Le cause di esclusione dagli Studi di Settore

L’opportunità di mettere in atto l’accertamento da studi di settore da parte dell’Agenzia delle Entrate viene sbarrata con l’evidenziare in dichiarazione dei redditi la sussistenza di una causa di esclusione al verificarsi di determinati presupposti.

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Sono obbligati alla compilazione degli studi di settore tutti i contribuenti titolari di Partita Iva (impresa/lavoro autonomo) che svolgono, come "prevalente", un'attività per la quale risulti approvato un apposito studio di settore e che non presentino cause di esclusione o di inapplicabilità. L’art. 10, comma 4 della Legge n. 146/98, evidenzia che non possono essere effettuati accertamenti fondati sugli studi di settore relativamente a contribuenti che presentano una causa di esclusione. Per poter godere di questa agevolazione, si dovrà indicare nella dichiarazione dei redditi il codice relativo alla causa di esclusione.Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti:a) con inizio dell'attività nel corso del periodo d'imposta;b) che hanno cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta;c) con un ammontare di ricavi o compensi dichiarati superiore a 5.164.569 euro;d) in un periodo di non normale svolgimento dell'attività;e) che determinano il reddito con criteri "forfetari";f) che esercitano l'attività di incaricati alle vendite a domicilio;g) con categoria reddituale diversa da quella prevista nel quadro degli elementi contabili contenuto nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore approvato per l'attività esercitata, secondo le indicazioni fornite al punto 9.1 della circolare n. 58/E del 2002;h) che applicano il regime dei "minimi";i) che presentano le cause di inapplicabilità indicate nel decreto di approvazione dello specifico studio di settore.

Particolare attenzione va portata ai “nuovi minimi” che contrariamente alle altre ipotesi sopra descritte, risultano esclusi dall’applicazione degli studi di settore senza doverne evidenziare la causa di esclusione nel quadro di reddito. Per i “nuovi minimi”, infatti, non è previsto uno specifico codice di esclusione e questi non devono compilare nemmeno il Mod. Indici Normalità Economica.