Assegno unico temporaneo. La guida completa per richiederlo!

Fino al 31 dicembre l’Assegno unico temporaneo tenterà di gestire il pesante ruolo che l’Assegno universale ricoprirà a partire dal 1° gennaio 2021. Fino ad allora saranno presenti ancora vincoli di accesso legati all’Isee e a determinate categorie di lavoratori. Si tratta di un periodo di rodaggio, costellato di ritardi e disguidi, che l’INPS nonostante il modesto successo che la misura sta mostrando fino a questo momento, sembra riuscire a gestire con difficoltà.

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Con l’Assegno unico temporaneo si concretizza la prima tappa del grande disegno di legge del Family act.

Si tratta della misura provvisoria che da luglio, anche se con ritardi sui pagamenti e sviste di lavorazione delle domande da parte dell’INPS, sta accompagnando i nuclei familiari con figli a carico al 1° gennaio 2022. Questo sarà il momento in cui l’Assegno unico universale farà la propria comparsa ripulendo il campo dalle agevolazioni per minori attualmente in vigore.

Tuttavia, ancora per poco più di due mesi, le famiglie, e nemmeno tutte, dovranno accontentarsi di una forma temporanea della nuova agevolazione, magari integrandola con i Bonus infanzia che sono ancora operativi.

Ma cosa si deve fare per ricevere l’Assegno unico temporaneo? E soprattutto, siamo ancora in tempo a richiederlo senza perdere le mensilità arretrate previste dalla misura?

Vediamo come rispondere a queste e ad altre domande nelle righe sotto.

Cos’è l’Assegno unico temporaneo?

Con la Legge delega del 1° aprile 2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 82 il 6 aprile 2021, il Governo è stato incaricato al riordino, potenziamento e semplificazione delle misure di sostegno ai figli a carico attualmente in vigore. Lo strumento con cui questa operazione sarà possibile prende il nome di Assegno unico universale, che nello specifico trova le proprie finalità nel sostegno della genitorialità, nell’incoraggiamento della natalità e nella promozione dell’occupazione, soprattutto quella femminile.

L’Assegno universale troverà la propria forma definitiva il 1° gennaio 2021 e andrà ad assorbire e sostituire, anche in maniera progressiva, buona parte delle misure attualmente attive in favore delle famiglie con figli minori a carico.

Spariranno dunque gli Assegni al Nucleo Familiare, il fondo al sostegno alla genitorialità, il Bonus natalità (noto come Bonus Bebè) e il Bonus mamma.

Fino a quel momento però, a partire dal 1° luglio 2021 sarà operativo l’Assegno unico temporaneo, con identiche finalità della versione definitiva, ma con modalità di calcolo degli importi mensili e requisiti di accesso differenti.

Sul proprio canale YouTube, Mondo Pensioni parla di pensioni, bonus e misure per le famiglie, con un linguaggio semplice e adatto a tutti. In questo video illustra le date di pagamento per il mese di settembre dell'Assegno unico temporaneo.

A chi spetta l’Assegno unico temporaneo?

La versione transitoria dell’Assegno unico è destinata ai nuclei familiari con figli a carico fino ai 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo. Il nucleo deve appartenere a fasce Isee inferiori a 50 mila Euro e non deve percepire Assegni al nucleo familiare (ANF).

Si fa dunque riferimento a lavoratori autonomi, disoccupati, coltivatori diretti, coloni, mezzadri e titolari di pensione da lavoro autonomo. A questo elenco si aggiungono i percettori di Reddito di Cittadinanza.

L’accesso al sostegno è vincolato alla cittadinanza italiana o di uno Stato Ue, o in alternativa alla cittadinanza di uno Stato non Ue in presenza di permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno di durata almeno semestrale per ragioni di ricerca o di lavoro.

Il richiedente deve essere residente, domiciliato, ed essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia. In alternativa, deve essere residente sul territorio nazionale da almeno due anni anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo determinato con durata di almeno sei mesi, o di un contratto a tempo indeterminato.

