Partite IVA: in arrivo i contributi del Dl Sostegni bis!

Il Mef e l'Agenzia delle entrate comunicano che da martedì 22 giugno sono iniziati i pagamenti dei contributi a fondo perduto per le partite Iva, previsti dal Dl Sostegni bis di maggio. Si tratta, in particolare, dei contributi automatici indirizzati a coloro che hanno già beneficiato dei contributi del Dl Sostegni di marzo.

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La tensione è finalmente finita. Tensione dovuta al fatto che i contributi a fondo perduto automatici previsti dal Dl Sostegni bis di fine maggio per le partite IVA non fossero ancora stati erogati. Si sa che non sapere snerva e stressa e dunque le partite Iva hanno vissuto una certa attesa piena di ansia. Soprattutto perché i pagamenti erano previsti per il 16 giugno ma invece sono stati bloccati e hanno subito un rallentamento.

Rallentamento e blocco che sembrano essere giunti al termine. Infatti, alla fine, gli accrediti automatici per le partite Iva che hanno già beneficiato dei contributi nel Dl Sostegni di marzo, sono partiti martedì 22 giugno. Il Mef e l’Agenzia delle Entrate hanno comunicato che i destinatari ammontano a circa 1,8 milioni per circa 5,2 miliardi di euro.

Leggiamo sul comunicato stampa n.126 del 22 giugno che sono stati disposti i pagamenti:

“dei contributi a fondo perduto riconosciuti in via automatica dal Decreto Sostegni bis (art. 1 del Dl n. 73/2021) a favore degli operatori economici, colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, già beneficiari del contributo previsto dal primo decreto Sostegni (Dl n. 41/2021)”.

Dunque i beneficiari di questi nuovi e attesi contributi non hanno dovuto farne domanda, se si erano già accreditati per lo scorso Dl Sostegni. Si troveranno quindi il contributo sul conto corrente indicato quando, per la prima volta, ne hanno fatto domanda.

Partite IVA: come arriveranno i contributi

I contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Sostegni bis saranno erogati dall’Agenzia delle Entrate e accreditati secondo la modalità scelta in precedenza dal beneficiario.

Infatti, il contributo poteva essere erogato nel precedente Dl ma anche in quest’ultimo Dl Sostegni secondo due modalità:

  • erogazione su conto corrente con bonifico postale o bancario;
  • sotto forma di credito d’imposta, da usare in compensazione nel modello F24 (andando a indicare il codice tributo 6941 istituito dall’Agenzia delle Entrate nell’aprile 2021).

Importante sottolineare che, questo contributo automatico, avverrà in favore di coloro che non solo ne hanno già beneficiato in precedenza con il Dl Sostegni ma che hanno ancora attiva la Partita Iva in data dell’entrata in vigore del Dl Sostegni bis (cioè il 26 maggio 2021).

I destinatari quindi devono ancor avere la loro attività in piedi in modo da poter utilizzare il contributo dello Stato per rilanciare e aiutare il proprio lavoro nella fase di ripresa economica, dopo un anno e mezzo circa di emergenza epidemiologica da Covid-19.

Partite Iva: i contributi a fondo perduto del Dl Sostegni bis

I contributi a fondo perduto del Dl Sostegni bis non si esauriscono solo in quelli automatici per chi ne avesse già beneficiato nel Dl di marzo.

L’intento dell’esecutivo capitanato da Mario Draghi è quello di aiutare il nostro Paese e, soprattutto le famiglie e i lavoratori, a uscire dalla crisi sanitaria e dalla conseguente crisi economica generata dalla pandemia globale di Coronavirus.

L’esecutivo precedente con a capo Giuseppe Conte ha cercato di contenere il virus con misure restrittive anti-contagio parecchio dure per essere veramente efficaci. Questo ha portato, come ben sappiamo, a chiusure di una serie di attività ma anche ad una serie di aiuti e bonus per venire incontro a livello economico a chi non ha potuto lavorare o ha visto una diminuzione notevole del fatturato.

Il Governo Draghi ha cercato di continuare con questa linea di agevolazioni, cercando però anche di dare una spinta verso il rilancio economico vero e proprio. Dando un taglio progressivo all’idea del sussidio spingendo invece verso l’idea della ripresa del lavoro con un regime via via sempre più incalzante.

Per questo, si va ad ampliare la platea dei beneficiari dei nuovi contributi a fondo perduto per le Partite Iva, andando a includere anche coloro che, per alcuni requisiti, sono rimasti esclusi dal Dl Sostegni di marzo.

Dunque, vediamo più nel dettaglio le tre tipologie di contributi del Sostegni bis:

  • i contributi automatici;
  • i contributi alternativi;
  • i contributi perequativi.

Partite Iva: il contributo automatico nel Dl Sostegni bis

Allora, ovviamente la prima tipologia oramai la conosciamo bene. Si tratta del contributo automatico per i beneficiari dei contributi precedenti del primo Dl Sostegni.

In particolare, si trattava di un contributo destinato a coloro che hanno riscontrato un calo del fatturato tra il 2019 e il 2020 di almeno il 30%

A quanto ammonta il contributo? Come possiamo leggere sul sito dell’Agenzia delle Entrate:

“L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019”.

