Il Dl Sostegni bis è stato finalmente approvato. Tra le varie novità troviamo anche un nuovo bonus da 1600 euro una tantum da erogare a coloro che hanno già potuto beneficiare dell’indennità del precedente Dl Sostegni di marzo, che ammontava a ben 2400 euro.
Inoltre si allarga anche la fetta dei beneficiari, andando a includere coloro che hanno perso il lavoro dal primo gennai 2019 fino all’entrata in vigore del Dl Sostegni bis.
Questo bonus riguarderà in particolar modo i lavoratori dello spettacolo. Si stima che saranno circa in 43mila a poter beneficiare del bonus da 1600 euro.
Si dichiara molto soddisfatto delle misure del nuovo decreto il Ministro della Cultura Dario Franceschini come possiamo leggere su beniculturali.it:
“Oltre al nuovo sistema di welfare per i lavoratori dello spettacolo, il decreto Sostegni bis contiene nuove importanti misure per i settori culturali: un’ulteriore indennità di 1.600 euro per i lavoratori dello spettacolo, il rifinanziamento del fondo emergenza spettacolo, cinema e audiovisivo, del fondo emergenza per le istituzioni culturali, del fondo per il funzionamento dei musei statali; misure per il sostegno allo spettacolo viaggiante”.
E continua il suo intervento sottolineando l’importanza della continuità con le agevolazioni erogate durante i mesi precedenti:
“Si tratta di interventi importanti, che proseguono gli aiuti ai lavoratori, alle imprese e alle realtà dei settori dello spettacolo e dei musei, particolarmente colpiti dalla pandemia e obbligati a lunghe e dolorose chiusure”.
Ma vediamo nello specifico a chi andrà questo bonus da 1600 euro che, oltre i lavoratori dello spettacolo, andrà a interessare anche altri beneficiari.
Bonus 1600 euro: i beneficiari
Il Dl Sostegni bis dunque prosegue il lavoro del Governo di Mario Draghi che ha l’obiettivo di dare la spinta decisiva al nostro Paese per uscire dall’emergenza epidemiologica Covid-19. Una spinta che si concretizza oltre nella campagna vaccinale, anche in una serie di sostegni economici ai lavoratori, alle imprese e alle famiglie.
L’intento è quello di riaprire le attività chiuse fino ad ora per motivi di contenimento contagio e di prendere spunto dalla terribile situazione che abbiamo vissuto per più di un anno, per dare il via ad una serie di obiettivi già messi in campo come ad esempio la digitalizzazione e il ricambio generazionale sia nella PA che nel settore privato.
Ma chi sono dunque i beneficiari di questo nuovo bonus di 1600 euro?
Troviamo coloro che hanno già beneficiato del bonus da 2400 euro del precedente decreto e individuati nell’articolo 10 del dl 41/2021, avente proprio come titolo:
“Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport”.
Bonus 1600 euro: tutti i lavoratori che possono ottenerlo
Possono acceder dunque all’indennità i lavoratori stagionali del turismo o presso stabilimenti termali che possono dimostrare di aver lavorato almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il primo gennaio 2019 e l’entrata in vigore del nuovo decreto Sostegni bis. Riguarda sia i lavoratori dipendenti che quelli in somministrazione.
E’ fondamentale che non siano però titolari di pensione, di indennità NASpI e che non abbiano in corso un contratto di lavoro dipendente. Devono aver perso “involontariamente” il lavoro nel periodo sopra menzionato.
Abbiamo poi i lavoratori dipendenti o in somministrazione che abbiano le stesse caratteristiche di quelli stagionali (hanno perso il lavoro tra il primo gennaio 2019 e l’entrata in vigore del Dl Sostegni bis e hanno lavorato almeno 30 giorni) ma che appartengano a settori diversi da quello del turismo e degli stabilimenti termali.
Sono inclusi tra i beneficiari anche i lavoratori intermittenti. Che si intende per lavoro intermittente? Così viene definito nell’art. 13 del decreto legge 81/2015:
“Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana o dell’anno”.
Anche gli intermittenti, per avere i 1600 euro, dovranno aver lavorato almeno 30 giornate nel periodo indicato.
Bonus 1600 euro: da coloro senza partita IVA ai lavoratori dello spettacolo
La lista dei beneficiari continua. Ci sono i lavoratori autonomi senza partita IVA iscritti alla Gestione Separata INPS con almeno un contributo mensile accreditato. Tra il primo gennaio 2019 e l’entrata in vigore del Dl Sostegni bis, non devono essere stati titolari di contratti autonomi occasionali e non devono neanche avere un contratto in essere il giorno dopo l’entrata in vigore del nuovo decreto.
Ci sono poi i venditori a domicilio il cui reddito nel 2019 non abbia superato i 5mila euro e che siano titolari di partita IVA e siano iscritti alla Gestione Separata INPS.
Vale poi, come per tutti gli altri lavoratori, la disposizione di non essere al momento dei lavoratori dipendenti e di non percepire pensione. Altrimenti non sarà possibile fare richiesta e usufruire del bonus.
Infine, troviamo i lavoratori dello spettacolo che rispettino i seguenti requisiti:
- siano iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- abbiano percepito almeno 30 contributi giornalieri nel periodo di riferimento e il cui reddito 2019 non superi i 75 mila euro;
- oppure abbiano lavorato almeno 7 giornate e abbiano avuto nel 2019 un reddito non superiore ai 35 mila euro.
Bonus 1600 euro: gli importi per i lavoratori dello sport
Anche i lavoratori dello sport vengono inclusi in questo bonus, grazie all’erogazione di un budget superiore ai 150 milioni di euro erogato a favore della Società Sport e Salute S.p.a.
In questo caso però, è previsto una differenziazione degli importi, in base ai compensi percepiti.
Dunque, ecco quali sono le cifre dell’indennità:
- 1600 euro per chi ha avuto compensi superiori a 10mila euro annui nel 2019;
- 1,070 euro per chi ha guadagnato tra i 4mila e i 10mila euro;
- 540 euro per chi ha avuto ricavi fino a 4mila euro.
Vengono considerati lavoratori dello sport o collaboratori sportivi che possono accedere all’agevolazione del Dl Sostegni bis coloro che hanno collaborato con:
- il CONI (Comitato Olimpico Nazionale);
- il CIP (Comitato Italiano Paralimpico);
- federazioni sportive nazionali;
- discipline sportive associate;
- enti di promozione sportiva;
- e anche con società e associazioni sportive dilettantistiche.
Si tratta di lavoratori che, a causa delle misure restrittive anti-Covid 19, hanno visto una riduzione del loro lavoro se non una completa cessazione.
Sarà Sport e Salute S.p.a. a erogare i pagamenti e si baserà sui calcoli dell’ISEE e dei ricavi del 2019 eseguiti dall’Agenzia delle Entrate.
Bonus 1600 euro: come fare domanda
Per coloro che hanno già beneficiato dei 2400 euro previsti dal Dl Sostegni precedente l’erogazione del nuovo bonus da 1600 euro dovrebbe essere automatica.
Per i nuovi beneficiari i quali non hanno potuto fare richiesta del precedente ristoro o perché non ci sono riusciti o perché non avevano ancora i giusti requisiti, potranno fare domanda sul sito dell’INPS.
Si è ancora in attesa delle disposizioni da parte dell’INPS sui termini e le modalità di come procedere con le domande del bonus.
Settore dello spettacolo: altre risorse erogate oltre il bonus 1600 euro
Come abbiamo visto, il Ministro Franceschini si è visto molto soddisfatto delle varie misure di sostegno per il settore dello spettacolo da parte del Dl Sostegni bis.
Oltre al bonus di 1600 euro infatti, abbiamo anche un potenziamento delle risorse per i fondi per lo spettacolo e gli istituti culturali, come leggiamo sul sito beniculturali.it:
“205 milioni di euro andranno poi a incrementare i fondi di emergenza esistenti; così ripartiti: 20 milioni di euro verranno destinati al sostegno dei musei statali; 45 milioni di euro al fondo di parte corrente e 120 milioni di euro per gli interventi in conto capitale del fondo emergenza spettacolo, cinema e audiovisivo; 20 milioni di euro al fondo per il sostegno delle imprese e delle istituzioni culturali”.
Viene poi data un maggiore considerazione, anche dal punto di vista economico, agli autori dei soggetti, delle sceneggiature, delle musiche dei prodotti audiovisivi e anche agli stessi registi, i quali potranno partecipare ai contributi automatici per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione delle opere audiovisive (quote che prima erano destinate esclusivamente solo alle imprese).
Inoltre, leggiamo sempre su beniculturali.it riguardo alla maggiore considerazione economica degli autori:
“Viene poi modificata la ripartizione del compenso per apparecchi e supporti di registrazione audio, snellendo il meccanismo di corresponsione della quota di compenso destinata ad autori, interpreti o esecutori per garantire un sostegno più veloce a delle categorie particolarmente colpite dall’emergenza in corso”.
Infine, un’altra bella notizia spetta ai circhi e agli spettacoli viaggianti che verranno esentati dal pagamento della TOSAP (Tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche) fino al 31 agosto 2021. Verranno corrisposti più di 8 milioni di euro ai Comuni come ristoro per questo mancato pagamento.
Per chi non può accedere al bonus 1600 euro: proroga Rem
Se questo bonus da 1600 euro ha generato varie reazioni (c’è chi si è entusiasmato all’idea di una continuità con i ristori dei precedenti decreti, e c’è chi invece si aspettava un maggior sostegno economico), è anche vero che molte persone ne risulteranno escluse. Che fare allora se si è comunque in difficoltà?
Un’alternativa potrebbe essere fare richiesta del Reddito di emergenza che, secondo il Dl Sostegni bis, verrà prorogato per altri 4 mesi, dunque da giugno a settembre!
Si potrà farne richiesta sul sito dell’INPS fino al 31 luglio 2021. Gli importi, come previsto nei precedenti decreti (Rilancio e Sostegni) vanno dai 400 agli 800 euro al mese.
Dal bonus 1600 euro al Rem: un piccolo ripasso sulle caratteristiche
Per chi non sapesse ancora bene di che si tratta e ne fosse interessato, soffermiamoci in conclusione su che cos’è il Rem in modo da poterne fare domanda in questi mesi.
Riportiamo la sua definizione ufficiale sul sito INPS:
“Il Reddito di Emergenza (REM d.l. 34) è una misura di sostegno economico istituita con l’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 (Decreto Rilancio) in favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”.
Gli importi variano in base all’ISEE che non deve in ogni caso superare i 15mila euro. Come importo si va da un minimo di 400 euro fino a 840 euro per coloro che convivono con soggetti affetti da gravi disabilità. Per saperne di più, troverete le informazioni dettagliate sul sito dell’INPS nella sezione dedicata al Rem.