Bonus Facciate 60%, un Decreto blinda sconto e cessione!

Entra in vigore la legge di bilancio 2022 e stabilisce la normativa ultima e definitiva, con i rispettivi aggiustamenti e correttivi, del nuovo bonus facciate 60%. Parallelamente arriva anche la circolare dell’Agenzia delle Entrate che chiarisce quali sono i nuovi adempimenti per poter utilizzare l’agevolazione con la cessione del credito e lo sconto in fattura.

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Il 2022 entra in maniera prorompente nelle nostre vite, con tutte le modifiche che l’anno nuovo comporta. Dal punto di vista politico all’inizio dell’anno segna sempre l’entrata in vigore la Legge di Bilancio, un documento che definisce i vari settori della spesa pubblica e quindi la dotazione al fine di rinnovare o cancellare i bonus ristrutturazione.

Sotto questo aspetto la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 ci ha regalato sorprese inaspettate decretando ad esempio nel 2022 la fine del bonus facciate 90%. L’incentivo infatti proprio per la sua generosità, se ha il pregio di consentire un finanziamento per le opere di recupero del patrimonio edilizio, ha anche il difetto di gravare in modo particolare sulla finanza pubblica, motivazione per cui una sua integrazione permanente nell’ordinamento italiano è ipotesi impossibile.

D’altra parte però se l’esecutivo avesse scelto, come era in programma, per il brusco stop del bonus facciate nel 2022, questa mossa avrebbe avuto un impatto disastroso sul settore dell’edilizia, motivo per cui in ultima istanza si è scelto per una eliminazione graduale dell’incentivo.

Si entra così nel 2022 con la nascita del bonus facciate 60%, con cui la detrazione dell'agevolazione scende in modo cospicuo, del 30%, e per cui si fissa una fine definitiva al 31-12-2022.

Inoltre, se la normativa del bonus facciate 2022 non si discosta da quella degli anni precedenti dal punto di vista delle spese agevolabili, viene però emanato il DL Anti-frodi, che cambia la modalità di utilizzo dell’incentivo se si sceglie per l'opzioni di sconto in fattura o cessione del credito, ovviamente complicandole. Proprio a questo scopo, l’Agenzia delle Entrate ha redatto e pubblicato la nuova circolare utile a regolamentare i nuovi adempimenti per l’utilizzo del bonus facciate 2022 con sconto in fattura e cessione del credito.

Fissiamo quindi tutte le novità e i cambiamenti subiti dal nuovo bonus facciate 60% in versione 2022.

Cosa cambia nel 2022 con il passaggio da bonus facciate 90% a bonus facciate 60%?

La nascita del bonus facciate si deve alla Legge di Bilancio 2020 (legge n. 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1, commi 219-224). Per le spese sostenute nell’anno 2020 o 2021, per restauro o rifacimento delle pareti esterne di un edificio, il bonus facciate offriva un finanziamento pubblico pari all’90% dei costi, senza massimali di spesa imposti.

La modifica che questa agevolazione subirà nel 2022 riguarda principalmente gli importi, perché al momento il vecchio bonus facciate 90% si è trasformato nel bonus facciate 60%. Cioè, al momento se le spese sono sostenute nell’arco del 2022, spetta una detrazione o uno sconto solo pari al 60% dei costi.

La fine del bonus facciate 60% è fissata al 31-12-2022 e sembra difficile pensare che nel corso dell’anno l’esecutivo Draghi intervenga rinnovando la misura nel 2023, per cui in origine era già pianificata una cancellazione a fine 2021. Piuttosto dal 2023 gli interventi di manutenzione straordinaria e di recupero del patrimonio edilizio edilizio sulle facciate esterne saranno comunque realizzabili con un finanziamento pubblico, sfruttando il più generico bonus casa. Cioè l’agevolazione che copre il 50% dei costi e ha però un massimale di spesa ammessa che non va oltre i 96.000 euro.

Bonus facciate 2022 ancora valido con detrazione Irpef, sconto e cessione!

