Monopattini elettrici: casco e assicurazione obbligatori!

Un nuovo disegno di legge introduce, in materia di monopattini elettrici, l’obbligatorietà di tre elementi. Il primo è l’obbligo di polizza assicurativa per i privati. Il secondo l’uso obbligatorio del casco e del giubbotto (o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità). Il terzo elemento è l’estensione dell’obbligatorietà assicurativa anche alle aziende di sharing. Il nuovo DDL dispone, inoltre, ulteriori novità per quanto riguarda l’utilizzo di questi mezzi di trasporto.

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Le possibili brutte notizie per i possessori di monopattini elettrici di qualche mese fa, sono diventate una certezza. Da quando la regolamentazione in materia ha voluto equiparare questi mezzi con le biciclette, si sono dovute affrontare molte problematiche che hanno portato a prendere delle decisioni drastiche.

Con il nuovo disegno di legge presentato in Senato ci sono delle novità. Il testo, dal titolo “Disposizioni in materia di sicurezza e di circolazione stradale dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica”, troverà delle modifiche durante le varie discussioni in Parlamento.

Il monopattino elettrico è stato parificato a un velocipede e, quindi, le norme attualmente vigenti non sono adeguate a tutelare la sicurezza. Da questo concetto basilare nasce, quindi, l’esigenza di scrive delle leggi ad hoc per regolamentare la guida del mezzo, che siano sulla stessa linea con quanto previsto dal codice della strada per tutti gli altri veicoli.

Monopattini elettrici: Quali sono le criticità?

I monopattini elettrici, o monopattini a propulsione elettrica, sono stati sicuramente uno strumento innovativo per la mobilità sostenibile e i suoi cambiamenti tecnologici sono in continuo divenire.

Il bonus monopattino ha portato a far accrescere l’uso del mezzo nell’interno Paese, anche nelle aree maggiormente urbanizzate. L’incentivo per il suo acquisto e la crescita della domanda è avvenuto in particolare fra i giovani. 

Il diffondersi dei monopattini elettrici è stato un successo, in quanto ha permesso lo sviluppo della micromobilità urbana e ha permesso la riduzione dell’inquinamento ambientale nelle città. Ci sono, purtroppo, delle problematiche che sono emerse in questi mesi.

Le principali problematiche che si sono evidenziate riguardano in particolare la sicurezza dei conducenti e dei pedoni e, più in generale, della circolazione stradale.

Nelle principali città italiane, infatti, negli ultimi mesi c’è stato un incremento di incidenti, in cui sono stati coinvolti i conducenti di monopattini elettrici, i quali hanno utilizzato in modo in proprio il mezzo durante la circolazione in strada.

Le prime disposizioni sono state introdotte dalla legge di bilancio 2020. Al comma 75 dell’articolo 1 si può leggere, infatti, quali sono le modalità di utilizzo dei monopattini elettrici, i quali

rientrano nei limiti di potenza e velocità definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, [...] sono equiparati ai velocipedi di cui al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Il monopattino elettrico viene, quindi, equiparato a un velocipede. Secondo l'art. 50 del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) i velocipedi sono dei veicoli

con due ruote […] funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico [...]

Ai velocipedi è consentita la circolazione anche sulle strade urbane e, di conseguenza, anche ai monopattini elettrici. Questa sorta di equiparazione non basta a sostenere la sicurezza nella circolazione stradale.

Emerge, altresì, con maggiore certezza la necessità di istituire delle regole certe e chiare per i monopattini elettrici e per la conduzione dello stesso, che siano in linea con quanto determinato dal codice della strada per tutti gli altri mezzi.

Monopattini elettrici: Obbligo di polizza assicurativa per i privati

Le disposizioni già vigenti in materia sono confermate. Vengono introdotte delle importanti novità. In primo luogo si dovranno identificare i luoghi in cui sarà autorizzata la circolazione su strada dei monopattini elettrici. In secondo luogo sono state introdotte tre fondamentali regole che i possessori di questi mezzi dovranno usare per circolare su strada.

La prima novità riguarda l’obbligatoria della copertura assicurativa per i privati. Questa possibilità era già stata presa in considerazione dai tecnici del ministero nel 2019, ma la politica l’aveva rifiutata. Dopo i numerosi incidenti che si sono verificati, messi in evidenza dalle notizie di cronaca, si è deciso di procedere in questa direzione,

I titolari dei monopattini elettrici dovranno, quindi, stipulare una polizza di assicurazione per responsabilità civile, che dovrà tutelare il conducente e i terzi in caso si dovesse verificare un incidente con animali, cose o persone.

Monopattini elettrici: Obbligo di casco e giubbotto

La seconda regola, che viene introdotta, è l’obbligatorietà per chi guida il monopattino elettrico di usare il casco protettivo e il giubbotto (o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità) durante la circolazione stradale.

Per coloro che non rispetteranno queste indicazioni verranno applicate delle sanzione amministrative, a secondo del caso e della gravità della violazione che è stata commessa.

La multa potrà andare da € 83,00 a € 332,00. È previsto, inoltre, il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni. Se l’infrazione verrà commessa due volte nell’arco di un biennio, il fermo amministrativo passerà a novanta giorni.

