4.680 euro per chi ha il Rdc e vuole mettersi in proprio

Se il lavoro non si trova, se di studiare non se ne ha più voglia, a chi ha il Reddito di Cittadinanza rimane ancora una possibilità. E' quella di mettersi in proprio, da pochi mesi ancora più conveniente grazie al bonus aggiuntivo finalmente entrato in vigore.

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Ci ha messo parecchio tempo ad arrivare, ma anche il bonus destinato ai titolari di Reddito di Cittadinanza che vogliano mettersi in proprio è riuscito ad approdare nel nostro ordinamento. Si tratta dell’ultimo tassello di un sistema diretto a combattere la povertà e la disoccupazione che adesso è in grado di offrire un ventaglio completo di possibilità a chi abbia la buona volontà di cambiare la propria situazione. Innanzitutto la ricerca del classico posto fisso, in cui dovrebbero dare una mano consistente i centri per l’impiego, di seguito l’ipotesi di formarsi professionalmente e infine per chi pensi di averne le capacità, l’opportunità di diventare il capo di sé stessi.

Questa opportunità era prevista già nel testo originario del Decreto Legislativo 4 del 2019. Mancava però il decreto attuativo da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il ritardo è dovuto innanzitutto alla pandemia che ha spostato l’attenzione del Governo su altri temi e dell’altro dalla necessità che il decreto fosse concordato anche con il Ministero dell’Economia e quello dello Sviluppo Economico.

L’accordo è arrivato quest’anno e si è concretizzato in un atto definitivo, firmato dai tre ministri in causa il 12 febbraio, è  poi passato al vaglio della Corte dei Conti e infine è stato pubblicato il 15 maggio sulla Gazzetta Ufficiale, per poi entrare in vigore dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione, come tutte le norme di legge. 

A quanto ammonta il bonus imprese per chi ha il Reddito di Cittadinanza

Partiamo con il dire che il bonus per i titolari del Reddito di Cittadinanza che intendono mettersi in proprio non è di quelli che permettono di mettere in piedi imprese faraoniche. Si tratta solo di un aiuto per iniziare, che nell’ottica di questo tipo di sussidio prevede comunque un pari impegno da parte di chi lo riceve. Il Decreto Legislativo 4 del 2019 all’articolo 8 comma 4 parla di un

beneficio addizionale pari a 6 mensilità di Reddito di Cittadinanza non superiore a 780 euro mensili. Specifica inoltre che sarà versato in un’unica soluzione. Il tetto massimo ammonta quindi a 4.680 euro a nucleo familiare. La somma effettiva dipende dall’assegno che si percepisce mensilmente.

Vediamo di analizzare il contenuto della norma per definire meglio di che tipo di aiuto si tratta. La prima cosa che ci dice la legge è che si tratta di fondi perduti. Con questo termine si intende che il bonus ricevuto non costituisce un prestito e quindi non deve essere restituito.  Ci sono naturalmente delle regole da rispettare la prima delle quali è che la somma consegnata è vincolata nell’utilizzo. Questo significa che potrà essere usata solo per una categoria di progetti, nel nostro caso per aprire un’attività in proprio. Discende da questo, non solo che l’esistenza dell’attività dovrà essere provata presentando i documenti di costituzione, ma anche che le spese dovranno essere tracciate e giustificate.

Infine quello di cui stiamo parlando non è un anticipo versato in un’unica soluzione del Reddito di Cittadinanza a cui la famiglia ha diritto, ma un incentivo autonomo. Questo significa che non sostituisce, ma si aggiunge a quanto spettante. Altra questione è il caso, auspicabile, che l’impresa inizi a produrre un reddito. Se quello porterà la famiglia a superare i parametri fissati per ricevere il sussidio, allora l’assegno sarà ridotto o se del caso sospeso. 

A quali attività può essere destinato il bonus Reddito di Cittadinanza

Il Decreto del Ministro del Lavoro all’articolo 1

elenca tre tipi di attività che possono essere avviate con il contributo dello Stato. Si tratta di una ditta individuale, un’attività lavorativa autonoma o una società cooperativa intraprese nei primi dodici mesi di fruizione del Reddito di Cittadinanza.

Non ci sono invece indicazioni a proposito del settore in cui possono operare queste imprese. Quindi via libera sia a chi per esempio voglia dedicarsi a consulenze o attività intellettuali, sia a chi invece voglia per esempio dedicarsi al commercio o a chi decida di investire nelle proprie abilità manuali e dedicarsi all’artigianato.

Il Decreto Legge 4 del 2019 specifica che l’attività imprenditoriale può essere avviata da uno qualsiasi dei componenti del nucleo familiare. Non è escluso che siano di più gli aspiranti imprenditori, ma  in quel caso l’assegno rimane comunque solo uno, sarà da valutare se è il caso di suddividerlo tra i neoimprenditori.

Quali sono le condizioni per avere il bonus Reddito di Cittadinanza

Un elenco dei requisiti per accedere al bonus Reddito di Cittadinanza destinato a chi voglia mettersi in proprio ci viene data dal decreto attuativo del 12 febbraio 2021. Innanzitutto, lo ribadiamo, fare parte di un nucleo familiare che riceva il sussidio, anche se non si è il titolare dello stesso. In secondo luogo avere iniziato nei primi dodici mesi si fruizione del beneficio un’attività autonoma. 

