il Fondo di garanzia per di sospensione mutui per l’acquisto della prima casa, bisogna seguire pochi passi ma farli nel modo giusto e sopratutto corredando la domanda della documentazione richiesta.

La domanda va inoltrata alla propria banca, utilizzando il modulo predisposto da Consap. Il modulo va compilato dal richiedente che ha subito l'evento che da diritto alla sospensione. 

Nel caso di mutuo cointestato è sufficiente che uno degli intestatari abbia subito l'evento. Il modulo deve essere sottoscritto da tutti gli intestatari e dagli eventuali terzi garanti.

Il modulo compilato e firmato, va inoltrato alla banca con la documentazione allegata. 

La banca dopo avere acquisita la documentazione prevista e averne verificata la completezza e la regolarità formale, invia telematicamente la domanda a Consap entro i successivi 10 giorni solari consecutivi tutta la documentazione obbligatoria in funzione dell'evento causa per il quale si richiede la sospensione. 

Consap, darà riscontro alla domanda anche in caso di non accoglimento entro 20 giorni solari consecutivi dalla data di ricezione da parte della banca. La condizione è che la domanda e la documentazione allegata siano adeguati. Consap, in caso di esito negativo, deve inviare comunicazione scritta con la motivazione del diniego. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si ritiene comunque accolta.

Quali documenti allegare alla domanda di sospensione del mutuo

Oltre alla domanda di richiesta della sospensione, la mail di inoltro alla banca deve allegare anche la documentazione richiesta in funzione dell'evento per cui si richiede la sospesione. Ai fini di una maggior certezza di ricezione della domanda, è consigliabile usare la PEC come mezzo di invio della domanda e dei documenti.

Il primo documento da allegare è quello di identità del richiedente, degli altri intestatari e dei terzi garanti.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, dal quale sia scaturito lo stato di disoccupazione si dovrà allegare la lettera di licenziamento ovvero documentazione attestante le dimissioni da lavoro per giusta causa, se il rapporto era a tempo indeterminato. Per i tempi determinati, copia dello stesso contratto, della sua eventuale proroga, nonché delle eventuali comunicazioni con le quali s’interrompe il rapporto.

Per le dimissioni per giusta causa vanno allegati la copia della sentenza giudiziale o dell’atto transattivo bilaterale e la lettera delle dimissioni.

In caso di insorgenza di condizioni di non autosufficienza o handicap grave dell'intestatario o di uno dei cointestatari del contratto dei mutuo si deve allegare il certificato rilasciato dall'apposita commissione istituita presso l'ASL competente per il territorio di residenza del richiedente che qualifichi il mutuatario quale portatore di handicap grave.

Nei casi di sospensione del lavoro per più di 30 giorni o di riduzione dell'orario di lavoro per oltre 30 giorni si devono allegare la copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito, copia della richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno al reddito e la copia della dichiarazione del datore di lavoro, che attesti la sospensione dal lavoro o la riduzione dell'orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore.

Da quando parte la sospensione del mutuo?

Dal giorno della comunicazione al cliente dell’esito positivo dell’istruttoria da parte di Consap, la banca attiva la sospensione dell’ammortamento del mutuo entro 30 giorni lavorativi. Le rate di ammortamento che eventualmente dovessero scadere a far data dalla presentazione della domanda e fino all’attivazione della sospensione, potranno essere conteggiate nel periodo di sospensione. Per agevolare la sospensione, il ddl 1829 del 4 giugno 2020 per la conversione in legge del decreto liquidità, prevede all’art. 12 l’automatica sospensione della prima rata da parte della banca sin dal momento della presentazione della domanda di sospensione del mutuo, a seguito di un semplice controllo sulla completezza e la regolarità formale della stessa.

Nel caso di ritardi nell'attivazione della sospensione del mutuo, si può compilare un form ,istituito presso il Presidente della Commissione d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario