Bonus con sconto in fattura: i nuovi requisiti necessari

L’11 novembre è entrato in vigore il Decreto Antifrode sui bonus approvati per il 2022: le novità riguardano la cessione del credito e lo sconto in fattura. Cambiano le modalità per richiederli e i controlli si fanno più accurati: di seguito tutto quello che devi sapere prima di metterti in moto.

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Italia, paese di furbetti? Chissà… Quel che è certo è che il governo, al grido di “Prevenire è meglio che curare”, l’11 novembre scorso ha varato il cosiddetto Decreto Antifrode, DL n. 157, pubblicato il giorno seguente in Gazzetta Ufficiale e immediatamente entrato in vigore, il quale regolamenta l'erogazione delle agevolazioni da applicare a vari tipi di bonus fiscali.

Nel dettaglio, sono cambiate alcune modalità della cessione del credito e dello sconto in fattura, che diventano più complicati da richiedere. E siccome la burocrazia italiana talvolta fa mettere le mani nei capelli, per non rimanerne impigliati, l’Agenzia delle Entrate ha subito provveduto ad aggiungere una sezione FAQ sul proprio sito in cui risponde alle domande più comuni degli utenti.

Le novità sullo sconto in fattura e sulla cessione del credito da applicare ai bonus coinvolgono tutti: privati, imprese e professionisti con partita iva. Perciò, meglio prenderne visione e restare preparati su tutti i fronti. 

Naturalmente, il nuovo Decreto Antifrode in materia di bonus ha suscitato un polverone tra i parlamentari, molti dei quali si sono opposti a misure così restrittive. Draghi, però, è stato inamovibile e ha precisato che:

Bisogna evitare che i bonus edilizi perdano credibilità come accadde negli anni Settanta agli aiuti allo sviluppo. […] Dobbiamo preservare la fiducia collettiva nella spesa pubblica e dimostrare che i soldi sono spesi bene.

Ma andiamo con ordine.

Che cos’è il bonus con sconto in fattura?

Detto in poche parole, è un’alternativa alla detrazione fiscale. Nello specifico, lo sconto in fattura è una modalità di rimborso che permette di ottenere uno sconto direttamente nella fattura emessa dal fornitore. Questo va, ovviamente, a sostituire la detrazione fiscale Irpef spalmata su 5-10 anni a seconda dell’ecobonus in questione. Se si sceglie il bonus con sconto in fattura, l’azienda fornitrice del servizio/prodotto anticipa al cliente la somma detraibile dalle imposte.

Il Decreto Rilancio contiene la spiegazione delle modalità con cui richiedere lo sconto e i bonus a cui è applicabile questo tipo di detrazione.

Meglio il bonus con sconto in fattura o cessione del credito?

Anzitutto, le due modalità di detrazione non devono essere confuse.

Nello sconto in fattura, è direttamente il fornitore dei servizi che abbatte il costo dei lavori fino a un importo non superiore al costo dei lavori stessi, a seconda del bonus in cui si rientra. In pratica, si ottiene uno sconto vero e proprio sul costo totale, il cui ammontare è pari alla percentuale della detrazione che verrebbe applicata in sede di dichiarazione.

Ad eccezione del Superbonus al 110%, per cui lo sconto in fattura non può essere pari alla percentuale di detrazione fiscale, ecco come il Caf Acli spiega, a mo’ di esempio, il funzionamento di un bonus con lo sconto in fattura:

Se ad esempio il contribuente opta per lo sconto su dei lavori detraibili col Bonus Ristrutturazioni al 50%, ecco che lo sconto corrispettivo in fattura sarebbe appunto del 50%. [...] optando per lo sconto in fattura su lavori detraibili col Superbonus si può avere al massimo l’abbattimento totale della fattura, ma si perderebbe quel 10% in più recuperabile invece tramite dichiarazione).

Con la cessione del credito, invece, il contribuente cede in toto la detrazione fiscale a un ente terzo – per esempio, fornitori di beni o banche –, ottenendo in cambio un rimborso, il cui importo massimo equivale alla somma che gli verrebbe detratta in dichiarazione. In pratica, il contribuente paga, previa regolare fattura, i lavori e, successivamente, stipula un accordo finanziario con l’ente al quale decide di cedere la detrazione. Quest’ultimo, infine, rimborsa al contribuente la quota che corrisponde alla detrazione fiscale.

Dunque, conviene maggiormente optare per un bonus con la cessione del credito o con lo sconto in fattura? Non esiste una risposta univoca, dipende dai tipi di lavori che si vogliono fare. In entrambi i casi, si può beneficiare della detrazione fiscale. L’importante è comunicare telematicamente la propria scelta all’Agenzia delle Entrate.

Chi può usufruire dei bonus con sconto in fattura o cessione del credito? Tutti i contribuenti possono richiedere queste agevolazioni anziché ricorrrere ai più tradizionali Modello 730 o Modello Redditi, soprattutto se si trovano in una situazione di incapienza fiscale, ossia quando il reddito basso costituisce una barriera allo sfruttamento pieno dei bonus. In ogni caso, ognuno può scegliere liberamente dopo aver valutato i pro e i contro della propria situazione.

A quali bonus si applicano?

