Reddito di emergenza: dal 1 luglio le nuove domande!

Ritorna il REM, il reddito di Emergenza, nel mese di Luglio sarà possibile per gli aventi diritto, farne richiesta presso il sito dell’INPS a partire dalla data 1 Luglio e per tutto il mese.

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Ritorna il REM, il reddito di Emergenza, nel mese di Luglio sarà possibile per gli aventi diritto, farne richiesta presso il sito dell’INPS a partire dalla data 1 Luglio e per tutto il mese.

Torna il Reddito di Emergenza detto REM. Per coloro che ne faranno richiesta per la prima volta, ma anche per coloro che lo chiederanno come seconda tranche di quanto percepito a Marzo, Aprile e Maggio 2021, sarà possibile presentare le domande sul sito dell’INPS a partire dal 1 luglio come previsto dal decreto Sostegni-bis.

Vediamo in cosa consiste il nuovo sostegno economico che prolunga per altri 4 mesi il sostegno al reddito per chi si trova in difficoltà economiche a causa della pandemia.

Come riportato da Fisco 7 sul sito fisco7.it:

“Con il Decreto Sostegni bis vengono introdotte ulteriori quattro quote di Reddito di Emergenza per le mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021. Possono beneficiarne le famiglie in difficoltà economica a causa del Coronavirus che non hanno potuto fruire di altri bonus emergenziali.”

Come anticipato è lo stesso sito dell’INPS che mette in chiaro le tempistiche di presentazione della domanda come riportato sul sito alla pagina dedicata da inps.it:

“Le domande di Reddito di Emergenza (REM) per le nuove quote di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, riconosciute dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, potranno essere presentate all’INPS dal 1° al 31 luglio 2021.”

Vediamo la proposta del Governo come si articola e quali sono i metodi e i requisiti per richiederla.

Reddito di emergenza chi sono i destinatari del REM

I destinatari del Rem – Reddito di Emergenza per le nuove quattro quote che interesseranno i mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre 2021 non sono totalmente i medesimi del decreto precedente. Qualche ritocco è stato fatto, saranno infatti lasciati fuori i percettori di reddito NASPI e DIS-COLL che ne avevano beneficiato nella tranche precedente. 

Le domande non potranno essere presentate prima del 1 Luglio, e dovranno essere richieste entro e non oltre il 31 Luglio 2021.

Il REM reintrodotto con il Decreto Sostegni, decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021, introduceva la prestazione REM come sostegno al reddito, a causa del grave periodo di pandemia. 

Il successivo Decreto Sostegni bis, decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, attraverso l’articolo 36 ne  aggiunge ulteriore estensione per altre 4 mensilità (il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 maggio ed è ufficialmente in vigore dal 26 maggio). 

Ci teniamo a ricordarlo, le domande non potranno essere presentate prima del 1 Luglio, e per coloro che ne hanno già fatto richiesta per le mensilità precedenti, la domanda andrà in ogni caso nuovamente ripresentata. Diversi infatti sono i requisiti che permetteranno l’approvazione o il respingimento.

Modalità di accesso al Reddito di Emergenza

Come accedere per farne richiesta? 

Senza perdersi nei riferimenti di fantomatici siti, il sito di riferimento è esclusivamente quello dell’INPS: www.inps.it.

I nuclei familiari che desiderano farne richiesta dovranno farlo esclusivamente online in maniera telematica autenticandosi con le proprie credenziali PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica, (ricordiamo che il PIN INPS è già in fase di dismissione: per chi non lo avesse già fatto è consigliabile richiedere lo SPID presso gli enti accreditati).

In alternativa, per chi non fosse sicuro dei dati da immettere, sarà possibile richiederlo recandosi presso uno dei patronati disponibili ad accogliere le domande. 

La domanda dovrà essere presentata sempre e in ogni caso da uno dei componenti del nucleo familiare, individuato come il “richiedente”, e lo farà in nome e per conto di tutto il nucleo familiare. 

Importante inoltre da non sottovalutare: è necessario che alla data di presentazione della domanda sia già stata presentata una DSU, ordinaria o per ISEE corrente.  Se non presente va richiesta. Per presentare la richiesta è possibile collegarsi alla pagina Inps: Come compilare la DSU e richiedere l’ISEE.

Se sono presenti minori va presentato l'ISEE minorenni.

Inoltre non è valida l’attestazione ISEE riferita al nucleo ristretto.

I requisiti generali per ottenere il Reddito di emergenza REM

Coloro che potranno su richiesta beneficiare del Reddito di Emergenza (il rinnovo ricordiamo non è automatico per coloro che lo hanno già richiesto per le mensilità precedenti), devono avere i seguenti requisiti generali:

