Reddito di Cittadinanza. In aprile arriva doppio pagamento

A partire dalla prossima settimana l’INPS inizierà i pagamenti delle quote di aprile del Reddito di Cittadinanza (RdC). La prima erogazione spetterà ai nuovi percettori del sussidio. Martedì 27 spetterà a tutti gli altri. Può accadere, però, che a qualcuno la Carta RdC non sarà ricaricata. Ci sono almeno due ragioni che spiegano questo fatto.

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Il Reddito di Cittadinanza ogni mese presenta due momenti distinti di pagamento: il primo, in ordine cronologico, riservato ai nuovi percettori del beneficio, e a coloro che lo hanno rinnovato, la seconda data destinata ai percettori delle mensilità successive alla prima.

Da marzo 2019, mese di partenza della misura di sostegno, l’INPS ha abituato i percettori di RdC a scandire le mensilità con queste due date precise, che per molti italiani sono ormai consuetudini. Per molti altri, invece, lo sono diventate soltanto negli ultimi mesi o lo diventeranno nell’immediato futuro, complice il perdurare dell’emergenza sanitaria che continua a porre il freno ai redditi dei nuclei familiari.

Vediamo allora cosa ci si deve aspettare dall’INPS nel mese di aprile 2021, in tema di pagamento del Reddito di Cittadinanza.

A chi spetta il pagamento del Reddito di Cittadinanza il 15 aprile

Il giorno 15 del mese coincide sempre con la data in cui è disponibile l’importo della prima ricarica sulla Carta RdC PostePay.

Per chi non ha mai percepito il RdC e ne ha fatto richiesta entro la fine di marzo, qualora l’istanza venga accolta, l’INPS provvederà a partire da giovedì 15 aprile a inviare la notifica dell’esito positivo dell’istanza.

Da quel momento il nuovo percettore potrà recarsi presso l’ufficio di Poste Italiane definito in sede di richiesta, e ritirare la nuova Carta RdC su cui è già stato accreditato l’importo mensile di RdC, commisurato al reddito familiare certificato dall’Isee 2021, e alla composizione del proprio nucleo familiare.

La regola che già dai suoi esordi ha accompagnato il Reddito di Cittadinanza, e valida per i nuovi percettori, è che per ogni istanza presentata entro il mese, e accolta dall’INPS, la prima ricarica avviene a partire dalla seconda metà del mese successivo.

Giovedì 15 aprile sarà il giorno del pagamento della quota mensile di RdC anche per i vecchi percettori che hanno inoltrato domanda di rinnovo entro marzo.

Il Reddito di Cittadinanza ha una durata massima di 18 mesi, trascorsi i quali, per avere nuovamente accesso al beneficio, è indispensabile presentare all’INPS una nuova domanda e attenderne l’accoglimento, nel caso i requisiti di accesso al beneficio rientrino nei parametri previsti.

I percettori di RdC che hanno ottenuto la prima mensilità nel mese di settembre 2019, hanno dunque esaurito i 18 mesi lo scorso febbraio. Il Decreto 4/2019, convertito nella Legge 26/2019, prevede un mese di sospensione fra l’ultimo pagamento e il primo pagamento del RdC (eventualmente) rinnovato. Sospensione che in questo caso corrisponde al mese di marzo.

Anche per questi beneficiari il primo pagamento verrà accreditato sulla Carta RdC PostePay a partire dal 15 aprile.

A chi spetta il pagamento del Reddito di Cittadinanza il 27 aprile

Martedì 27 aprile sarà il giorno del pagamento della mensilità di Reddito di Cittadinanza per tutti tutti gli altri beneficiari, ovvero tutti coloro che hanno già incassato la prima rata.

Il 27 è la scadenza fissa di ogni mese che accompagna ogni ciclo di RdC, e avviene sempre nella stessa modalità con ricarica sulla Carta RdC PostePay da parte dell’INPS.

Per qualcuno, però, questa data potrebbe rappresentare una delusione: il pagamento dell’INPS potrebbe non venire effettuato per almeno due ragioni.

Chi non riceve il pagamento del Reddito di Cittadinanza di aprile

Dopo 18 mensilità, la misura di sostegno si interrompe automaticamente e gli importi non vengono più accreditati sulla Carta RdC fino all’eventuale rinnovo.

Fra il termine e il successivo rinnovo della misura, la normativa prevede un mese di sospensione dell’erogazione delle mensilità.

Quindi, anche qualora i requisiti reddituali di accesso fossero conservati, e l’accoglimento della domanda di rinnovo sia un evento certo, il nucleo familiare richiedente dovrà attendere comunque un mese prima di trovare sulla propria carta ricaricabile, l’importo mensile spettante.

