Reddito di emergenza: 2.400 € INPS a chi? I chiarimenti

Il Reddito di emergenza è ai nastri di partenza. L’indennità INPS di 2.400 € complessivi per tre mensilità, voluta dal Governo come misura di sostegno ai nuclei familiari in evidente stato di difficoltà economica a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, potrà essere richiesta dal 7 fino al 30 aprile 2021. Molti sono i dubbi che impazzano in rete: In cosa consiste l’incentivo? A chi spetta? Come farne domanda?

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È notizia ormai diffusa: grazie al Decreto Sostegni verranno finanziati ancora tre mesi (marzo, aprile e maggio) di reddito di emergenza. 

Con l’approvazione del decreto-legge il 22 marzo 2021 e la conseguente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il nuovo esecutivo con a capo l’ex governatore della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, ha destinato ulteriori fondi al sostegno dei nuclei familiari in difficoltà economica a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 tutt’ora in corso, che non accenna a rallentare la corsa.

Si parla di circa 1,5 miliari di euro che nello specifico saranno indirizzati alla copertura di ulteriori tre mensilità di reddito di emergenza. Dunque, una proroga sperata e attesa da migliaia di italiani i quali potranno accedere al beneficio soltanto se in possesso di determinati requisiti.

A tale proposito, il recente messaggio n. 1378 dell’INPS pubblicato il 1° aprile 2021 fornisce una guida abbastanza esaustiva sulle modalità e sui termini di accesso al reddito di emergenza, nonché sulla procedura da seguire per presentare domanda di richiesta.

Fra le novità più rilevanti l’estensione della platea dei beneficiari. Potranno, infatti, richiedere il reddito di emergenza (REM) quanti hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 la Naspi e la Discoll mentre si riscontra una crescita della soglia massima per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in affitto (aumenta di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione dichiarato ai fini ISEE).

Tuttavia, entreremo nei dettagli del beneficio chiarendo molti aspetti su cui tutt’ora si fa confusione, indicando i requisiti da soddisfare e come presentare, entro il 30 aprile, domanda all’INPS per ottenere le tre mensilità di reddito previste.

Reddito di emergenza: in cosa consiste

Fra i vari bonus ed incentivi, pensati dal Governo al fine di arginare la crisi economica scatenata dalla Covid-19, figura il reddito di emergenza

Istituita con l’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) dal Governo retto dall’ex Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, la misura indirizzata ai nuclei familiari in evidente disagio economico è stata oggetto più volte di proroga.

La prima introdotta, con il decreto-legge agosto 2020, n.104, ha esteso la possibilità di una nuova mensilità di REM. Ulteriori quote sono state poi introdotte per gli ultimi due mesi dell’anno 2020 dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, fino a giungere a quella attuale.

Tuttavia, sulla base di quanto stabilito dal nuovo Decreto Sostegni, non tutti potranno usufruire del reddito di emergenza. L’ottenimento del beneficio, infatti, è subordinato al possesso di alcuni requisiti indispensabili e precisi che ne escludono la portata generalizzata.

Ciononostante, proprio per ovviare a tale limitazione, il Governo ha pensato bene di estendere la platea di beneficiari per rendere fruibile l’agevolazione a più soggetti. 

A chi spetta il reddito di emergenza

È l’art.12 del decreto-legge n. 41 del 2021 a stabilire i requisiti da soddisfare per ottenere il beneficio di 2.400,00 euro previsto dal Reddito di emergenza. 

In particolare, al soggetto richiedente il Rem è richiesta la residenza in Italia al momento della presentazione della domanda di accesso alla misura. Tuttavia, tranne questa caratteristica prettamente personale, tutti gli altri requisiti riguardano l’intero nucleo familiare di appartenenza.

Più nei dettagli, sarà corrisposto se il valore del reddito familiare riferito al mese di febbraio 2021 è inferiore alla corrispondente soglia dell’ammontare del beneficio, incrementata, in caso di nuclei familiari in affitto, (con canone di locazione dichiarato in DSU) di un dodicesimo dell’ammontare annuo dello stesso.

La determinazione dei requisiti da soddisfare per accedere al beneficio tiene conto anche della situazione patrimoniale della famiglia. Infatti, si dovrà possedere patrimonio familiare mobiliare (riferito allo scorso anno) non superiore della soglia dei 10.000 euro.

La stessa potrà essere maggiorata di 5.000 euro per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo e comunque per una cifra non superiore ai 20.000 euro.

Eccezionalmente, tanto la soglia, quanto il massimale, subiranno un incremento di 5.000 euro nei casi in cui nel nucleo familiare sia presente un soggetto in condizione di non autosufficienza o disabilità grave.

Infine, un ultimo requisito fondamentale riguarda il valore ISEE, che dovrà essere attestato tramite la Dichiarazione Sostitutiva Unica, la quale deve essere valida al momento in cui si presenta la domanda. In questo caso, il valore ISEE non deve essere superiore a 15.000 euro.

