Bonus prima casa, i coniugi in comunione dei beni non possono richiederlo in questo caso

Con una circolare del 1° agosto, l'Agenzia delle Entrate restringe il campo di applicazione del bonus prima casa per marito e moglie in comunione dei beni. Per molti non si tratta di una buona notizia, ecco cosa succede ora.

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Si torna a parlare di bonus prima casa ma, questa volta, per alcuni contribuenti non si tratta di una buona notizia poiché l’Agenzia delle Entrate ha deciso di limitare l'agevolazione in caso di marito e moglie in comunione dei beni. Invece non cambia nulla per coloro che hanno scelto la separazione dei beni. 

Il bonus prima casa, lo ricordiamo, consiste in molteplici agevolazioni fiscali per chi intende comprare un immobile da adibire ad "abitazione principale" e permette di ridurre l’imposta di registro e l’Iva per chi acquista direttamente dall’impresa costruttrice. Con l’ultimo intervento del Fisco viene limitata al coniuge in comunione legale dei beni la possibilità di richiedere il bonus prima casa nel caso in cui l’altro abbia già ottenuto l'agevolazione prima del matrimonio. Per chiarire questo punto, di seguito viene spiegato il contenuto della circolare dell’AdE e cosa cambia per coloro che intendevano richiedere il beneficio fiscale. 

Bonus prima casa, brutte notizie: non possono richiederlo nuovamente i coniugi in comunione dei beni  

Se marito o moglie intendono acquistare un immobile con il bonus prima casa non possono farlo qualora l’altro coniuge abbia usufruito della stessa agevolazione in passato. Detto in poche parole, il beneficio ottenuto da uno solo preclude all’altro la possibilità di avere gli sconti fiscali su imposta di registro e Iva. La nuova disposizione varrebbe unicamente per le coppie sposate che hanno scelto come regime patrimoniale la comunione anziché la separazione dei beni. La precisazione arriva dalla risposta a interpello n. 400 del 1° agosto 2022 in cui l'Agenzia delle Entrate stabilisce quanto segue:

“Se si usufruisce dell'agevolazione prima casa prima del matrimonio e il coniuge richiede la suddetta agevolazione su un immobile in comunione legale solo per la propria quota non può essere richiesta dell'altro coniuge una nuova agevolazione anche se si permuta l'immobile di esclusiva proprietà.”

Il caso di specie e il divieto di richiedere l'agevolazione fiscale

Il dubbio sulla possibilità di richiedere il bonus prima casa è stato sollevato da un contribuente che in procinto di stipulare un contratto di permuta relativamente a un immobile acquistato prima del matrimonio con le agevolazioni statali. Nel frattempo egli ha comprato una prima casa insieme alla moglie in regime di comunione dei beni  la quale, per la sua parte residuale, ha ottenuto il bonus. Alla richiesta di poter beneficiare nuovamente del bonus prima casa l’Amministrazione risponde negativamente con questa motivazione: 

“Si ritiene che il precedente acquisto dell’istante e del coniuge relativo all’immobile residenziale in altro Comune, effettuato in regime di comunione legale, per il quale (l’altro) coniuge ha usufruito dell’agevolazione prima casa per la sua quota pari al 50 per cento, risulti ostativo alla fruizione da parte dell’istante medesimo del regime agevolativo in relazione all’immobile da acquistare in sede di permuta, in quanto si produce ope legis un’estensione dell’agevolazione anche in capo allo stesso, seppur non abbia fruito del regime di favore sulla propria quota”.

Bonus prima casa coniugi in comunione dei beni, come funziona 

Per usufruire dello sconto fiscale sia marito che moglie in comunione dei  beni devono soddisfare i requisiti previsti dalla legge per ottenere l'agevolazione:

  • spostare la residenza nel medesimo Comune in cui è ubicato l’immobile entro 18 mesi dal rogito notarile;
  • non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto o uso di un’altra casa nello stesso comune dove è stato acquistato l’immobile agevolato;
  • non essere proprietari, usufruttuari o titoli di uso o diritto di abitazione, abitazione o nuda proprietà  di un’altra abitazione in tutto il territorio nazionale, eccetto il caso in cui quest'ultimo venga venduto entro 12 dalla data dell’atto.

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