Nel mese di aprile, allora, tutti i percettori il cui RdC si è concluso nel mese di marzo, non percepiranno alcun importo, per riprendere la fruizione delle ricariche a partire dal 15 maggio, giorno di prima ricarica del nuovo ciclo.

La seconda ragione che può comportare una sospensione del RdC è la mancata presentazione dell’Isee 2021 entro il termine perentorio del 31 gennaio 2021.

L’INPS la pone come condizione necessaria al fine di verificare se il nucleo familiare conserva i requisiti reddituali e patrimoniali richiesti per l’accesso al beneficio.

In assenza della presentazione della certificazione entro la fine di gennaio, l’Istituto previdenziale provvede a sospendere l’erogazione delle quote mensili a partire dal mese di febbraio.

I soldi non andranno persi, ma verranno congelati in attesa che il referente percettore del Reddito di Cittadinanza, inoltri all’INPS la nuova certificazione in grado di dimostrare che il nucleo familiare conserva i requisiti di accesso, trovandosi in condizioni di necessità economica.

Successivamente alla presentazione dell’Isee in corso di validità, i pagamenti delle quote mensili riprenderanno regolarmente, contestualmente all’erogazione delle mensilità non corrisposte da febbraio.

Come richiedere il rinnovo del Reddito di Cittadinanza

Abbiamo visto che alla scadenza dei primi 18 mesi di beneficio, l’INPS provvede a interrompere automaticamente l’erogazione delle quote mensili, fino a nuova richiesta, su base volontaria, da parte del beneficiario.

L’interruzione non è prevista, tuttavia, per la Pensione di Cittadinanza, la misura rivolta ai nuclei familiari composti da uno o più componenti di età pari o superiore ai 67 anni. La PdC infatti si rinnova automaticamente al raggiungimento dei 18 mesi, senza la necessità di nuova istanza.

La domanda di rinnovo del RdC percorre le stesse modalità della prima richiesta. È richiesta la compilazione del modulo INPS SR180 e il suo invio, esclusivamente online, all’Istituto previdenziale.

È possibile inviare la domanda di rinnovo in maniera autonoma, accedendo con le proprie credenziali SPID al sito web INPS, oppure direttamente alla pagina governativa dedicata.

In alternativa, è possibile avvalersi del supporto di un intermediario abilitato, CAF e patronati, oppure rivolgersi direttamente a un ufficio di Poste Italiane, che provvederanno a inoltrare l’istanza su delega.

Isee ordinario o Isee corrente per richiedere il Reddito di Cittadinanza

Il persistere dell’emergenza sanitaria, che si protrarrà fino al termine di aprile, ma che potrebbe estendersi anche oltre in rapporto alla situazione epidemiologica nazionale, ha influito pesantemente sulle realtà reddituali di un grandissimo numero di famiglie, molte delle quali già percettrici di RdC.

L’Isee ordinario, quello che fa riferimento alla situazione reddituale del nucleo familiare dei due anni precedenti, potrebbe allora non essere più in grado di rappresentare fedelmente la reale situazione reddituale e patrimoniale della famiglia, venutasi a creare negli ultimi mesi.

Potrebbero essere intervenuti eventi recenti, come licenziamenti o modificazioni del patrimonio immobiliare tali da alterare pesantemente la situazione economica familiare, che tuttavia l’Isee ordinario, facendo riferimento a un periodo di tempo troppo ampio e lontano, non è in grado di rilevare.

Un’eventualità di questo tipo può comportare l’esclusione dal beneficio del Reddito di Cittadinanza.

L’Isee Corrente tenta di superare questa limitazione, fotografando la situazione familiare del solo ultimo anno, o degli ultimi due mesi nel caso dei lavoratori dipendenti.

Dal messaggio INPS del 23 ottobre 2019 leggiamo che l’Isee corrente può venire richiesto al verificarsi di almeno una delle seguenti tre condizioni:

  • Una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare non inferiore al 25%, rispetto a quanto rilevato dall’Isee ordinario,
  • Una variazione della situazione dell’attività di lavoro autonomo o dipendente, per almeno un componente del nucleo familiare,
  • Una interruzione dei trattamenti assistenziali, indennitari o previdenziali, per almeno un componente del nucleo, anche se non rientrano nel reddito complessivo ai fini Irpef. 

È altamente consigliato, quindi, qualora si siano recentemente verificate modifiche nell’assetto familiare occupazionale e reddituale, provvedere ad aggiornare la propria certificazione Isee utilizzando un orizzonte temporale più ristretto, ovvero all’Isee corrente. In questa maniera otterremo l’accesso ad agevolazioni statali, ad es. il Reddito di Cittadinanza, che altrimenti ci sarebbero state precluse.

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