Reddito di Emergenza: NASpI, disoccupazione! Ne hai diritto?

Raramente si legge del rapporto fra indennità di disoccupazione, Cassa integrazione e Reddito di Emergenza. Eppure sono misure di sostegno al reddito compatibili fra loro. I percettori di NASpI, Dis-Coll e CIG possono ottenere il REM a condizione che i requisiti reddituali e patrimoniali vengano rispettati.

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I pagamenti della prima mensilità del Reddito di Emergenza sono in fase di conclusione, almeno per molti di coloro che ne hanno fatto richiesta. Entro il 26 agosto anche i beneficiari che avevano scelto la modalità del bonifico domiciliato, dovrebbero ricevere dell’INPS la quota relativa al mese di giugno. L’ordine cronologico di invio delle domande va considerato comunque la linea operativa dell’INPS, e questo può spiegare il motivo per cui molti richiedenti, a oggi, ancora non hanno ricevuto l’esito della richiesta di REM.

A questo punto il pensiero va già alla seconda mensilità, quella di luglio di cui l’INPS ha già promesso tramite social di disporne i pagamenti entro i primi dieci giorni di settembre.

Tuttavia, nonostante la misura emergenziale sembra essersi assestata sulla propria velocità di crociera, dalla lettura dei quesiti posti dai cittadini all’INPS su Twitter (@INPS-it) e Facebook (INPSPerLaFamiglia), sono evidenti molti dubbi relativi ai requisiti di accesso e alle incompatibilità del REM con altri trattamenti economici.

Indennità di disoccupazione, NASpI, Dis-Coll e Cassa integrazione, sono misure di sostegno di cui raramente si legge in relazione al Reddito di Emergenza. Eppure, moltissime domande dei futuri beneficiari del REM, vertono proprio su questo rapporto. Vediamo allora di che si tratta.

Il Reddito di Emergenza è compatibile con la NASpI?

Prima di rispondere a questa domanda è bene chiarire un importante elemento riguardante le indennità di disoccupazione NASpI e Dis-Coll delle quali gli ex beneficiari avevano potuto godere del REM disposto dal DL Sostegni.

Quest’ultimo, infatti, con la sua entrata in vigore nel marzo 2021, nell’articolo 12 comma 2, aveva previsto il rinnovo di tre mensilità di Reddito di Emergenza anche a favore degli ex percettori di NASpI e Dis-Coll che avevano terminato di ricevere le indennità fra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021.

In realtà questa concessione, che per ciascun ex-percettore esitava sempre nella quota minima di 400 Euro, era stata progettata per compensare in qualche maniera all’assenza, all’interno dello stesso DL, della proroga delle due indennità.

Ebbene, questa eventualità nel DL Sostegni BIS, che ha disposto le quattro rate di REM dei cui pagamenti si sta parlando in questi giorni, non c’è traccia.

In altri termini gli ex-percettori di NASpI e Dis-Coll non hanno più accesso al REM in qualità di ex-percettori delle indennità, ma nel mese di luglio hanno potuto farne richiesta seguendo l’unica procedura prevista per la richiesta delle presenti 4 mensilità.

È importante questa precisazione in quanto ci permette di chiarire come le indennità di disoccupazione non siano incompatibili con il REM, ma possono essere cumulate a condizione che i requisiti reddituali e patrimoniali siano rispettati e non siano presenti incompatibilità con altri trattamenti.

Prima di affrontare nello specifico indennità di disoccupazione e Cassa integrazione, è allora opportuno ricordare i criteri di accesso al Reddito di Emergenza.

Mr LUL, ogni giorno dal suo canale YouTube ci informa su Bonus, pagamenti INPS, agevolazioni statali e molto altro a beneficio di lavoratori e famiglie. In questo video ci illustra il calendario di fine agosto dei pagamenti INPS. Nei primi minuti tratta del pagamento della prima e seconda rata del Reddito di Emergenza..

Quali sono i requisiti di accesso al Reddito di Emergenza?

Per rispondere a questa domanda occorre consultare il Messaggio INPS n. 2406 del 24 giugno 2021 che rende operativa la misura definendone tempistiche e modalità.

La domanda di Reddito di Emergenza può essere accolta dall’INPS che esprimerà esito positivo, qualora al momento della presentazione della richiesta il nucleo familiare del richiedente presenti i seguenti requisiti:

  • Il richiedente deve essere residente in Italia. Non esiste un tempo minimo di permanenza sul territorio, inoltre il requisito residenziale non è richiesto agli altri componenti il nucleo.
  • L’Isee non deve essere superiore a 15 mila Euro. Fa testo la DSU in corso di validità.
  • Il patrimonio mobiliare familiare, dunque il saldo al 31 dicembre 2020 di conti correnti, conti deposito, titoli di Stato, azioni, quote in società, ecc., non deve essere superiore a 10 mila Euro per il single. Per ogni componente oltre il primo si aggiungono 5.000 Euro fino al raggiungimento della soglia massima di 20 mila Euro. Se in famiglia sono presenti componenti con gravi disabilità o non autosufficienti, per ciascuno la soglia si eleva di ulteriori 5.000 Euro.
  • Il reddito familiare del mese di aprile 2021 non deve superare l’importo di REM spettante. È presente un'agevolazione per le famiglie che vivono in affitto e riguarda l’incremento della soglia di un dodicesimo del canone di locazione dichiarato in DSU.

Il Messaggio INPS, inoltre, elenca una serie di incompatibilità del Reddito di Emergenza.

Con cosa è incompatibile il Reddito di Emergenza?