Per tali soggetti non ci sarà bisogno di richiedere il contributo e lo riceveranno in automatico, a meno che il contributo a fondo perduto avuto in precedenza non risulti essere restituito oppure indebitamente percepito. Inoltre le Partite Iva in questione non devono aver avuto ricavi superiori ai 10 milioni di euro nel 2019.

Partite Iva: a quanto ammontano i nuovi contributi automatici

Il nuovo contributo del Dl Sostegni bis sarà pari al 100% del contributo già avuto in precedenza. In poche parole, sarà uguale a quello percepito con il Dl di marzo. Ricordiamo che l’importo massimo del contributo a fondo perduto non potrà superare i 150mila euro

Inoltre, viene riconosciuto per un valore che sarà minimo di 1000 euro per le persone fisiche e di almeno 2000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Ricapitoliamo le aliquote che si sono applicate nel Dl Sostegni e che fanno riferimento all’anno 2019:

  • 60% per i soggetti con ricavi non superiori a 100mila euro;
  • 50% per soggetti con ricavi compresi tra 100mila e 400mila euro;
  • 40% per soggetti con ricavi che vanno da oltre 400mila euro a 1 milione di euro;
  • 30% per soggetti i cui guadagni nel 2019 vanno da 1 milione a 5 milioni di euro;
  • 20% per soggetti con ricavi compresi tra 5 e 10 milioni di euro.

Partite Iva: il contributo alternativo nel Dl Sostegni bis

Questo nuovo contributo alternativo a quello automatico ha interessato una nuova platea di beneficiari, andando ad aumentare la finestra temporale del calo di fatturato fino a fine marzo 2021.

In pratica, ne hanno potuto fare domanda quelle partite Iva che hanno riscontrato appunto un calo del fatturato di almeno il 30% nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 in confronto allo stesso periodo dell’anno precedente (tra il 1° aprile 12019 e il 31 marzo 2020).

Viene riconosciuto tale contributo a tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o le Partite Iva che producono reddito agrario, come leggiamo nell’art.1 del Dl 73/2021:

“è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato”.

Vale anche in questo caso il requisito di non aver superato i 10 milioni di euro di guadagni nel 2019 e di avere ancora attiva la Partita Iva al momento dell’entrata in vigore del Dl Sostegni bis. Questo nuovi soggetti hanno potuto scegliere, anche in questo caso, se ricevere il contributo tramite bonifico su conto corrente o usufruirne sotto forma di credito d’imposta.

La domanda del contributo poteva essere inoltrata per via telematica sul sito dell’Agenzia delle Entrate, andando ad allegare la documentazione richiesta che attestasse i loro requisiti (per poi applicare loro l’aliquota del contributo previsto) e anche la loro scelta di accreditamento (bonifico o credito d’imposta).

Partite Iva: le nuove aliquote della platea estesa

Riguardo le aliquote dei contributi a fondo perduto, per i soggetti “nuovi” che non avranno il contributo automatico ma, rientrando solo ora nella sfera dei beneficiari, possono presentare finalmente la richiesta, ci sono delle differenze rispetto alle aliquote dei contributi automatici.

Ricordiamo che si fa riferimento all’ammontare medio mensile del fatturato del periodo compreso tra aprile 2020 e marzo 2021:

  • 90% per i soggetti con ricavi non superiori a 100mila euro;
  • 70% per soggetti con ricavi compresi tra 100mila e 400mila euro;
  • 50% per soggetti con ricavi che vanno da oltre 400mila euro a 1 milione di euro;
  • 40% per soggetti i cui guadagni nel 2019 vanno da 1 milione a 5 milioni di euro;
  • 30% per soggetti con ricavi compresi tra 5 e 10 milioni di euro.

Anche in questo caso, il contributo non potrà superare la cifra dei 150mila euro e non andrà a concorrere alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

I pagamenti di questi contributi dovrebbero essere disposti per fine giugno e arrivare dunque a luglio.

Partite Iva: il contributo perequativo nel Dl Sostegni bis

Questa terza tipologia di contributo a fondo perduto per le Partite Iva del Dl Sostegni bis fa riferimento non al fatturato ma ai risultati economici. Anzi, al peggioramento dei risultati economici nel 2020 rispetto al 2019.

La percentuale con cui valutare l’effettivo peggioramento però dovrà ancora essere definita con un decreto da parte del Ministero dell’Economia e delle finanze.

I destinatari sono sempre coloro che hanno ancora attiva la partita Iva alla data del 26 maggio 2021 (entrata in vigore del Dl Sostegni bis, ricordiamo), sono residenti in Italia, svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario e che nel 2019 non hanno guadagnato più di 10 milioni di euro.

Potranno accedere al contributo perequativo solo se il loro risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta fino al 31 dicembre 2020 sia decisamente peggiore rispetto allo stesso periodo ma dell’anno precedente, cioè il 2019.

Anche se ancora non si sa con certezza la percentuale, è stato disposto che l’ammontare del contributo sarà costituito dalla differenza tra il risultato economico del 2020 e del 2019, andando a considerare però se si ha percepito e usufruito dei contributi e indennità Covid come quello del Decreto Rilancio o del Decreto Ristori.

Per fare domanda di questo contributo perequativo, bisognerà inoltrarla all’Agenzia delle Entrate per via telematica andando ad allegare la dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2020 e presentare la richiesta entro la data del 10 settembre 2021.