No al Reddito di Cittadinanza per mafiosi e terroristi

I precedenti per il Reddito di Cittadinanza contano, soprattutto se sono penali. Non tutti i casi però sono uguali: dipende dal tipo di reato, da quanto tempo è trascorso dalla condanna e dal completamento della pena. M anche prima della condanna attenzione a eventuali misure cautelari.

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Parlando di Reddito di Cittadinanza una delle questioni che ha sollevato parecchie polemiche e discussioni è quella delle persone titolari del sussidio che hanno alle spalle una condanna penale. Si tratta indubbiamente di qualcosa che colpisce l’opinione pubblica in negativo, che spesso dipende da una evidente scorrettezza da parte delle persone coinvolte, ma che certamente è agevolata dalla formulazione della legge. Esclusi i casi più eclatanti, infatti, non è del tutto da escludere che in alcuni casi marginali ci sia anche un residuato di buona fede di chi per carenza di informazioni, o per errori nell’interpretare la legge ometta di fornire qualche dettaglio di rilievo.

La questione si presenta sotto due aspetti il primo è quello delle persone che chiedono il Reddito di Cittadinanza, il secondo è quello di chi abbia un componente del proprio nucleo familiare in una delle condizioni ipotizzate dalla legge. In entrambi i casi correttezza vuole che la presenza di una condanna penale venga comunicata al momento della presentazione della domanda. Dovrebbe poi toccare all’INPS valutare il caso e stabilire se il sussidio vada versato. 

Quando i precedenti penali escludono il Reddito di Cittadinanza

Il Decreto Legislativo numero 4 del 2019 stabilisce all’articolo 7 comma 3 che

non può fare la richiesta del Reddito di Cittadinanza e se l’ha fatta lo perde chi sia stato condannato in via definitiva nei dieci anni precedenti la richiesta. ai sensi degli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis e ter 422 e 670-bis del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 418-bis o al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dello stesso articolo.

Il successivo articolo 7ter a proposito dei casi di sospensione elenca i soggetti che siano stati sottoposti a misura cautelare personale anche a seguito di convalida dell’arresto o del fermo. Sospensione inoltre per chi sia stato dichiarato latitante per essersi sottratto volontariamente all’esecuzione della pena. 

Quali sono le misure cautelari che sospendono il Reddito di Cittadinanza

Il Reddito di Cittadinanza non può essere concesso a chi sia sottoposto a una misura cautelare personale. Si tratta di provvedimenti presi nel periodo che intercorre tra quello dell’inizio del procedimento penale e l’emanazione della sentenza. Hanno lo scopo di evitare che siano commessi altri reati o che ci siano interferenze nel processo o la fuga. Queste misure sono applicabili solo quando si proceda per reati che prevedono la pena dell’ergastolo o della reclusione massima di tre anni.

Ne fanno parte gli arresti domiciliari che sono in sintesi l’obbligo di non allontanarsi dall’indirizzo stabilito dal giudice. La misura, può poi essere, a seconda dei casi, calibrata in modo diverso. Per esempio oltre al divieto di allontanarsi da casa ci può essere anche quello di non avere contatti con persone diverse da quelle con cui coabita, o che gli prestano assistenza. In altre ipotesi la misura può essere alleggerita con il permesso di uscire il tempo strettamente necessario per lavorare.

Più incisiva è la custodia cautelare che può essere in carcere, in un istituto di custodia attenuata per detenute madri o in una casa di cura. Anche in questi casi la custodia potrà essere appesantita col divieto di contatto con altri detenuti o alleggerita dalla possibilità di avere permessi premio o di uscire per lavoro.

Fanno parte di questa categoria, anche il divieto di espatrio, il cosiddetto obbligo di firma vale a dire l’obbligo di presentarsi presso la caserma più vicina in giorni e orari stabiliti dal giudice, il divieto o l’obbligo di dimora. Si tratta del divieto di non accedere a un luogo senza autorizzazione del giudica, oppure di abitare all’indirizzo o nel comune stabilito dalle autorità. Inoltre l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa. 

Quali sono le condanne che escludono il Reddito di Cittadinanza

La legge ci dice che in caso di condanna, una persona non possa ricevere il Reddito di Cittadinanza. Ci sono però già subito due limitazioni. La prima è che la condanna sia avvenuta nei dieci anni precedenti la richiesta. Evidentemente stiamo parlando di reati che non siano così gravi da comportare una carcerazione superiore a questo periodo. In quel caso il Reddito di Cittadinanza sarebbe già escluso sia perché siamo in presenza di una misura restrittiva della libertà personale.

La legge poi chiede che il richiedente sia stato condannato in maniera definitiva. Questo significa che la condanna non può più essere appellabile, o perché tutti i gradi di giudizio sono stati completati, o perché sono stati lasciati trascorrere senza fare nulla i termini di decadenza.