Le compatibilità dell’Assegno unico temporaneo

Per l’intero periodo di transizione verso l’Assegno unico universale, ovvero fino al 31 dicembre 2021, l’Assegno temporaneo è cumulabile con le altre misure in favore della genitorialità e la natalità.

Dalla Circolare INPS di riferimento n. 93 del 30 giugno 2021, leggiamo nello specifico che l’Assegno temporaneo è compatibile con:

  • L’assegno di natalità,
  • Il premio alla nascita,
  • Il fondo di sostegno alla natalità,
  • Le detrazioni fiscali previste per carichi di famiglia (TUIR, art. 12, commi 1, lettera c) e 1-bis,
  • L’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli a carico,
  • Gli assegni familiari disposti dal testo unico delle norme in materia di assegni familiari (D.P.R n. 797/1955).

Se ti è stata respinta la domanda di Assegno temporaneo perché ti riconoscono il diritto agli ANF, ma tu non li percepisci, leggi Assegno unico figli a carico: News e nuove disposizioni INPS.

Quanto spetta di Assegno unico temporaneo?

Gli importi mensili dell’Assegno unico temporaneo, erogati in funzione del numero di minori in carico, sono commisurati al valore Isee e decrescono all’aumentare di quest’ultimo, fino ad azzerarsi oltre i 50 mila Euro certificati in DSU.

Questa tabella comparativa, riportata dal Sole24Ore, indica gli importi per figlio a carico per fasce Isee da 7.000 a 50 mila Euro.

L’importo pieno spetta alle famiglie con Isee inferiore a 7.000 Euro, che ogni mese ricevono dall’INPS 167,5 Euro per ciascun figlio, oppure 217,8 Euro per i nuclei numerosi con oltre tre figli. È previsto inoltre un incremento di 50 Euro per ogni minore gravemente disabile o non autosufficiente.

Per i genitori coniugati, l’intero importo viene accreditato a favore del genitore richiedente. Nell’ipotesi, invece, di genitori separati legalmente o divorziati con affido condiviso, la quota mensile dell’Assegno temporaneo viene liquidata per il 50% all’altro genitore Questo salvo comune accordo fra loro, dichiarato in sede di domanda telematica, che possono scegliere l’accredito dell’intero importo sull’Iban del genitore richiedente che convive con il minore.

Ai nuclei familiari percettori di RdC, la rata mensile relativa all’Assegno unico temporaneo è determinata sottraendo dall’importo teorico spettante, la quota di RdC relativa ai minori a carico presenti nel nucleo.

Come fare domanda di Assegno unico temporaneo

La domanda di Assegno temporaneo può essere inviata all’INPS fino al 31 dicembre 2021, esclusivamente online a partire da questa pagina.

Ricordiamo che dal 1° ottobre 2021 tutti i PIN di accesso al portale INPS sono stati definitivamente dismessi, senza possibilità di ottenerne un rinnovo. Da questa data, le uniche credenziali che danno accesso al proprio profilo MyINPS, sono SPID, Carta di Identità Elettronica e Carta Nazionale dei Servizi.

Una volta all’interno della sezione dedicata, è sufficiente seguire la semplice procedura di inoltro della domanda come indicato in questo articolo: Come richiedere l’Assegno unico? Ecco la domanda passo passo.

Si tratta di un procedimento molto lineare che richiede davvero pochissimo tempo. Accedendo con SPID, CNS o CIE, tutti i nostri dati personali saranno già presenti all’interno della procedura. Dovremo avere l’unica accortezza di tenere a portata di mano l’eventuale Iban (del richiedente) su cui richiedere l’accredito degli importi mensili, quando ci verrà chiesto di scegliere la modalità di pagamento.

L’Istituto previdenziale mette inoltre a disposizione un Contact Center Integrato che risponde ai numeri 803 164 (da fisso) e 06 164 164 (da mobile) per la presentazione delle domande.

In alternativa, è possibile inoltrare domanda avvalendosi della consulenza gratuita di patronati o CAF.

