Novità Reddito di Emergenza: la sorpresa Inps di giugno!

Buone notizie, a sorpresa, per gli ex percettori di NASpI. Dopo l'errore dell'Inps nel respingere le domande presentate ad aprile, ha rivalutato le istanze e a partire dal 15 giugno le ha messe in pagamento. Sempre il 15 giugno, l'Inps ha comunicato che le domande per le ulteriori 4 mensilità di reddito di emergenza potranno essere inserite dal 1 al 31 luglio 2021.

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Buone notizie per gli ex percettori di NASpI. Il decreto sostegni uno li aveva inseriti come ulteriori beneficiari per le tre mensilità del Reddito di Emergenza previste di marzo, aprile e maggio. La domanda andava presentata entro il 30 aprile 2021. L'Inps comunica che il 15 giugno sono partite le revisioni delle domande ed avviato il pagamento per gli ex percettori di NASpI che avevano finito di ricevere l'indennità tra luglio 2020 e febbraio 2021. Sempre il 15 giugno l'Inps ha pagato il Reddito di Emergenza di chi ha fatto domanda entro il 31 maggio. Nella stessa data l'Inps ha comunicato anche che dal 1 al 31 luglio sarà possibile inserire la domanda per richiedere le altre quattro mensilità del Reddito di Emergenza previsto dal decreto sostegni bis per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.

Reddito di emergenza: svolta Inps a giugno per gli ex NASpI

Il decreto sostegni-uno, il primo varato dal governo presieduto da Mario Draghi, aveva prorogato il Reddito di Emergenza per altri tre mesi, da aprile a giugno 2021, introducendo un'importante novità. I percettori di NASpI che avevano terminato di ricevere la prestazione tra il 15 luglio 2020 e febbraio 2021, rimanevano praticamente senza alcun aiuto, nel caso in cui non avessero trovato una collocazione lavorativa. Per poter accedere al Reddito di Emergenza, gli ex percettori di NASpI dovevano presentare domanda tramite il servizio on line dell'Inps e rispettare i requisiti previsti per gli altri beneficiari. La domanda andava presentata entro fine aprile 2021. Cosa è accaduto nel frattempo? Che non sono state pagate le mensilità nè di Aprile nè di Maggio. Un grave errore di valutazione dell'Inps che aveva considerato la situazione famigliare invece di quella del singolo richiedente. Le domande quindi sono state respinte. Ma quando l'Inps si è accorta dell'errore, ha ripreso le domande e dal 15 giugno le ha rimesse in lavorazione per poterle poi mettere in pagamento. Quindi i pagamenti non arriveranno tutti il 15 giugno, ma a partire da questa data. 

Reddito di emergenza: i requisiti Inps per gli ex NASpI

In generale per poter fare la domanda del Reddito di Emergenza ci sono diversi requisiti da rispettare. Vediamoli

  • residenza in Italia al momento della domanda, verificata con riferimento al solo componente richiedente il beneficio;
  • un valore del reddito familiare, nel mese di febbraio 2021 inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio;
  • un valore del patrimonio mobiliare familiare (con riferimento all’anno 2020) inferiore a 10 mila euro (la soglia è accresciuta di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo – fino a un massimo di 20.000 euro – e in presenza di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza);
  • un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento di presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro.

Per i percettori di NASpI che avevano terminato di riceverla tra il 15 luglio 2020 e febbraio 2021, la condizione dell'ISEE è stata alzata a 30.000 euro

Una novità che è stata confermata dal decreto sostegni bis è l'integrazione al reddito famigliare del canone mensile dell'affitto pagato per la casa in cui il nucleo famigliare ha una stabile residenza. In pratica la famiglia che vive nell'abitazione principale pagando un affitto, può sommare al reddito famigliare anche il canone mensile.

