Reddito di Emergenza e Reddito di Cittadinanza: compatibili?

La scadenza è ormai prossima. Sabato 31 luglio è il termine di presentazione delle domande all’INPS delle ultime 4 mensilità del REM. Fra i potenziali beneficiari, tuttavia, ci sono ancora molti dubbi. Primo fra tutti: il Reddito di Emergenza è compatibile con il Reddito di Cittadinanza?

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Nato in risposta alla crisi sanitaria, il Reddito di Emergenza (REM) ha avuto il preciso compito di attenuare le criticità che da tempo il Reddito di Cittadinanza evidenziava. Prime fra tutte l’incapacità di riconoscere quote adeguate alle famiglie numerose e l’esclusione di un’estesa platea di cittadini che non avevano accesso ad alcuna forma di sostegno al reddito.

Con criteri reddituali di accesso meno stringenti e l’apertura ai residenti senza il vincolo dei 10 anni, il Reddito di Emergenza, con ripetute proroghe, acquisisce via via quasi una dignità propria e svincolata dal ruolo di fratello minore del RdC, pur conservandone la stretta parentela e la sempre confermata incompatibilità.

Il Reddito di Emergenza è compatibile con il Reddito di Cittadinanza?

No. Il REM, fino dalle sue origini, è sempre stato incompatibile con il RdC. Dall’ultimo Messaggio INPS 2406/2021 che dà indicazioni relative alla presentazione della domanda, leggiamo che:

per l’intero periodo di fruizione del Reddito di Emergenza, il beneficiario non può percepire Il Reddito di Cittadinanza o la Pensione di Cittadinanza.

Da dove deriva questa ferma posizione che ha sempre contraddistinto la misura? La risposta la troviamo sicuramente alle motivazioni che hanno condotto al varo del REM e che risalgono ai primi mesi di pandemia Covid.

Il primo decreto in risposta all’emergenza sanitaria, il DL Cura Italia (maggio 2020) non prevedeva misure di sostegno per i nuclei familiari che risultavano esclusi dal RdC. Come illustra l’Osservatorio CPI dell’Università Cattolica, in quella occasione molte associazioni di solidarietà avanzarono proposte di ricalibratura del RdC e di allentamento dei suoi requisiti di accesso.

La risposta non si fece attendere, e con il DL Rilancio giunse una risposta più radicale: al Reddito di Cittadinanza venne affiancato il Reddito di Emergenza. Una nuova misura temporanea di sostegno al reddito, che pur condividendo con il RdC alcune condizioni, riuscì a raggiungere famiglie fino a quel momento totalmente escluse dal RdC.

Da quel momento in poi la storia del REM è nota. La sua caratteristica di temporaneità ha sempre reso la sua durata dipendente all’andamento e al perdurare del contesto emergenziale. Il DL Rilancio disponeva l’erogazione di due mensilità, successivamente incrementate di una dal Decreto Agosto. Al passaggio di testimone al nuovo Esecutivo, con il Dl Sostegni vengono previste altre tre quote e poi successivamente rinnovate per ulteriori quattro mensilità dal DL Sostegni Bis.

È evidente pertanto che le due misure di sostegno al reddito sono fortemente interconnesse, e la loro compresenza è dovuta alla necessità di raggiungere il più esteso numero di nuclei familiari in difficoltà economica conseguente alla pandemia.

Percepire sia il Reddito di Cittadinanza che il Reddito di Emergenza, per una famiglia, significherebbe di fatto beneficiare di due misure con caratteristiche molto simili e progettate per raggiungere categorie reddituali differenti.

Molto probabilmente, dunque, il REM non è mai compatibile con il RdC per questa ragione.

Che differenza c’è fra Reddito di Emergenza e Reddito di Cittadinanza?

Abbiamo visto che il Rem è una misura di sostegno al reddito transitoria rinnovata, con Decreto, al bisogno, mentre il RdC si configura come una misura strutturale a beneficio dei nuclei familiari, eventualmente rinnovabile alla scadenza naturale dei 18 mesi.

Può essere interessante fare una lettura comparata dei requisiti di accesso alle due misure e dei loro benefici, per comprendere meglio i loro punti di similitudine e le ragioni della loro incompatibilità.

Partiamo dalla certificazione che negli ultimi anni sta diventando un po’ fattore discriminante, ma anche chiave d’accesso a tutta una serie di agevolazioni che in sua assenza non potrebbero essere raggiunte: l’Isee.

Il RdC prevede un valore Isee massimo pari a 9.360 Euro. Il REM invece sposta l’asticella a 15 mila Euro. Già da questo requisito è evidente come l’intenzione del legislatore sia stata quella di rendere meno restrittivi i parametri reddituali di accesso utilizzati per il Reddito di Cittadinanza per adottarli al REM.

Il patrimonio mobiliare passa dal massimo di 6.000 Euro del RdC (elevato fino al massimo di 10 mila Euro sulla base dei componenti il nucleo) a 10 mila Euro per il REM (con incrementi di 5.000 Euro fino al massimo di 20 mila Euro).

Viene modificato anche il requisito relativo alla residenza in Italia. Se per ottenere il RdC sono richiesti non meno di 10 anni di residenza nel territorio nazionale, di cui gli ultimi due senza interruzione. Per il Reddito di Emergenza non è prevista una durata minima di permanenza. Inoltre il requisito viene verificato esclusivamente nei confronti del solo componente il nucleo familiare che fa richiesta del beneficio.

