Superbonus 110%: variazioni in Catasto per ristrutturazioni

Per accedere al Superbonus 110%, le variazioni in Catasto per eventuali ristrutturazioni sono necessarie? E' obbligatorio fare la variazione prima di poter usufruire del bonus 110%? Cosa prevede, in questo caso, Il Decreto Rilancio? Scopriamolo.

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Per accedere al Superbonus 110%, le variazioni in Catasto per eventuali ristrutturazioni sono necessarie? Potrebbe capitare a chiunque di dover eseguire interventi di ristrutturazione in una villetta per unire due piani o altri lavori che prevedono una variazione in Catasto. E' obbligatorio fare la variazione prima di poter usufruire del bonus 110%? Cosa prevede, in questo caso, Il Decreto Rilancio? Scopriamolo.

Superbonus 110%: gli interventi trainanti previsti dal Decreto Rilancio

Prima di tutto, chiediamoci se e quando il Superbonus 110% è accessibile per interventi di ristrutturazione edilizia. L'Ecobonus è stato pensato, innanzitutto, per determinate opere di riqualificazione energetica e di adeguamento antisismico descritte nell'art. 119 del Decreto Rilancio (DL n. 34/2020).

Gli interventi oggetto del beneficio (detti trainanti) sono:

- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, raffreddamento o fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, a pompa di calore o di microgenerazione. Il miglioramento dell'efficienza energetica deve essere di almeno due classi energetiche o, nel caso non fosse possibile, della classe energetica più alta da dimostrare tramite A.P.E.;

- isolamento termico delle superfici verticali opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio;

- installazione di impianti fotovoltaici, collettori solari o allaccio a sistemi di teleriscaldamento;

- installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici;

- lavori previsti dal Sisma Bonus per ridurre il rischio sismico.

Se effettuati congiuntamente agli interventi 'trainanti', la detrazione sale al 110% anche per gli altri lavori finalizzati all’efficienza energetica di cui all’art.14 del D.L. n. 63/2013 nonché per le spese accessorie (acquisto di materiali, progettazione, ecc.).

In quali casi i lavori di ristrutturazione rientrano nel Superbonus 110%

Il Superbonus 110% non è accessibile per i lavori di ristrutturazione a sé stanti, che non sono in qualche modo collegati agli interventi trainanti di efficientamento energetico. Chi deve eseguire soltanto interventi di ristrutturazione non associati ai lavori essenziali previsti dal Decreto Rilancio potrà usufruire della detrazione fiscale al 50% ai sensi dell'art.16-bis del Dpr 917/86. Questa agevolazione, diversa dal Superbonus, è fruibile fino ad un tetto massimo di spesa di 96.000 euro.

Al contrario, se le opere di ristrutturazione sono trainate, cioè legate agli interventi trainanti previsti dal Decreto Rilancio, è possibile beneficiare del Superbonus 110%. Non è necessario procedere con la variazione in Catasto per accedere a questo incentivo. Il beneficio è sempre e comunque utilizzabile sia per edifici condominiali o unifamiliari sia per singoli appartamenti di un condominio. Restano esclusi dal beneficio del Superbonus gli immobili delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (di lusso).

Ecobonus 110%: sconto in fattura e cessione del credito

Il Superbonus 110% prevede la possibilità di scegliere fra tre opzioni:

- detrazione fiscale da utilizzare in dichiarazione dei redditi, spalmata in 5 anni;

- sconto in fattura anticipato dal fornitore dei lavori;

- conversione in credito d’imposta, con possibilità di cessione a terzi (tra cui banche).