Assegno unico per separati, divorziati, nonni o conviventi!

Nato come supporto per le figure genitoriali di riferimento, l’assegno unico è destinato a tutti i genitori che hanno a carico uno o più figli minorenni o a coloro che ricoprono il ruolo di tutore legale.

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Tassello fondamentale del Family Act approvato nel giugno 2020 dal Consiglio dei Ministri, l’assegno unico e universale rappresenta un’agevolazione molto attesa da tutti i nuclei familiari con figli minorenni a carico.

Il percorso che ha portato alla sua approvazione è stato lungo ma con il decreto attuativo del Consiglio dei Ministri emanato lo scorso 4 giugno, in cui vengono fissate le regole per l’avvio del supporto statale, a partire dal primo di luglio tutti gli aventi diritto hanno potuto avviare le procedure per inoltrare la domanda.

Alla base della norma vi è la volontà di sostenere economicamente, in modo universale, tutti coloro che si prendono cura di un minore.

Per supportare la genitorialità in tutte le forme ad oggi esistenti, quindi, come indicato dalla circolare INPS n. 93/2021, emanata alla vigilia dell’attivazione della piattaforma per la richiesta dell’assegno, l’assegno unico spetta quindi a tutti i nuclei familiari con ISEE inferiore ai 50.000 euro, in cui siano presenti figli minorenni, compresi i figli minori adottati o in affido preadottivo.

Proprio per questo motivo si è scelto di includere tutte quelle categorie che fino ad oggi sono state escluse.

Con l’assegno unico ponte, infatti, la cui erogazione in via sperimentale è già iniziata e anticipa di un semestre quella dell’assegno universale alle famiglie, si è voluto includere anche lavoratori autonomi, disoccupati, percettori di NASPI, lavoratori agricoli e tutte quelle altre categorie che non hanno avuto modo di percepire alcuna tipologia di assegno al nucleo familiare.

In questo video di INPS - Canale ufficiale vediamo tutte le categorie che possono fare richiesta dell’assegno unico universale e della sua forma temporanea: Assegno temporaneo per i figli.

 

Assegno unico e genitori separati o divorziati

L’assegno unico, sia universale che transitorio, può essere richiesto da tutti i genitori che abbiano figli a carico.

Come indicato nella nella circolare n. 93/2021 dell'INPS , l'assegno è infatti rivolto a supportare tutti i nuclei familiari in cui sono presenti minori a carico, inclusi i figli minori adottati o in affido preadottivo.

Questa nuova forma di supporto statale rappresenta uno strumento che include in un unico assegno tutte quelle forme di incentivi rivolti alle famiglie con figli a carico che, fino a luglio 2021, sono state frammentarie e distinte tra di loro, come ad esempio il bonus bebè, il bonus mamma domani e le detrazioni per i figli a carico.

Questo chiaramente vale anche per i genitori separati o divorziati che presentino però affidamento condiviso dei figli minorenni.

In questo caso, infatti, l’importo complessivo dell’assegno viene equamente suddiviso tra i due genitori.

E’ bene sottolineare però che, nel caso di un accordo comune tra i due genitori, anche se l’affido del figlio (o dei figli) è condiviso,  l’assegno può essere richiesto da un solo genitore, purché venga rispettato sempre l’interesse dei minori.

In particolare, infatti, anche se è presente l’affido condiviso per i genitori separati o divorziati, l’assegno unico, in seguito ad un accordo, può essere interamente percepito dalla figura genitoriale con cui convivono i figli minorenni.

E’ la stessa INPS, nella circolare del 30 giugno 2021, a indicare le linee guida e a rispondere alle domande sulla procedura da seguire per l’inoltro della domanda nel caso di un assegno unico da dividere al 50 per cento tra i due genitori con assegno condiviso.

In particolare, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale esplica e semplifica quanto riportato dall’articolo 3 del Decreto Legge numero 79 del 2021, ovvero nel decreto attuativo della misura dell’assegno unico.