Reddito di Emergenza: proroga ma senza gli ex NASpI

Con il Decreto Sostegni-bis, la misura emergenziale (Reddito di Emergenza) prevista per le famiglie più bisognose è stata prorogata di altri quattro mesi: da giugno a settembre incluso. In questa proroga, gli ex percettori della NASpI che riceveranno nel mese di giugno i pagamenti di marzo, aprile e maggio non sono stati inclusi. Quindi per loro si prospetta una soluzione che può essere il reddito di cittadinanza o la presentazione ex novo del reddito di emergenza. Per la domanda delle ulteriori quattro mensilità si deve attendere il 1 luglio, data in cui sarà possibile inviare l'istanza. La data ultima è il 31 luglio. Al momento non sono ancora state comunicate dall'Inps le modalità, nè tanto meno è aperta la relativa procedura informatica.

I requisiti di accesso rimangono gli stessi. Cambia il periodo di riferimento per considerare il reddito famigliare. Si dovrà considerare Aprile 2021. In questo mese, il reddito complessivo famigliare non deve superare l'ammontare del beneficio spettante con il reddito di emergenza. Si ricorda che al reddito famigliare va sommato anche il canone di affitto pagato nel mese di aprile.

I beneficiari del Reddito di Emergenza: esclusi gli ex-NASpI

Possono farne richiesta le famiglie in difficoltà economica a causa del Coronavirus che non hanno potuto fruire di altri bonus emergenziali. Possono accedere alla misura i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS; liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla Gestione Separata; lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione Separata; lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, anche somministrati; lavoratori dello spettacolo; lavoratori agricoli; lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori intermittenti; lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; incaricati alle vendite a domicilio; lavoratori domestici; lavoratori marittimi; lavoratori dello sport.

Per ognuno di questi, i requisiti da rispettare sono gli stessi e sono indicati nel precedente paragrafo.

Reddito di emergenza: gli importi da giugno delle 4 mensilità

L'importo del Reddito di Emergenza, anche per le ulteriori quattro mensilità, non cambia. Va da un minimo di minimo di 400 euro ogni trenta giorni fino a 840 euro. Il calcolo dell'importo si base utilizzando la misura base di 400 euro con i coefficienti della scala di equivalenza usati per l'ISEE.

Per il single, il valore del Reddito di Emergenza erogabile è di 400 euro. Questo è anche l'importo base per una famiglia con più componenti. Questo importo va moltiplicato per i seguenti coefficienti:

  • 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni;
  • 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

Se in un nucleo famigliare ci sono due adulti di cui uno in condizioni di disabilità grave e due minorenni, il coefficiente complessivo è di 2. La soglia limite reddituale è di 800 euro. La famiglia in queste condizioni che non percepisce reddito o indennizzi Covid19, potrà ricevere 800 euro ogni trenta giorni per 4 mesi. 

Il requisito reddituale cui fare riferimento è il reddito di aprile 2021. Dunque per una famiglia con due adulti e due figli minori, il reddito famigliare non deve superare 720 euro. 

Reddito di emergenza: come fare domanda all'Inps

La domanda va presentata online sul sito dell'Inps. Per le quattro mensilità si deve aspettare il 1 luglio quando sarà attiva la relativa procedura. Per poter presentare la domanda tramite il portale Inps si deve essere in possesso dello Spid, oppure della Carta nazionale dei servizi o della Carta di identità elettronica. In alternativa la domanda può essere presentata mediante un patronato o CAF. Qualunque sia la modalità scelta, al momento di richiedere il Rem è necessario essere in possesso della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini Isee, ordinario o corrente. Nel caso di presenza di minorenni in famiglia, si può presentare l’Isee minorenni, mentre non è valida l’attestazione Isee riferita al nucleo ristretto.

Reddito di Emergenza: regole Inps sulla compatibilità

Per chi presenta la prima volta la domanda o la ripresenta perchè le volte precedenti era stata bocciata, si ricorda che il Reddito di Emergenza non è compatibile con il reddito o pensione di cittadinanza e con alcune misure covid19 come:

  • indennizzi ai lavoratori iscritti alla gestione separata Inps
  • indennizzi ai lavoratori dello spettacolo
  • indennizzi ai lavoratori dello sport e turismo

Inoltre il REm non è compatibile con una pensione diretta o indiretta, ad esclusione dell'assegno ordinario di invalidità, e per chi percepisce un reddito da lavoro dipendente superiore alle soglie di reddito fissate.