Il Reddito di Emergenza non può essere cumulato con le seguenti misure di sostegno al reddito e trattamenti economici:

  • Le pensioni dirette e indirette. Sono esclusi i trattamenti pensionistici assistenziali, ad es. l’assegno sociale, oppure l’assegno di invalidità o l’assegno ordinario di invalidità.
  • Il Reddito di Cittadinanza o la Pensione di Cittadinanza, per tutto il periodo del beneficio del REM.
  • Le indennità Covid-19, previste dal Dl Sostegni Bis, in corso di fruizione o già fruite da uno o più componenti il nucleo. A queste si aggiungono le indennità a favore del lavoratori del settore pesca e agricoltura.
  • Un reddito familiare lordo complessivo, derivato da rapporti di lavoro dipendente, che al momento della presentazione della domanda sia superiore all’importo mensile di REM spettante.

Percepisco NASpI e Dis-Coll, posso avere il Reddito di Emergenza?

Fermo restando l’assenza nel DL Sostegni Bis dell’agevolazione per gli ex percettori delle due indennità di disoccupazione, abbiamo appena visto come nel Messaggio INPS non ci sia traccia di NASpI o Dis-Coll, sia fra i requisiti che fra le incompatibilità del REM.

Da qui si può dire con sicurezza che i percettori delle due indennità di disoccupazione possono fare richiesta dei REM.

In realtà, i termini di presentazione delle domanda sono ormai scaduti, tuttavia se i requisiti richiesti sono rispettati, la lavorazione del Reddito di Emergenza non presenterà criticità e le mensilità verranno erogate.

Dunque, in sintesi, NASpI e Dis-Coll fanno reddito, e secondo quanto previsto dalla normativa del REM, tutti i redditi derivanti da rapporti di lavoro di cui siano titolari i componenti, concorrono alla formazione del livello reddituale da commisurare alla soglia minima prevista per l’accesso al REM.

Abbiamo visto che al momento della presentazione della domanda, la retribuzione lorda complessiva del nucleo deve essere inferiore alla quota teorica spettante al nucleo. Se questo parametro è rispettato, insieme a quello relativo all’Isee, al patrimonio mobiliare, al reddito riferito al mese di aprile 2021, e non sono presenti incompatibilità, allora al percettore di NASpI e Dis-Coll (e al suo nucleo familiare) verranno sicuramente attribuite le quattro mensilità di Reddito di Emergenza.

La cassa integrazione è compatibile con il Reddito di Emergenza?

Anche per la Cassa Integrazione Guadagni valgono le stesse considerazioni appena fatte in merito alle indennità di disoccupazione.

La CIG non compare fra le sue incompatibilità del REM. Pertanto, se il valore Isee e le soglie reddituali e patrimoniali sono rispettate, al nucleo familiare in cui è presente uno o più componenti che percepiscono la Cassa integrazione sarà comunque riconosciuto il Reddito di Emergenza.

Nello specifico il reddito complessivo familiare del mese di aprile 2021, ovvero quello composto dalla Cassa integrazione e dagli eventuali redditi derivanti dai rapporti di lavoro degli altri componenti, deve essere inferiore alla quota mensile di REM spettante.

Ma a quanto ammontano le quote di cui si sta parlando?

A quanto ammonta il Reddito di Emergenza?

Il Reddito di Emergenza ha un metodo di calcolo molto semplice, e attualmente è l’unica misura di sostegno al reddito la cui soglia mensile reddituale di accesso coincide con lo stesso importo del beneficio mensile.

Il calcolo si basa sulla scala di equivalenza che il REM condivide con il Reddito di Cittadinanza. La quota minima di 400 Euro viene incrementata attraverso coefficienti progressivamente più alti all’aumentare dei componenti il nucleo familiare.

La mensilità minima di 400 spetta al single, 480 Euro al nucleo di un adulto e un minore, 560 Euro a due adulti, 640 Euro alla famiglia composta da due adulti e un minore, 720 Euro per due adulti e due minori e 800 Euro per la famiglia di tre adulti e due minori.

L’importo massimo può essere elevato fino a 840 Euro per le famiglie in cui siano presenti uno o più componenti con grave disabilità o non autosufficienti.

Gli stessi valori appena visti, rappresentano le soglie reddituali, riferite al mese di aprile, che i nuclei in cui siano presenti componenti percettori di NASpI, Dis-Coll e Cassa integrazione devono rispettare affinché l’INPS riconosca loro il beneficio di REM.

Quando arrivano i pagamenti di Reddito di Emergenza?

Le ultime disposizioni di pagamento della prima rata relativa al mese di giugno 2021, arrivano al 26 agosto, data consacrata alle erogazione tramite bonifico domiciliato.

Non tutti i richiedenti il REM, tuttavia hanno potuto leggere sul proprio Fascicolo previdenziale la data loro assegnata. Anzi, molti addirittura non hanno nemmeno ricevuto la notifica dell’esito della lavorazione della domanda, e a oggi non sanno ancora se le quote di REM saranno loro attribuite.

Questo evidente ritardo dipende dal momento in cui la domanda è stata presentata. Le lavorazioni tendono a seguire l’ordine cronologico di inoltro delle richieste. Invii online effettuati nei giorni prossimi alla scadenza del 31 luglio 2021, sicuramente comporteranno esiti e pagamenti tardivi, rispetto a chi ha presentato domanda nei primi giorni di luglio.

Da quanto possiamo leggere dai comunicati INPS, i pagamenti della seconda mensilità (luglio 2021) di Reddito di Emergenza dovrebbero venire disposti entro i primi dieci giorni di settembre.

A oggi è difficile ipotizzare cadenze dei pagamenti delle prossime mensilità, e ancora più complesso definire le date di liquidazione.

La cosa più saggia è consultare regolarmente il proprio Fascicolo previdenziale, raggiungibile dal proprio profilo sul portale INPS, e tenere sotto controllo le date di pagamento del Reddito di Emergenza assegnate.