L’accollo del mutuo è un’operazione finanziaria in cui l’acquirente di un immobile subentra al vecchio proprietario nel pagare il debito residuo del mutuo, “accollandosi” tutti gli oneri esistenti tra l’istituto di credito e il venditore dell’immobile. Si tratta quindi di un accordo, disciplinato dall’articolo 1273 del Codice Civile, tra tre soggetti:
- il compratore, detto accollante, che si fa carico del mutuo ancora non estinto;
- il venditore, detto accollato;
- la banca che ha erogato il mutuo, detta accollataria.
L’accollo, o subentro, del mutuo avviene quindi quando si acquista un immobile su cui grava già un mutuo acceso dal proprietario originario, sia esso un privato oppure l’impresa di costruzione. In questo secondo caso, la cifra da rimborsare potrà essere al massimo pari all’80% del debito residuo.
Accollo del mutuo: cumulativo o liberatorio
L’accollo del mutuo può essere di due tipi: cumulativo o liberatorio. Il caso più frequente è quello dell’accollo cumulativo, che di fatto non svincola il mutuatario originale: questi sarà ancora responsabile del rimborso del debito se il subentrante non riuscisse a saldare le rate.
L’accollo liberatorio, invece, trasferisce definitivamente ogni obbligo ed onere all’accollante: perché la banca accetti questo tipo di accollo, è necessario che verifichi la capacità dell’acquirente di estinguere il debito regolarmente, e infatti in questo caso procederà a controlli e procedure simili a quelle necessarie per l’apertura di un nuovo mutuo. È importante in questo caso che lo svincolo del precedente mutuatario sia chiaramente espresso nel contratto.