Quali reati escludono sempre il Reddito di Cittadinanza

La legge sul Reddito di Cittadinanza fa un elenco di articoli del codice penale che sono incompatibili con il sussidio. Per esclusione quindi la condanna per ogni altro reato consente di chiedere il Reddito di Cittadinanza anche se avvenuta da meno di dieci anni purché non stia scontando la pena. La differenza è quella tra reati talmente gravi da non dare diritto agli aiuti di Stato, se non dopo un congruo periodo di tempo, e quelli che invece si considerano come cancellati una volta saldato il proprio debito con la giustizia.

I reati a cui il DL 4 del 2019 fa riferimento sono quelli di

stampo terroristico, sia che si tratti di associazione, che di attentato, inoltre l’attentato agli organi costituzionali o regionali. Ostativi al sussidio anche l’associazione di tipo mafioso e lo scambio elettorale politico mafioso e la strage.

Infine la truffa aggravata, che si verifica quando con artifici o raggiri rivolti allo Stato si cerchi di ottenere un beneficio per sé o per altri. Questo caso, che forse sembra meno grave dei precedenti, si giustifica col fatto che il reo ha già abusato della fiducia riposta in lui cercando di frodare la pubblica amministrazione, e quindi è guardato con sospetto. 

Conferma della Corte Costituzionale: no Reddito di Cittadinanza ai mafiosi

In una recente sentenza la Corte Costituzionale si è occupata di un condannato per reati di mafia, che aveva ottenuto di scontare la propria pena agli arresti domiciliari. L’uomo lamentava che gli fosse stata sospesa la pensione facendo seguito al disposto dell’articolo 2 della legge numero 92 del 2012 che per alcuni reati particolarmente gravi prevedeva la sanzione accessoria della sospensione degli assegni di tipo assistenziale erogati da Stato e enti pubblici.

La corte suprema ha accolta il ricorso dichiarando incostituzionali le norma contestate. Ha giustificato questa scelta col fatto che lo Stato in questa ipotesi si comporti in modo irragionevole perché prima considera una persona meritevole di essere ammessa a una misura meno pesante del carcere, e poi lo priva dell’unico mezzo di sostentamento che ha. 

La corte motivando la sentenza numero 137 del 2021 si preoccupa di fare una divagazione a proposito del Reddito di Cittadinanza.

Precisa che l’impianto di questo beneficio non viene travolto dalla dichiarazione di incostituzionalità, perché si tratta di un aiuto che non ha carattere assistenziale. Lo scopo che si prefigge è invece quello di rendere economicamente indipendente chi sia privo di lavoro, per poi lasciarlo camminare con le proprie gambe.

In una ipotesi di questo genere non c’è contrasto con l’articolo 38 della Costituzione che parla di diritto di ogni cittadino di essere assistito nel caso sia inabile al lavoro. Per il Reddito di Cittadinanza invece essere in grado di lavorare costituisce un presupposto indispensabile per potervi accedere

Se un mio familiare ha precedenti penali posso chiedere il Reddito di Cittadinanza?

Nel caso sia chi fa la richiesta a trovarsi in una delle condizioni sopra descritte il reddito di cittadinanza è negato. Anzi in realtà non dovrebbe neppure essere fatta la domanda. La normativa però non si spenge fino a fare cadere le colpe dei padri sui figli, oppure sui coniugi, ma ci si aspetta che al momento di presentare la domanda questa situazione sia messa in evidenza. 

Al momento del calcolo dell’assegno non si terrà conto della presenza del soggetto sottoposto a condanna sia al momento del calcolo dell’ISEE sia in quello in cui viene definito l’ammontare dell’assegno mensile. Va da sé che informazioni di questo tipo non vanno mai nascoste, neppure nel caso i cui si verifichino quando il Reddito di Cittadinanza è stato già approvato. Nel caso contrario in caso di controlli ci sarà la revoca, anche se magari ne fatti non ci sono modifiche sostanziali. 

Controlli ancora poco efficaci sui condannati che hanno il Reddito di Cittadinanza

La legge prevede che vengano fatto dei controlli rapidi e semplificati da parte dell’INPS. In realtà la macchina dei controlli ancora non ha iniziato a funzionare a causa di problemi di tipo burocratico. Secondo il legislatore vi sarebbe dovuta essere una corsia preferenziale dell’INPS verso il database del Ministero di Giustizia così da verificare in tempo reale la fedina penale di chi presenta la domanda per il Reddito di Cittadinanza e del suo nucleo familiare. 

Il primo problema è sorto perché si sosteneva che una pratica del genere avrebbe violato la riservatezza delle persone assoggettate a controlli, visto che l’INPS avrebbe potuto venire incidentalmente a conoscenza anche di fatti non strettamene pertinenti alla pratica di concessione del beneficio. La questione è stata superato con l’emanazione di un regolamento da parte del Garante della Privacy che ha autorizzato i controlli necessari fissandone limiti e regole.

In realtà il problema ancora non è risolto perché ancora manca un definitivo accordo tra INPS e Ministero di Giustizia sullo scambio rapido dei dati. Difficile quindi un controllo preventivo, che ha reso necessario affidarsi a una autocertificazione da parte del richiedente. I controlli come ci dice la cronaca, vengono comunque fatti, a cura della Guardia di Finanza o dalle altre forze dell’ordine, ma per forza di cose possono essere solo successive.