Mentre prosegue la campagna vaccinale che, finalmente, sembra aver ingranato e mantiene un ritmo importante, arriva finalmente anche la novità che tutti aspettavano ormai da settimane: il Decreto Sostegni Bis. Il “successore” del primo Decreto Sostegni è stato rimandato diverse volte, sono infatti almeno tre settimane che sembra vicino all’approvazione, ma l’approvazione vera e propria non era mai arrivata… almeno fino a ieri.
Il Decreto Sostegni bis è finalmente stato partorito dal Governo e non c’è dubbio che vi siano state tantissime questioni su cui le forze di maggioranza hanno avuto bisogno di confrontarsi e, in alcuni casi, di scontrarsi. Naturalmente questo ha fatto proliferare le indiscrezioni e le ipotesi, con alcuni aspetti già affrontati nelle bozze che poi non si sono tramutati in realtà.
Tante sono le novità, con qualche sorpresa ed anche qualche conferma. Vediamole insieme partendo dal REm, passando per Naspi (e Naspi REm) e bonus agricoli.
Cosa ha deciso il Governo? Il tutto in attesa ovviamente delle circolari che renderanno noti anche alcuni dettagli, come per esempio le date relative al pagamento dei vari bonus ed i termini per la presentazione di eventuali domande.
Se volessi saperne di più su questo tema ti suggeriamo il canale “Redazione The Wam”, che affronta questi argomenti con attenzione e chiarezza, fornendo anche aggiornamenti quotidiani nelle fasi più delicate (come quella attuale). In particolare, suggeriamo questo video che approfondisce proprio i temi toccati nel Decreto Sostegni Bis e risponde ad alcune domande degli utenti:
Decreto Sostegni Bis: cosa succede al REm?
Il Reddito di Emergenza è una misura di aiuto alle famiglie che sono state fortemente colpite dalla pandemia, così definita dall’INPS stessa: “è una misura di sostegno economico istituita con l’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) in favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.”
Come sappiamo, tra i requisiti del Reddito di Emergenza vi sono i seguenti:
- Reddito familiare nel mese di aprile 2021 inferiore ad una soglia pari all’ammontare di cui all’articolo 82, comma 5, del decreto-legge numero 34 del 2020 (cioè in pratica un reddito inferiore ad una soglia pari all’ammontare del REm);
- Residenza in Italia;
- Patrimonio mobiliare inferiore a 10.000 euro riferito all’anno precedente (soglia che può aumentare di 5.000 euro a persona aggiuntiva nel nucleo familiare fino ad un massimo consentito di 20.000 euro);
- ISEE non superiore a 15.000 euro.
Ecco che però arrivano delle novità, in quanto questi requisiti sono fondamentalmente gli stessi del Decreto Sostegni: mensilità e domanda.
Reddito di Emergenza: domanda e mensilità
Ecco le novità riguardanti il “nuovo” Reddito di Emergenza: bisogna presentare domanda e le mensilità saranno ben 4.
Dopo aver quindi introdotto i requisiti che prendono come mese di riferimento aprile 2021 e non marzo (come invece sembrava dover essere nelle bozze), ecco che vanno analizzate anche queste ulteriori informazioni.
Il Reddito di Emergenza un avrà dunque alcun automatismo, chi ne vuole usufruire deve semplicemente fare domanda ed attendere l’esito. La domanda va presentata sul sito dell’INPS e la scadenza sembra che possa essere il 31 luglio 2021. Ovviamente, intanto attendiamo che venga attivato e poi potremo fornire dettagli più certi. Come sempre, la domanda andrà compilata online ed è quindi possibile farlo interamente in autonomia, ma per chi dovesse ritenerlo necessario è comunque possibile rivolgersi a Caf ed enti di patronato che possono inoltrarla.
Le mensilità saranno invece quattro, ben il doppio di quanto previsto nelle bozze in cui sembrava che le mensilità dovessero essere solo due. Una bella notizia, di certo, per molte famiglie italiane, ma successivamente verrà esplicata anche qualche novità decisamente meno entusiasmante.