La Legge di Bilancio 2020 concepiva il bonus facciate come una detrazione Irpef in dieci anni delle spese prima anticipate dai proprietari per le ristrutturazioni. Ovvero, da normativa originale, l’agevolazione ammetteva solo l’utilizzo con detrazione Irpef, cioè un rimborso del 90% dei costi sostenuti da applicarsi come sconto sulle tasse, ripartito in dieci quote annuali.

Il Decreto Rilancio del 2020 introduceva invece la possibilità di usare il bonus facciate 90% anche con sconto in fattura, cioè con l’impresa a farsi carico dei costi e a cui le spese sono poi restituite con credito d’imposta o anche usando la cessione del credito.

La Legge di Bilancio 2022, che definisce i nuovi importi e scadenze per il bonus facciate, decide anche che l’agevolazione sia applicabile fino alla sua fine sia con detrazione Irpef che con sconto e cessione.

Decreto Anti-frodi e bonus facciate 2022. Cosa cambia quando si usano sconto e cessione?

Dunque, riepilogando il 2022 vede la nascita, per effetto della manovra di bilancio, del bonus facciate 60%, applicabile con detrazione Irpef, sconto e cessione del credito.

In questo senso però il 2022 ci riserva ancora una novità e questa volta a causa degli effetti del Decreto Anti-frodi (DL n. 157 del 11 novembre 2021), il quale per il bonus facciate stabilisce la necessità di adempimenti aggiuntivi per sconto e cessione.

Le implicazioni di questo testo sull’utilizzo dei bonus facciate e in generale i bonus ristrutturazione sono state chiarite e riassunte nella circolare n. 16/E del 29 novembre 2021, redatta dall’Agenzia delle Entrate.

Il DL Anti-frodi (articolo 1, comma 1, lett. b) modifica sostanzialmente l’articolo 121 del Decreto Rilancio, che regolamenta l’utilizzo delle agevolazioni edilizie con “Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali”, e stabilisce che per tutti i bonus ristrutturazione, diversi dal Superbonus 110%, se le fatture relative alle spese dei lavori sono state pagate a partire dalla data di entrata in vigore del Decreto (12-11-2031) sia introdotto l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese sostenute.

Tale obbligo non si applica all’utilizzo del bonus facciate 60% con detrazione fiscale in dieci anni. 

La voce più esperta dell'Ing. Vincenzo Madera offre nel suo video YouTube una valida e chiara spiegazione dei nuovi adempimenti legati al visto di conformità e l’asseverazione tecnica della congruità dei prezzi:

  

Nessun requisito Sal (stato avanzamento lavori) per il il bonus facciate 2022!

Occorre a questo punto un chiarimento e cioè, ora che il bonus facciate ha nuove scadenze, come si conserva il diritto all’agevolazione se le ristrutturazioni non risultano o ancora completate dopo la sua fine.

A differenza del Superbonus 110% il bonus facciate non ha alcun requisito legato allo stato avanzamento lavori (Sal), ma fanno fede le date di pagamento delle fatture e l’inizio dei lavori.

Ovvero per i per le spese sostenute nel 2021 spetta sconto o detrazione al 90% a prescindere dallo stato avanzamento lavori in data di scadenza dell’agevolazione, il 31 dicembre 2021.

Analogamente il bonus facciate 60% non ha requisiti Sal, cioè le spese devono essere state sostenute e i lavori iniziati nel 2022, ma non importa quale sia la percentuale di realizzazione degli stessi quando scade l’agevolazione.

L’unico obbligo è quello di portare a compimento i lavori, ma non c’è una data specifica.

La nuova CILA-Superbonus è valida anche per il bonus facciate 2022?

Prima di concludere, diamo qualche chiarimento in merito alla documentazione utile al fine di ottenere il bonus facciate.

Il Decreto Semplificazioni (DL 77/2021) stabilisce che per l’utilizzo del Superbonus 110% non sia più necessario lo Stato legittimo dell’immobile e al suo posto è stato creato un nuovo modello semplificato di CILA.

In molti quindi si sono chiesti se tale semplificazione sia stata applicata anche al bonus facciate, cioè se per esso sia valida la CILAS. La CILA-Superbonus è però un modello nato esclusivamente per il Superbonus 110% e non è applicabile al bonus facciate 60% nel 2022, così come non lo era nel 2021 al bonus facciate 90%.