Come indicato dalla norma, in linea generale l’assegno è accreditato al 50 per cento sull’IBAN dei due genitori con affido condiviso, ma è necessario che vengano rispettate precise condizioni, ovvero:

  • al momento della compilazione della domanda, deve essere espressamente indicato che l’assegno è da dividere con l’altro genitore;
  • la richiesta del secondo genitore che ha effettuato la domanda deve essere validata dal genitore non richiedente; in caso contrario, solo il primo genitore che ha effettuato la richiesta riceverà il 50 per cento dell’importo totale dell’assegno.

Nel caso quindi dell’affido condiviso, tutti e due i genitori hanno diritto a ricevere l’assegno unico e universale.

L’ammontare complessivo del supporto economico prevede la stipula di un contratto tra le due parti, in cui viene stabilito chi dei due genitori deve presentare la domanda per la richiesta dell’assegno.

Nel caso in cui l’accordo non venga raggiunto, è compito del genitore convivente dover inoltrare la domanda ed è sempre suo il diritto di percepire l’agevolazione.

E' necessaria quindi un'intesa tra i due genitori, che dovranno comunicare e stabilire in via preliminare chi per primo deve inoltrare la domanda o, in caso contrario, indicare chi dei due debba ricevere per intero l'assegno unico per i figli a carico.

Assegno unico per i genitori non sposati 

Dal momento che l’iniziativa del Governo dell’assegno unico è rivolta a tutelare tutte le categorie dei genitori aventi diritto, il supporto è esteso anche a coloro che abbiano uno o più figli, pur non essendo né sposati.

In particolare, possono presentarsi due situazioni:

  • genitori non sposati ma conviventi;
  • genitori non conviventi.

E’ bene ricordare che per essere riconosciuti come “conviventi”, i due genitori non devono semplicemente abitare presso lo stesso domicilio, ma devono essere inclusi nel medesimo stato di famiglia.

Nel caso di genitori conviventi, l’ammontare dell’assegno dipende dal reddito complessivo, calcolato in base alla somma dei due redditi, come conseguenza del  contratto di convivenza, in base legge 76/2016.

Diverso il caso di genitori non conviventi.

In questo caso, per ricevere l’assegno unico, bisogna tenere in considerazione entrambe le certificazioni ISEE, con la figura del “componente aggregato al nucleo”, in base alla normativa ISEE aggiornata al 2015.

A inoltrare la richiesta per l’assegno unico deve essere il nucleo familiare di cui fanno parte i minori.

Solo in un secondo momento va aggregato il genitore non convivente, per il quale devono essere presi in considerazione reddito e patrimoni, che fanno cumulo per il calcolo dell’ISEE.

In generale quindi per il calcolo dell’assegno unico bisogna tenere in conto la situazione reddituale e patrimoniale dei due genitori, che siano o meno conviventi.

Questo perché il supporto statale varia in base alla certificazione ISEE ed è fondamentale dormire notizie certe, per non incorrere in sanzioni o dover restituire l’assegno già percepito.

Non solo genitori: assegno unico anche per i nonni

L’assegno unico, universale o temporaneo, può essere riconosciuto a tutte quelle figure che rivestono il ruolo di tutore legale dei ragazzi minorenni, come nel caso dei nonni.

Nel momento in cui infatti sia presente un provvedimento formale di affido dei minori a carico dei nonni e se contestualmente i nipoti sono presenti all’interno dell’ISEE dei nonni, la richiesta dell’assegno può essere avanzata.

L’assegno unico può essere richiesto anche in caso di ipotesi di collocamento o accasamento etero familiare presso l’abitazione dei nonni.

Nel caso in cui non vi sia però un provvedimento formale per l’affitto dei nipoti, anche se questi vivono nel medesimo nucleo familiare dei nonni, in base alla norma generale la composizione del nucleo familiare fa rientrare i minori nel nucleo familiare dei genitori e quindi nel medesimo ISEE: di conseguenza l’assegno unico può essere richiesto solo dai genitori e non dai nonni.