Coronavirus: rimborso dei viaggi cancellati

Lo scoppio dell’emergenza sanitaria ha costretto il governo a limitare gli spostamenti allo stretto necessario.

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Lo scoppio dell’emergenza sanitaria ha costretto il governo a limitare gli spostamenti allo stretto necessario, provocando una raffica di cancellazioni di viaggi (aerei, ferroviari o marittimi), prenotazioni alberghiere, eventi culturali, spettacoli, ecc. con la finalità di salvaguardare la salute pubblica.

I provvedimenti varati dal governo hanno però generato numerosi contenziosi tra consumatori e fornitori di servizi. Se in alcuni casi i Decreti del governo hanno stabilito delle regole per i rimborsi, in altri casi è necessario far riferimento alle regole generali contenute nel Codice Civile e nel Codice del Consumo.

In particolare, l’art. 28, comma 5 del decreto legge 9/2020 lascia all’operatore, in caso di recesso da parte del consumatore, la decisione di offrire un pacchetto alternativo, restituire il prezzo o emettere un voucher di pari importo a favore del consumatore, in caso di annullamento di vacanze già prenotate.

Il Codice civile, con riferimento alle obbligazioni, prevede la fattispecie dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione (art. 1463 cc: “Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito”).  La mancata prestazione non dipende da una colpa di chi doveva eseguirla né del consumatore che dunque ha diritto di essere rimborsato ma non a ricevere indennizzi o risarcimenti del danno.

Recentemente anche l'Unione europea ha approvato le linee guida a sostegno del turismo. Tra le indicazioni, anche quella di rendere i voucher volontari (quindi non come unica possibilità) e assicurati in caso di insolvenza.

Nel caso di trasferimenti aerei, ferroviari o marittimi ma anche di soggiorni in albergo o pacchetti turistici, il legislatore ha integrato il caso di “impossibilità sopravvenuta” permettendo così al consumatore di ottenere il rimborso dell’intero costo del viaggio (fissato durante il periodo dell’emergenza).

I consumatori interessati devono richiedere il rimborso entro 30 giorni dalla data prevista per la partenza, allegando il titolo di viaggio e altra documentazione richiesta. Il rimborso può avvenire mediante la restituzione dell’importo versato ovvero con il riconoscimento di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.

Con riferimento ai voucher, la Commissione Ue ha recentemente chiarito che, nel caso di cancellazione, i viaggiatori hanno diritto al rimborso, mentre l’eventuale offerta dei voucher di viaggio può essere utile nell’attuale situazione di forte crisi di liquidità per le compagnie, ma a patto che i buoni siano volontari, affidabili e attraenti per i consumatori. Inoltre, i buoni dovrebbero “avere un periodo di validità minimo di 12 mesi e, se non riscattati, essere rimborsabili automaticamente al più tardi 14 giorni dopo la fine del periodo di validità”.