Le detrazioni viste sopra sono compatibili con varie tipologie di bonus, tra cui:

  • Superbonus – trainanti e trainati
  • Bonus Ristrutturazioni – manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di unità immobiliari singole e di parti in comune 
  • Ecobonus – riqualificazione energetica
  • Sismabonus – misure antisismiche
  • Bonus Facciate – recupero o restauro di facciate di edifici esistenti
  • installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici

I nuovi requisiti del Decreto Antifrode

Il Decreto Antifrode varato l’11 novembre prevede nuovi obblighi riguardanti il visto di conformità e congruità delle spese.

Anzitutto, essi sono applicabili ai bonus menzionati sopra soltanto in caso di sconto in fattura o cessione del credito e sono entrati in vigore a partire dal 12 novembre 2021. In secondo luogo, rendono più complicata la richiesta delle agevolazioni da applicare ai bonus.

1. Il visto di conformità: chiamato anche “visto leggero” e introdotto dal DLgs n. 241 del 9 luglio 1997, permette di controllare la corretta applicazione delle norme tributarie.

Il visto di conformità è obbligatorio per tutti i Bonus Casaanche per il Superbonus quando il contribuente fruisce della detrazione relativa in sede di dichiarazione dei redditi –; non è invece richiesto se il contribuente utilizza il modello precompilato per la dichiarazione o se ricorre a un sostituto d’imposta. Inoltre, riguarda soltanto i dati relativi alla documentazione che attesta l’esistenza dei presupposti per la detrazione

Da parte sua, chi richiede un bonus e un tipo di detrazione per cui è previsto il visto di conformità deve:

  • conservare la documentazione che riguarda il rilascio di tale documento
  • giustificare le spese avvenute
  • confermare il diritto alla detrazione

2. La congruità delle spese: riferita ai lavori almeno iniziati, certifica il rispetto dei costi massimi di ogni intervento ed è disciplinata da due norme differenti:

  • se si parla di detrazioni e bonus per la riqualificazione energetica, la congruità delle spese è disciplinata dal Decreto Requisiti tecnici (DM 6 agosto 2020) per gli interventi iniziati dal 6 ottobre 2020 in poi
  • per altre tipologie di interventi, fa riferimento al comma 13-bis del Decreto Rilancio

La Dott.ssa Alessandra Mugnetti de “L’imprenditore in-formato” spiega così i cambiamenti relativi ai Bonus Casa contenuti nel Decreto Antifrode: 

Quanto costano i nuovi obblighi per accedere ai bonus?

Siccome nulla cade come manna dal cielo, anche i nuovi obblighi da rispettare per avere accesso alle detrazioni riferite ai bonus hanno dei costi. Il visto di conformità spese deve essere effettuato da un professionista abilitato che controlli la veridicità delle informazioni fornite e il rispetto dei prezzi. Quanto costi richiederlo, tuttavia, non è ancora stato deciso ufficialmente.

In una recente intervista a La Stampa, Stefano Marchello, commercialista e consulente di Stemar srl, studio di amministrazione condominiale di Torino evidenzia che:

per quanto riguarda in particolare l’asseverazione, in attesa che con la conversione in legge del decreto ci possa essere un listino prezzi ufficiale, al momento vige una fase transitoria in cui si fa riferimento a quotazioni che sono molto più basse di quelle effettive.

Bonus e detrazioni: fino a quando?

Le scadenze dello sconto in fattura variano in dipendenza dei casi:

  • fino al 31 dicembre 2022 – interventi su edifici unifamiliari a cura di persone fisiche con ISEE inferiore a 25mila euro annui per unità immobiliari adibite ad abitazione principale (la data di inizio lavori deve essere stata comunicata tramite asseverazione entro il 30 settembre 2021)
  • fino al 31 dicembre 2025 – interventi effettuati da condomìni e da persone fisiche proprietarie o comproprietarie di edifici di 2, 3 o 4 unità immobiliari distintamente accatastate; in questo caso, la detrazione è compresa tra il 65% e il 110% a seconda che le spese siano state effettuate entro la fine del 2023, del 2024 o del 2025
  • fino al 31 dicembre 2023 – interventi a opera dell’ Istituto Autonomo Case Popolari (IACP) o enti affini; in questo caso, per accedere al bonus con sconto in fattura è necessario che almeno il 60% dei lavori previsti sia stato ultimato entro e non oltre il 30 giugno 2023 
  • fino al 30 giugno 2022 – tutti gli interventi che non rientrano in una delle tre situazioni precedenti

I controlli su bonus e altre agevolazioni fiscali

Le misure più restrittive messe in atto dal Decreto Antifrode hanno ridotto in parte la corsa ai bonus e alla conseguente richiesta di agevolazioni. Del resto, il decreto è stato sentito dal governo come necessario in quanto in un anno le frodi hanno raggiunto la cifra di 850 milioni di euro circa!

Perciò, l’Agenzia delle Entrate, preposta al controllo preventivo della veridicità dei dati e dei documenti forniti, entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione degli stessi ha diritto di sospenderne fino a 30 giorni l’efficacia. Lo stop definitivo scatterà nel caso di profili a rischio.

Significa che in base ai dati in possesso dell’Anagrafe Tributaria e/o dell’Amministrazione Finanziaria, viene valutata la coerenza dei dati inviati:

  • riferiti ai crediti oggetto di cessione
  • riferiti ai soggetti che intervengono nelle operazioni correlate ai crediti sono correlati
  • riferiti ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai medesimi soggetti 

Se i profili non risultano a rischio, si procede regolarmente con l’agevolazione richiesta insieme al bonus.