Reddito di emergenza: quali gli importi?

Determinare l’importo mensile del REM a cui si potrà beneficiare è abbastanza semplice. Basta procedere per valori tassativamente indicati in una scala di equivalenza e moltiplicare questo valore per 400,00 euro (importo minimo mensile previsto per il REM).

Più nello specifico, per un nucleo familiare composto da un solo membro il corrispondente valore della scala di equivalenza è pari a 1. Questo sarà aumentato di 0,4 per ogni componente nella famiglia maggiorenne e di 0,2 per ogni minorenne.

Un esempio può essere di aiuto per capire meglio il concetto. Una famiglia composta da due adulti beneficerà di una cifra di 560,00 euro ottenuta sommando il coefficiente di 1,4 (un adulto più un maggiorenne) per 400. 

Stessa è la procedura di calcolo nel caso di una famiglia in cui sono presenti due adulti ed un minorenne: il coefficiente (pari a 1,6) andrà moltiplicato per 400. Si ottiene un importo Rem di 640,00 euro.

Si potrà arrivare ad un coefficiente massimo di 2 (ad esempio per i nuclei composti da due adulti e due minorenni) per un conseguente importo Rem mensile di 800,00 euro come valore massimo e complessivi 2.400 euro per tutte e tre le mensilità.

L’unica eccezione riguarda la situazione in cui all’interno della famiglia ci sia un disabile grave. In questo caso, il coefficiente massimo potrà essere di 2,1 e il corrispettivo importo del Reddito di Emergenza pari a 840,00 euro mensili.

Per quanto riguarda i nuovi beneficiari del Rem, stabiliti dal Decreto Sostegni, ossia chi ha concluso nel periodo tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 la percezione delle indennità di disoccupazione Naspi e Dis-Coll (con ISEE non superiore ai 30.000 euro e non titolari di un contratto di lavoro subordinato, di collaborazione coordinata e continuativa né di pensione), l’importo del Reddito di Emergenza a cui avranno diritto non potrà superare i 400,00 euro mensili e quindi un valore complessivo di 1.200,00 euro per i mesi da marzo a maggio 2021.

Reddito di emergenza: incompatibilità con altre indennità

Nonostante le modalità di accesso alla contribuzione siano ormai note, la confusione regna sovrana tra migliaia di cittadini italiani. Sono molti, infatti, i percettori di altre indennità INPS che vorrebbero fruire anche del reddito di emergenza. Tuttavia, l’accesso al beneficio non è concesso, sotto questo aspetto, indistintamente a tutti.

L’art. 12, comma 1 del decreto-legge n. 41/2021 disciplina proprio i casi di incompatibilità. Nei particolari, non possono richiedere il REM coloro i quali percepiscono le indennità Covid-19 (art.10 decreto-legge n.41/2021).

Ma questo non è l’unico caso di incompatibilità. Alla lista vanno ad aggiungersi quanti usufruiscono di prestazioni pensionistiche, sia dirette che indirette e i titolari di redditi da lavoro dipendente nei casi in cui la retribuzione lorda complessiva ecceda la soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo.

Nessun problema si pone, invece, per coloro che fruiscono dell’assegno ordinario di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile.

Ora arriviamo al quesito che interessa la maggior parte degli italiani: chi percepisce il Reddito di Cittadinanza può presentare domanda per ottenere il Reddito di emergenza?

Chiariamolo una volta per tutte: il REM è incompatibile con il Reddito ed anche la Pensione di cittadinanza percepiti al momento della domanda.

Reddito di cittadinanza: come fare domanda

Una volta accertato il possesso dei requisiti fissati per l’accesso al Reddito di emergenza, il passo conclusivo consiste nel presentare istanza di richiesta. La procedura di domanda delle tre quote di Rem (marzo, aprile e maggio), completamente digitalizzata, dovrà essere effettuata sul sito INPS dal 7 e fine al 30 aprile 2021.

Sarà sufficiente accedere al sito dell’Ente tramite SPID o Pin INPS, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o, in alternativa, tramite carta di identità elettronica (CIE). Tutte modalità di accesso ancora valide ma destinate a sparire nel breve termine fino a lasciare definitivamente campo libero allo SPID.

Nei casi in cui si riscontrassero problemi nella compilazione individuale dell’istanza, è consentito rivolgersi ai patronati o centri di assistenza fiscale.

Al momento della presentazione dell’istanza, però, bisogna fare particolare attenzione a non dimenticare di allegare alla stessa i documenti utili ai fini della determinazione dell’ISEE e delle informazioni del nucleo famigliare richiedente. 

Stiamo parlando della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), l’autocertificazione che attesti la residenza in Italia oltre al valore del patrimonio mobiliare e del reddito familiare che dovrà combaciare con le soglie previste per l’ottenimento del Reddito di Emergenza. 

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