L’Assegno temporaneo è inoltre retroattivo. Pochi giorni fa è stato prorogato il termine di scadenza di presentazione al fine di ottenere gli arretrati della misura, spostandola dal 30 settembre al 31 ottobre 2021.

Tutte le domande presentate entro il 31 ottobre 2021, garantiscono i pagamenti delle mensilità non corrisposte a partire dal 1° luglio 2021.

Per le domande inoltrate dopo il 1° novembre, l’Assegno temporaneo sarà corrisposto con decorrenza dal mese di presentazione della domanda.

I titolari di Reddito di Cittadinanza, nel cui nucleo familiare sono presenti minori a carico, non sono tenuti a presentare domanda. L’Assegno temporaneo per ciascun figlio, viene automaticamente integrato alle ricariche mensili sulla Carta RdC.

Come e quando viene pagato l’Assegno unico temporaneo?

La modalità di pagamento dell’Assegno temporaneo viene scelta dal richiedente in fase di domanda, che può indicare l’Iban abilitato a ricevere bonifici (area SEPA), quindi conto corrente bancario o postale, carta prepagata e Libretto postale. Altra opzione di pagamento, il bonifico domiciliato che consente al richiedente il ritiro dei contanti presso sportello postale.

È di fondamentale importanza che i rapporti di conto siano intestati al richiedente l’Assegno. In caso contrario, la procedura INPS rileverà un’incongruenza durante la lavorazione della domanda che potrebbe comportare inutili ritardi. Solitamente, in questi casi, l’INPS provvede a modificare la modalità di pagamento utilizzando il bonifico domiciliato.

Come data di pagamento della mensilità, almeno per ora, l’INPS sembra avere adottato i giorni 7-8 del mese. A partire da queste date il flusso dei pagamenti solitamente ha inizio, con variazioni dipendenti dai tempi dell’istruttoria e dal momento di presentazione delle domande.

Per il mese di ottobre, a partire dal giorno 7  l’INPS prevede di liquidare con appuntamenti ravvicinati, oltre alla mensilità di settembre anche le quote arretrate di agosto e di luglio per chi ancora non l’ha percepita.

Fino a questo momento, l’Assegno temporaneo è stato contraddistinto da forti ritardi sui pagamenti che hanno messo in crisi la gestione delle mensilità arretrate destinate ai nuclei che hanno fatto richiesta della misura già dai primi giorni di luglio. Ora l’INPS sta tentando di accelerare i tempi di erogazione, visto che almeno per ora l’unica mensilità arretrata erogata è quella relativa al mese di luglio.

I pagamenti dell’Assegno unico temporaneo per i percettori di RdC

Un analogo discorso di ritardi vale per le integrazioni dell’Assegno temporaneo alle ricariche del Reddito di Cittadinanza. Anche qui, fin da subito, è nata una grande incertezza sulle possibili date di pagamento. I percettori RdC sono risultati gli ultimi a ricevere non soltanto la prima mensilità arretrata di luglio, ma hanno potuto godere dell’Assegno temporaneo soltanto a partire dal mese di settembre.

Se facciamo riferimento a quanto è accaduto lo scorso mese, l’INPS ha provveduto a suddividere in due quote le ricariche sulle Carte RdC: la prima riferita alla mensilità RdC, la seconda quota riferita all’Assegno temporaneo, erogata alcuni giorni dopo.

Le due date di ricarica ordinaria RdC, il 15 del mese riferita ai nuovi percettori e il 27 dedicata ai vecchi percettori sono state leggermente anticipate, spostandole rispettivamente al 9 e al 20 settembre. Nei giorni successivi sono state date le disposizioni di pagamento delle quote relative all’Assegno temporaneo.

Non sappiamo come si muoverà l’INPS nel mese di ottobre a questo riguardo. Da quanto possiamo leggere dai canali Twitter @INPS-it e Facebook INPS.PerLaFamiglia, sappiamo però con sicurezza che adotterà lo stesso schema di pagamento in due momenti distinti a breve distanza l’uno dall’altro.