Aziende di noleggio di monopattini elettrici: Obbligo di polizza assicurativa

La terza regola riguarda l’obbligatorietà dell’assicurazione estesa anche ai monopattini in sharing. Le aziende che operano in questo settore devono provvedere a mettere in regola i loro mezzi, ovvero ad assicurarli per la responsabilità civile. In questo modo potranno coprire sia i danni causati dal conducente sia quelli arrecati al conducente.

Le attività di sharing, inoltre, dovranno fornire ai conducente che ne siano sprovvisti le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità ( o il giubbotto) e il casco protettivo.

Le imprese di sharing che non si metteranno in regola e, quindi, infrangeranno di proposito queste  disposizioni verranno sanzionate da un punto di vista amministrativo, e dovranno pagare una somma che va da € 500,00 a € 3000,00. Ma non è finita qui, in quanto oltre alla sanzione di tipo amministrativo, verrà posto il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni.

Monopattini elettrici: Disposizioni sull’età 

Attualmente i monopattini elettrici possono essere guidati dai ragazzi tra i 14 e i 18 anni. Il loro utilizzo è previsto solo in aree pedonali, a una velocità determinata: non superiore ai 6 km/h. L’alternativa è di utilizzare questi mezzi su piste ciclabili, non superando la velocità di 12 km/h. Vige, altresì, l’obbligo di indossare il casco (conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080) e un giubbotto (o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità).

Con il nuovo DDL è stata introdotta una nuova regola. I ragazzi fra i 14 e 18 anni potranno utilizzare i monopattini elettrici solo se avranno un regolatore di velocità, che potrà configurare i limiti imposti per legge. Se non avranno questo apposito regolatore di velocità, ne è fatto divieto d’uso per questa fascia di età. 

Per chi viola queste regole va incontro a delle sanzioni amministrative, la cui somma varia da € 100,00 a € 1.500,00. Se il monopattino viene utilizzato in aree diverse da quelle imposte dalla normativa, il veicolo sarà posto sotto fermo amministrativo per sessanta giorni. In caso di violazione reiterata delle disposizioni vigenti, il fermo del veicolo durerà novanta giorni. 

Monopattini elettrici: Definizione di parcheggio, sosta e fermata

L’art. 158 del codice della strada prevede, ove applicabile, il parcheggio dei mezzi elettrici, la sosta e la fermata dei monopattini. È vietata, sempre, la fermata e la sosta cosiddetta selvaggia sui marciapiedi o nelle aree di circolazione stradale e/o pedonali.

I Comuni ora sono obbligati, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, a trovare degli spazi da destinare e riservare alla sosta dei monopattini elettrici. In questi spazi dovranno essere applicate le apposite segnaletiche.

I monopattini elettrici sono, comunque, autorizzati a sostare negli stalli riservati a ciclomotori e a motoveicoli.

Monopattini elettrici: Chiarimento sulla guida corretta

Le disposizioni, inoltre, evidenziano quale sia il modo corretto di guidare il monopattino elettrico. È vietato ai conducenti dei monopattini elettrici trasportare un carico o dei passeggeri. Non possono farsi trainare, guidare il veicolo usando cuffie o dispositivi audio e cellulari.

È vietato guidare il monopattino elettrico dopo che si è bevuto bevande alcoliche o si è assunto delle sostanze stupefacenti.

Coloro che guidano sono l’effetto di sostanze psicotrope sono punti con un’ammenda che può andare da € 1.500,00 a € 6.000,00 e l’arresto, da sei mesi a un anno. Anche in questo caso alla sanzione pecuniaria consegue il fermo del veicolo per sessanta giorni.

Vige l’obbligo, in caso di incidente, di fermarsi e prestare l’assistenza necessaria a chi ha riportato, eventuali, danni.

Monopattini elettrici: Ulteriori disposizioni da seguire

I monopattini elettrici potranno circolare nei centri abitatati solo se rispetteranno l’art. 4 del codice della strada. Ma cos’è un centro abitato? Quest’ultimo è rappresentato da una serie di edifici, il cui accesso è delimitato da dei segnali di inizio e fine.

Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada

La circolazione dei monopattini elettrici è consentita al di fuori dei centri abitati, sulle strade urbane solo se la velocità è di 50 km/h e sulle strade extraurbane solo se, all’interno di essa, è presente una pista ciclabile.

Ogni comune può istituire dei divieti o delle limitazioni relativamente alla circolazione dei monopattini elettrici sia nelle aree pedonali sia nelle strade, valutando la sicurezza dei pedoni e degli utenti della strada, ma anche in base alle caratteristiche geometriche della strada, relativamente alle sue funzionalità e alla modalità di circolazione della stessa.

I monopattini elettrici non possono superare i 25 km/h quando si trovano sulla carreggiata e di 6 km/7 quando sono sulle aree pedonali. 

Non si possono utilizzare questi veicoli su strada se mancanti o sprovvisti di luce anteriore bianca o gialla fissa e catadiottri rossi e di luce rossa fissa posti posteriormente al monopattino elettrico, in quanto sono utili alla segnalazione visiva. È vietato l’uso di tali veicoli anche quando Chi circola  violando una o più disposizioni è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa  che va da € 100 a € 400..

Chi circola  violando una o più disposizioni è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa  che va da € 100 a € 400.