Previsto inoltre che il richiedente nei dodici mesi precedenti alla richiesta dl bonus non abbia cessato un’attività autonoma, un’impresa individuale o non abbia sottoscritto una quota di una società cooperativa il cui scopo principale sia quello di offrire lavoro, diversa da quella per cui si chiede il finanziamento.

Inoltre di non avere già fruito del beneficio e che non lo abbiano fatto neppure altri componenti dello stesso nucleo familiare. Nell’ipotesi in cui il bonus fosse stato già erogato ma in misura inferiore al massimo consentito, potrò essere concesso un altro, ma pari alla differenza.

Come presentare la domanda per il bonus Reddito di Cittadinanza

La domanda per avere il bonus per chi abbia il Reddito di Cittadinanza e si voglia mettere in proprio deve essere presentata utilizzando il modulo COM-esteso da inviare all’INPS attraverso i canali utilizzati anche per richiedere il sussidio, in autonomia, anche accedendo al portale dedicato dell’istituto di previdenza dopo essersi muniti di SPID. Oppure con l’assistenza di un Caaf o di un professionista.

La domanda va depositata entro trenta giorni dal momento in cui sia iniziata l’attività per cui si chiede il bonus, o da quella in cui si sono sottoscritte le quote della cooperativa. L’articolo 2 del Decreto precisa che per le attività che si siano iniziate nel periodo in cui già si fruiva del Reddito di Cittadinanza ma per le quali non sia stata fatta la comunicazione nei tempi previsti il bonus non spetta.

Chi approva il bonus per il Reddito di Cittadinanza

La domanda come abbiamo detto deve essere rivolta all’INPS. L’ente valuta la stessa tenendo conto sia di quanto sia stato dichiarato dal richiedete sia confrontandolo con le informazioni già disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate. Rimane poi ferma la possibilità di fare qualsiasi verifica ritenuta opportuna su quanto auto dichiarato nei moduli di domanda sia esigendo prove di quanto sostenuto sia chiedendole ad altri enti.

Se i bonus viene approvato seconod il Decreto del 12 febbraio 2021

deve essere versato in un’unica rata entro il secondo mese successivo a quello della domanda. Sarà accreditato con bonifico sul conto corrente il cui IBAN è stato indicato nella richiesta, non quindi sulla card del Redito di cittadinanza. In alternativa con bonifico domiciliato, ma in questo caso dovranno essere rispettati i limiti di legge per l’uso del contante. 

Quando il bonus Reddito di Cittadinanza viene revocato

Il bonus viene revocato, quindi nel caso in cui non sia ancora entrato nella disponibilità di chi lo ha richiesto la pratica viene fermata, oppure deve essere restituito sia stato già incassato, in poche, ma precise ipotesi elencate dal decreto attuativo. Il primo caso è quello di chi chiuda l’impresa finanziata con il bonus del Reddito di Cittadinanza, prima che siano trascorsi dodici mesi dalla sua apertura. Stesso risultato se sia il lavoro autonomo ad avere una durata inferiore all’anno, oppure se sia stata ceduta la quota di una cooperativa il cui scopo principale è quello di offrire lavoro.

Le altre ipotesi sono quelle in cui sia il Reddito di Cittadinanza a essere revocato o decada. In questo caso al bonus tocca la stessa sorte e deve essere restituito. Ricordiamo che le ipotesi di revoca e decadenza sono quelle previste dal DL 4 del 2019. Si ha revoca con effetto retroattivo, nel caso in siano state fatte comunicazioni non complete e precise sia in fase di presentazione della domanda che in seguito, se ci siano state variazioni. Il riferimento è alla composizione del nucleo familiare, oppure alle altre condizioni di tipo reddituale e patrimoniale o che comunque stiano alla base della concessione del beneficio. 

Si ha decadenza se un componente del nucleo familiare non presenti la dichiarazione di immediata disponibilità, non firmi il patto per il lavoro, non partecipi senza fornire un giustificato motivo alle attività di formazione, oppure non si presenti ai lavori socialmente utili. Inoltre se non accetta almeno una delle tre offerte congrue di lavoro, oppure non comunichi entro i tempi fissati per legge di avere iniziato a lavorare percependo così un assegno più elevato, o non comunichi subito le variazioni del nucleo familiare che influiscono sull’ISEE. Inoltre nell’ipotesi in cui non venga trovato sul posto di lavoro in caso dei controlli.

Niente bonus Reddito di Cittadinanza in caso di condanna

Il decreto attuativo aggiunge ai casi in cui il bonus Reddito di Cittadinanza viene revocato anche quelli elencati dall’articolo 7ter. In realtà quella norma non fa decadere l’assegno perché si parla solo di sospensione lasciando spazio alla possibilità che riprenda ad essere versato quando la condizione ostativa venga meno. Inoltre questa norma fa partire la sospensione dl momento in cui si verifica il fatto che la determina non obbligando alla restituzione di quanto già incassato.

I casi elencati sono quello di chi sia sottoposta a una misura cautelare personale anche adottata in seguito a convalida del fermo o dell’arresto. Inoltre per chi sia stato condannato per un reato legato al terrorismo, alla mafia o per truffa aggravata. Infine che sia stato dichiarato latitante.