Il Bonus pubblicità potenziato dal decreto Rilancio

Il cosiddetto Bonus pubblicità è in vigore sin dal 2018 sotto forma di credito di imposta ed è stato istituito con l'articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (e successive modificazioni).

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Il cosiddetto Bonus pubblicità è in vigore sin dal 2018 sotto forma di credito di imposta ed è stato istituito con l'articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (e successive modificazioni). Lo possono utilizzare imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali e riguarda investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, a condizione che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati durante l'anno superi di almeno l’1% l'ammontare degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi media nell’anno precedente.

Il Credito d’Imposta che viene concesso

In base alla normativa del 2017 il credito d’imposta è concesso in misura pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati ed è soggetto ai limiti massimi degli stanziamenti annualmente previsti ed ai limiti dei regolamenti dell'Unione Europea in materia di aiuti "de minimis". Questo significa che se un soggetto ha investito 100 in un anno e l'anno dopo investe 110, il credito di imposta è pari a 7,5, ovvero il 75% del valore incrementale pari a 10 (110-100). La misura è elevata al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e nel caso di start-up innovative.

Le modifiche del Decreto Rilancio

Il decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) ha introdotto un'importante modifica alla disciplina del Bonus pubblicità, sebbene per il solo anno 2020. Il comma 1 dell'articolo 186 del decreto Rilancio prescrive che "Limitatamente all'anno 2020, il credito d'imposta [...] e' concesso [...] nella  misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea [...] entro il limite massimo di 60 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa".

Un passo avanti

Si tratta quindi di un notevole passo in avanti, dato che il credito d'imposta si calcola sul valore degli investimenti 2020 e non sull'incremento degli stessi rispetto all'anno precedente. Riprendendo le cifre dell'esempio precedente, se un soggetto avesse investito 100 nel 2019 e nel 2020 investe 110, il credito di imposta è pari a 55 (il 50% del valore degli investimenti effettuati nel 2020). Se invece un soggetto avesse investito 100 nel 2019 e nel 2020 investe 90, il credito di imposta è pari a 45 (il 50% del valore degli investimenti effettuati nel 2020): senza la modifica introdotta dal decreto Rilancio il credito di imposta in questo secondo caso sarebbe pari a zero (100-90=-10, niente incremento annuo e quindi niente credito).

Bonus pubblicità: come ottenere il Credito d’Imposta

Per ottenere l'accesso al credito d'imposta per l’anno 2020 la comunicazione deve essere presentata dal 1° al 30 settembre. Le comunicazioni trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 (la tempistica standard) restano comunque valide e il relativo credito d’imposta richiesto, determinato a marzo con i criteri di calcolo allora previsti, sarà rideterminato con i nuovi criteri previsti per l’anno 2020. La dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati deve essere presentata dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo.