INPS: Indennità 2.400 euro e NASpI, tutte le novità su pagamenti

Sembra finzione, ma non lo è! Nonostante il nuovo Decreto Sostegni, elaborato dal nuovo esecutivo capeggiato dall’ex presidente della BCE, la Banca Centrale Europea, sia entrato in vigore da appena tre giorni, già qualcosa si è smosso. Lo stesso presidente del consiglio Draghi aveva anticipato, durate il convegno del 12 marzo 2021, presso il centro vaccinale di Fiumicino, che le misure sarebbero arrivate rapidamente. Non c’è da stupirsi, allora se l’INPS ha già dato notizi dei prossimi pagamenti riguardanti le Indennità da 2.400€ e l’indennità mensile di disoccupazione; la NASpI.

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Sembra finzione, ma non lo è! Nonostante il nuovo Decreto Sostegni, elaborato dal nuovo esecutivo capeggiato dall’ex presidente della BCE, la Banca Centrale Europea, sia entrato in vigore da appena tre giorni, già qualcosa si è smosso. Lo stesso presidente del consiglio Draghi, infatti, aveva anticipato, durate il convegno del 12 marzo 2021, presso il centro vaccinale di Fiumicino, che le misure sarebbero arrivate rapidamente. Non c’è da stupirsi, allora se l’INPS ha già dato notizi dei prossimi pagamenti riguardanti le Indennità da 2.400€ e l’indennità mensile di disoccupazione; la NASpI

Il Decreto Sostegni 

Quando parliamo di Indennità Onnicomprensive COVID-19 ci riferiamo all’articolo 10, comma 1 del nuovo Decreto – Legge Sostegni, entrato in vigore lo scorso martedì 23 marzo 2021, dopo lunghe settimane di attesa. Il Presidente del consiglio dei ministri, però, aveva già comunicato che il pubblico dei beneficiari di indennità, bonus e ristori si sarebbe allargato, mentre i tempi per l’erogazione dei pagamenti, viste le necessità, si sarebbero accorciati.

Ecco le sue parole durante l’incontro presso il centro vaccinale di Fiumicino:

“Le misure previste nel decreto-legge di questa settimana sono corpose e coprono una platea più ampia e arriveranno rapidamente.”

Le Indennità Onnicomprensive COVID-19

All’articolo 10, del DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41, comma 1, leggiamo:

“Ai soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’articoli 15 e 15 -bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 di cembre 2020, n. 176, è erogata una tantum un’ulteriore indennità pari a 2.400 euro.”

In particolare, i soggetti beneficiari di questa indennità una tantum pari a 2.400€ sono: i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; i lavoratori intermittenti; i lavoratori autonomi occasionali; i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio; i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; i lavoratori dello spettacolo. 

QUI maggiori informazioni riguardanti i possibili beneficiari dell’indennità Covid-19 da 2.400€. 

L’ente incaricato per l’erogazione dei pagamenti

Il testo del Decreto Sostegni spiega che la domanda per richiedere le indennità onnicomprensive Covid-19 da 2.400€, per i soggetti sopraindicati, dovrà essere presentata all’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, l’INPS, entro, e non oltre la data del 30 aprile 2021.

“La domanda per le indennità è presentata all’INPS entro il 30 aprile 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.”

INPS è, inoltre, l’ente incaricato per il monitoraggio dell’andamento delle erogazioni che dovranno rispettare il limite massimo, stabilito dallo stesso decreto, di 897.6 milioni di euro. Qualora, durante monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa di 897.6 milioni di euro, lo Stato non adotterà altri provvedimenti concessori.

INPS comunica le modalità per presentare la domanda

In brevissimo tempo, appena due giorni, INPS ha stabilito in che modo saranno erogati i pagamenti delle Indennità una tantum Covid-19 da 2.400€. La comunicazione è arrivata col messaggio numero 1275 del 25 marzo 2021:

“Pertanto, in attuazione della previsione di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto Sostegni, tali lavoratori, che hanno già fruito delle indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis del decreto-legge n. 137 del 2020, non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità una tantum di cui al medesimo articolo 10, comma 1, ma la stessa sarà erogata dall’Istituto ai beneficiari con le modalità indicate dagli stessi per il pagamento delle indennità già erogate.”

In poche parole: per coloro che erano già percettori delle indennità onnicomprensive, non occorrerà presentare una nuova domanda, ma i pagamenti saranno erogati da INPS in automatico. Per i nuovi percettori invece, nel messaggio 1275 INPS ha comunicato:

“Ai fini dell’accesso alle indennità COVID-19 di cui all’articolo 10, commi 2, 3, 5 e 6, del decreto Sostegni, i lavoratori potenziali destinatari delle indennità, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il 30 aprile 2021, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS.”

L’erogazione della NASPI, le novità

 Il nuovissimo decreto Sostegni, elaborato dalla squadra di Governo capeggiata dal professor Mario Draghi, ha anche introdotto una novità in materia di indennità di disoccupazione NASpI, con specifico riferimento ai requisiti di accesso alla stessa.

Riguardo a questa, nell’articolo 16, comma 1 del Decreto - Legge Sostegni, leggiamo:

“Per le «Nuove prestazioni di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)» concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 il requisito di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 non trova applicazione.”

All’articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, vengono elencati i requisiti per poter percepire la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego; la lettera c fa riferimento ai trenta giorni di lavoro nelle dodici mensilità precedenti alla disoccupazione.

 In altri termini, il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo negli ultimi dodici mesi antecedenti alla cessazione del rapporto di lavoro non trova applicazione.

“possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione”

INPS i chiarimenti del messaggio 1275

“In attuazione della richiamata disposizione normativa, fino alla data del 31 dicembre 2021 è ammesso l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in presenza dei soli requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, con esclusione, quindi, del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo di cui al citato articolo 3, comma 1, lett. c), del D.lgs n. 22 del 2015.”

Le indennità fino a 3.600 € per gli sportivi

Ricordiamo, inoltre, che nel Decreto Sostegni è stato dato ampio spazio agli sportivi. La società Sport e Salute S.p.A., infatti, erogherà delle indennità per l’anno 2021, fino ad un limite massimo di 350 milioni di euro.

Le indennità andranno a favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico, le società e associazioni sportive dilettantistiche i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Le indennità erogate dalla società Sport e Salute S.p.A. potranno avere importi differenti a seconda dei compensi relativi all’attività sportiva dell’anno 2019. La somma massima che verrà erogata sarà di 3.600€, seguirà un importo di 2.400€ e, infine vi sarà anche un importo minimo di 1.200€.

Il massimo dell’importo, i 3.600€, andrà ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva, superiori ai 10.000 euro annui. La somma di 2.400 euro sarà percepita da coloro che, nell’anno d’imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui. Infine, il bonus da 1.200 € spetterà a coloro che nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui.