Superbonus 110%: la possibilità di cedere il credito

Il Superbonus al 110%, introdotto dal Decreto Rilancio dello scorso 19 maggio, ha innalzato al 110% l'aliquota di detrazione delle spese.

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Il Superbonus al 110%, introdotto dal Decreto Rilancio dello scorso 19 maggio, ha innalzato al 110% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021, relativamente ad interventi di efficientamento energetico ed antisismico, alle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici ed all'installazione di impianti fotovoltaici.

E' stata inoltre introdotta la possibilità di usufruire del Superbonus non tanto direttamente, ma anche attraverso uno sconto che è possibile ottenere dai fornitori dei beni e servizi in questione o addirittura dalla Cessione del credito spettante. In quest'ultimo caso dovrà essere inviata all'Agenzia delle Entrate una comunicazione entro il 15 ottobre 2020, attraverso la quale esercitare l'opzione.

Possono usufruire del Superbonus 110% i seguenti soggetti:

  • condomìni;
  • persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento;
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing";
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • Onlus e associazioni di volontariato;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Mentre gli interventi oggetto del Superbonus sono i seguenti:

  • isolamento termico sugli involucri;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
  • antisismica: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Oltre a quanto appena detto, ribadiamo come il Superbonus sia applicabile anche nel caso di interventi per l'efficientamento energetico, l'installazione di impianti solari fotovoltaici e le infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Superbonus 110%: come usufruire dei Vantaggi

Esistono di fatto tre metodologie per poter usufruire dei vantaggi del Superbonus: la Fruizione diretta, lo Sconto dai fornitori e la Cessione del credito

  • Nell'ipotesi della fruizione diretta la detrazione riconosciuta del 110% viene ripartita in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell'imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
  • Lo sconto dai fornitori e la cessione del credito permettono invece di anticipare il contributo  del credito spettante.

In particolare la Cessione può essere disposta in favore di uno dei seguenti soggetti:

  • fornitore di beni e servizi per la realizzazione degli interventi;
  • persona fisica, anche esercente attività di lavoro autonomo o d’impresa, oppure società ed ente;
  • istituti di credito e intermediario finanziario.

Nel caso della Cessione è necessario munirsi anche del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione e dell'asseverazione tecnica che certifichi il rispetto dei requisiti necessari, in relazione ai lavori da fare ed alla congruità delle spese da sostenere.

Superbonus 110%: i documenti richiesti dalla Banca

quella della Cessione appare sulla carta una soluzione molto interessante ma comporta comunque un percorso impegnativo per essere formalizzata. Sono infatti ben 36 i documenti che vengono richiesti dagli Istituti di Credito per verificare l'effettiva regolarità dell'operazione e dei requisiti di proprietà da parte del cedente. Va inoltre sottolineato come l'incaricato ad effettuare i lavori possa rifiutare la cessione del credito.

Ecco di seguito i principali documenti che devono essere presentati ed approvati dalla banca:

  • Visura Catastale che accerti la proprietà dell'immobile da parte di chi richiede la cessione del credito;
  • Dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si afferma di sostenere le spese necessarie per la cessione del credito;
  • Dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si afferma che l'immobile non è commerciale o ad uso impresa ma ad uso residenziale;
  • Preventivo molto dettagliato dei lavori, necessario poichè in caso di sforamento della cifra preventivata, la banca potrà non accettare più la cessione;
  • Attestazione del reale miglioramento della classe energetica. Va ricordato come la realizzazione dei lavori debba implicare un miglioramento di ben due classi energetiche affinchè possa essere attivato il Superbonus. E' dunque necessaria una perizia da parte di un professionista che certifichi tale passaggio tramite presentazione dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE). Differentemente il Superbonus potrebbe essere retrocesso, in termini di detrazioni, a Ecobonus, con tutte le conseguenze economiche e legali che ne potrebbero derivare.