Reddito di Emergenza: criteri per il calcolo dell’importo
Per quanto riguarda l’importo non ci sono in realtà novità rilevanti: rimane tutto come previsto nel Decreto Sostegni, tolto appunto il numero di mensilità previste.
Si tratta quindi del solito importo base di 400 euro moltiplicato per il coefficiente familiare attribuito alla famiglia in base alla scala di equivalenza. In breve, si parte da 1 (cioè il soggetto che presenta domanda) e si aggiunge 0,4 per ogni familiare maggiorenne e 0,2 per ogni familiare minorenne.
Per esempio, una famiglia di quattro persone di cui due minorenni avrebbe coefficiente 2 ed otterrebbe un importo pari ai 400 euro base moltiplicati appunto per due, cioè ottocento euro totali.
Il coefficiente massimo è comunque 2, tra l’altro, dunque 800 euro è la cifra massima ottenibile per ogni rata di REm. Vi è la possibilità che il coefficiente sia elevato a 2,1 ed il coefficiente a 840 euro in caso di presenza di un soggetto disabile. L’unico altro elemento da aggiungere alla quota calcolata è il canone d’affitto, laddove presente: si aggiunge un dodicesimo del canone annuale pagato, cioè fondamentalmente una mensilità.
Decreto Sostegni Bis: cancellata la proroga Naspi REm
Ecco che veniamo, purtroppo, alle già preannunciate note dolenti: è arrivata una cancellazione molto importante da parte del Governo sulla proroga Naspi REm.
Nella bozza circolata a lungo nelle scorse settimane era presente, ma nel testo ufficiale del Decreto Sostegni Bis non ve n’è traccia. Cosa è successo? Difficile dirlo per ora, limitiamoci ad esporre i fatti. La sostanza è che non ci sono più le rate di REm agevolate per chi era percettore di Naspi o Dis-Coll.
Senza voler illudere nessuno, va però detto che può essere che il Governo decida di inserire questa proroga in futuro, durante la conversione in Legge dell’attuale Decreto. Non è scontato che ciò avvenga, anzi, perché nei fatti un capitolo sul tema Naspi già esiste, ma purtroppo non cita in alcuni modo la proroga Naspi REm.
In compenso, volendo guardare il bicchiere mezzo pieno, sono cambiati alcuni aspetti sulla Naspi: niente più taglio dell’importo del 3% mensile per ogni mese di percezione successivo al quinto. Questo “blocco” avverrà fino alla fine del 2021 ed è sicuramente una bella notizia per i percettori (e non c’è più neanche il limite delle 30 giornate lavorative minime di lavoro nei 12 mesi precedenti al licenziamento).
Decreto Sostegni Bis: e i bonus agricoli?
Si è a lungo parlato anche dei bonus agricoli che, come preannunciato, sono effettivamente previsti nel nuovo Decreto Sostegni. Arriverà un’indennità, ma anche qui c’è qualche cattiva notizia: l’importo sarà inferiore alle previsioni.
Un altro duro colpo per la categoria dei braccianti agricoli, “dimenticati” nel Decreto Sostegni ed ora illusi nel Decreto Sostegni Bis. Si tratterà di un bonus da 800 euro una tantum (e quindi in un’unica soluzione) senza però contributi pagati, destinati a chi vanta almeno 50 giornate lavorative nell’anno 2020 e non ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Nonostante la cifra al di sotto delle aspettative, i sindacati si sono detti piuttosto soddisfatti dato che nel precedente Decreto la categoria non aveva ricevuto alcun indennizzo. Probabilmente, sono ad oggi più soddisfatti i sindacati che i singoli lavoratori appartenenti alla categoria.
La domanda va presentata ancora una volta sul sito INPS, in attesa di ulteriori specifiche, e può essere fatta autonomamente o servendosi di un Caf o di un ente di patronato. La data di scadenza di tale domanda dovrebbe essere il 30 giugno 2021.
Il Decreto Sostegni Bis, dunque, ha riservato ancora una volta “gioie e dolori” agli italiani, con qualche sorpresa e qualche riconferma. Il tutto in attesa delle circolari che chiariranno alcuni aspetti e forniranno ulteriori dettagli che, naturalmente, saremo pronti a fornirvi quanto prima.