Quest’ultimo allentamento dei requisiti ha sicuramente allargato le maglie, aprendo la possibilità di accesso al REM anche a molte famiglie straniere a cui veniva negato il RdC.

Il requisito relativo alla presenza di veicoli intestati ai componenti non compare fra quelli previsti dal REM. Nel RdC, ricordiamo, nessun componente il nucleo deve essere intestatario di veicoli immatricolati negli ultimi sei mesi, oppure negli ultimi due anni se di cilindrata superiore a 1.600 cc. per le autovetture, o 250 cc. per le moto.

Analogo destino spetta al patrimonio immobiliare non superiore a 30 mila Euro nel RdC, che non compare nel REM.

Il patrimonio mobiliare familiare passa da 6.000 Euro per il single che richiedono il RdC (incrementato fino a 10 mila Euro sulla base della composizione del nucleo) a 10 mila per i percettori di REM fino al massimo di 20 mila Euro.

Infine, anche il requisito reddituale mostra importanti modifiche nel passaggio da RdC a REM.

Il nucleo percettore di RdC deve avere un reddito familiare non superiore a 6.000 Euro, moltiplicato per la scala di equivalenza, che è commisurata al numero dei componenti. Questo importo annuale è incrementato a 9.360 Euro qualora la famiglia viva in casa di affitto.

Per il Reddito di Emergenza, il requisito reddituale cambia sostanzialmente e mostra con chiarezza la natura emergenziale della misura di sostegno. Per ciascun rinnovo del REM si è sempre fatto riferimento, infatti, al reddito familiare relativo al penultimo mese precedente.

Per le prossime quattro mensilità di REM, che l’INPS riconoscerà per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, il reddito familiare del mese di aprile 2021 non dovrà superare la soglia corrispondente al valore teorico mensile del beneficio.

Ad es., se a un nucleo di due maggiorenni, secondo la scala di equivalenza, spetterebbe 560 Euro per ciascuna delle quattro mensilità di REM, il reddito della coppia del mese di aprile 2021 non dovrà essere superiore a questo importo.

A quest’ultimo proposito, Il Governo Draghi, nei due DL Sostegni, ha ulteriormente esteso la platea di beneficiari incrementando la soglia reddituale appena vista di un dodicesimo del canone di locazione per le famiglie che vivono in affitto. Operazione questa che estende l’accesso al REM a quei nuclei con redditi ancora più elevati, ma che sono stati danneggiati dall’emergenza sanitaria.

Quali sono gli importi del Reddito di Emergenza?

Abbiamo visto come il Reddito di Emergenza non sia altro che una rivisitazione del Reddito di Cittadinanza, adattata a una situazione straordinaria a beneficio di quella estesa platea di nuclei familiari che non avendo accesso al RdC si sono trovati improvvisamente in difficoltà economica, alle prese con cessazioni, riduzioni e sospensioni dell’attività lavorativa causa Covid.

Anche gli importi derivanti dai due benefici riflettono in parte questo ragionamento.

Le quote mensili di REM tengono unicamente conto del numero dei componenti il nucleo familiare. Il calcolo del loro importo fa riferimento esclusivamente alla scala di equivalenza che la misura condivide con il RdC.

La quota minima di 400 Euro viene incrementata di 160 Euro per ogni componente maggiorenne aggiuntivo, e 80 Euro per ogni minore, fino al massimo di 800 Euro (840 in presenza di disabili).

Il calcolo delle quote mensili di RdC è invece molto più complesso e in parte va a penalizzare le famiglie numerose. Oltre il riferimento alla onnipresente scala di equivalenza, tiene conto di altri due fattori:

  • Il reddito familiare. La differenza fra questo e la quota teorica spettante  definisce l’importo del contributo.
  • La presenza di un canone di locazione per le famiglie che vivono in affitto incrementa la mensilità fino a un massimo di 280 Euro.

Il massimo beneficio mensile di RdC che una famiglia numerosa e in affitto può ottenere è pari a 1050 Euro, a condizione che non percepisca altri redditi oltre quelli dichiarati.

Reddito di Emergenza e Reddito di Cittadinanza sono incompatibili

Il Reddito di Emergenza sembra dunque essere un beneficio a sostegno del reddito delle famiglie, con caratteristiche molto simili al Reddito di Cittadinanza.

La sua origine risale all’esigenza di estendere un contributo economico alle famiglie danneggiate dalla crisi sanitaria che non avevano accesso ad altri sostegni statali.

Con il Reddito di Emergenza il Governo ha tentato di colmare questa lacuna rendendo meno restrittivi i criteri di accesso rispetto al RdC. Inclusione di un maggior numero di nuclei familiari, anche con altri redditi e patrimoni mobiliari e immobiliari più elevati, e una minore penalizzazione per le famiglie numerose sono stati fondamentalmente gli interventi più importanti.

Percepire contemporaneamente REM e RdC, significherebbe pertanto beneficiare di uno stesso contributo statale progettato e adattato a due contesti differenti.

In ogni caso, Reddito di Emergenza e Reddito di Cittadinanza non sono compatibili.