  • Essere residenti in Italia (per il solo richiedente), non è necessaria una durata minima di permanenza.
  • Avere percepito nel mese di Aprile 2021 un importo che, determinato secondo il principio di cassa, deve essere quantitativamente inferiore all’ammontare stesso del beneficio, come disposto dall’art.82. comma 5 del decreto legge 34/2020. Se ad esempio si è un soggetto singolo e nel mese di aprile il guadagno è stato di 300 euro, il valore è inferiore alla somma di 400, pertanto si rientra nei canoni. Se superiore no, ma se si ha ad esempio una casa in affitto, è possibile beneficiarne come descritto nel punto successivo.
  • Per coloro che risiedono in un appartamento in locazione, al minimo della soglia reddituale, viene aggiunto per il calcolo della soglia effettiva, un dodicesimo del valore del canone annuo di locazione già dichiarato ai fini Isee nella DSU.
  • Avere un Isee ordinario o corrente attestato nella DSU non superiore ai 15.000 €. Per coloro che non lo hanno già fatto, sarà necessario sempre dal sito dell’INPS fare richiesta dell’ISEE. I tempi per l’invio dovranno essere calcolati in modo da non superare la scadenza di presentazione generale delle domande.
  • Va dichiarato il patrimonio mobiliare della famiglia alla data del 31 dicembre 2020, il cui importo deve essere inferiore alla cifra di 10.000 €, a cui però è possibile aggiungere 5.000 € per ogni componente facente parte del nucleo familiare superiore al primo, e comunque sino ad un massimale di 20.000 €.
  • Se nel nucleo è presente una persona con disabilità grave o non autosufficienza, il valore massimo di 20.000 € può essere ulteriormente incrementato di altri 5.000 €.

Il requisito relativo al valore ISEE verrà verificato dall’INPS al momento della presentazione della domanda, utilizzando l’ultima DSU valida alla medesima data. 

In caso di presenza di minorenni, l’INPS rileverà l’ISEE minorenni.

Incompatibilità del Reddito di Emergenza 2021

Non tutti coloro che hanno i requisiti sopra menzionati potranno richiedere il sostegno economico REM. Coloro che al momento percepiscono altre forme di indennità e che abbiano ricevuto altri benefici istituiti per far fronte alla crisi del Covid-19 menzionati nel seguente elenco non potranno richiederlo, vediamo chi sono:

  • Coloro che già percepiscono il Reddito e la Pensione di Cittadinanza, in quanto trattasi di sistemi di sostegno al reddito che hanno finalità di supporto analoghe al REM;
  • Avere percepito o stare percependo le indennità inserite nell’articolo 10 del decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021: tra cui i 2400 euro introdotti dal Decreto Sostegni per i lavoratori precari e i 1600 euro istituiti dal Sostegno bis;
  • Essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
  • Essere Titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore all’importo del beneficio pari ovvero al valore di 400 euro aumentato tramite moltiplicatore in base ai requisiti del nucleo familiare.

Cosa cambia per i percettori di NASPI e Dis-COLL

Il precedente Decreto Sostegni prevedeva che coloro che si fossero trovati nella condizione di avere terminato la percezione delle prestazioni NASPI o della DIS-COLL nel periodo compreso dal 1 luglio 2020 al 28 febbraio 2021, avrebbero potuto accedere al beneficio REM per le mensilità di Marzo, Aprile e Maggio 2021 anche in assenza dei requisiti generali, fissando il valore ISEE alla soglia di 30.000 €.

Ebbene, il Decreto Sostegni bis annulla questa ulteriore possibilità. Pertanto avranno accesso solo e unicamente coloro che dispongono degli standard generali di accesso.

Questa novità cambierà i numeri di coloro che ne avranno diritto, riducendo la platea dei richiedenti.

Importi spettanti al pagamento del Reddito di Emergenza 2021

Ma a quanto ammonta il valore che verrà corrisposto se la domanda verrà accettata in base ai benefici introdotti?

Vediamo gli importi corrisposti in base al componente del nucleo familiare:

  • Per il singolo componente il valore ammonta a 400 euro.
  • Se oltre a un adulto è presente un minorenne si arriverà a 480 euro.
  • Per due componenti adulti l’importo è di 560 euro.
  • Per due adulti e un minore 640 euro.
  • Per due adulti e due minori 720 euro.
  • Per tre adulti e due minori 800 euro.
  • Per tre adulti e due minori di cui uno disabile 840 euro.

Come avviene il pagamento del Reddito di Emergenza

Il pagamento del Reddito di emergenza potrà essere disposto in tre differenti modalità da indicare al momento della richiesta:

  • Attraverso bonifico bancario o postale sul conto intestato del richiedente (stesso codice fiscale del richiedente, differenti codici fiscali indurranno in errore e si passerà al terzo punto di questo elenco) 
  • Attraverso libretto postale;
  • Mediante bonifico domiciliato: ovvero mediante pagamento in contanti presso uno sportello di Poste Italiane indicato direttamente dal richiedente nella domanda. In questo ultimo caso si precisa che se le coordinate bancarie IBAN del richiedente dovessero essere errate, o non corrispondenti codice fiscale del richiedente, questa sarà la modalità alternativa che l’INPS adotterà per corrispondere l’importo.

Ma come è possibile essere sicuri che la domanda verrà accolta o rigettata?

L’INPS specifica che l’accoglimento o il rigetto della domanda avverrà con una comunicazione mediante SMS e tramite indirizzo e-mail, utilizzando i dati che il richiedente dovrà immettere al momento della compilazione della domanda.

In caso dovesse essere respinta, l’INPS renderà disponibili le motivazioni del mancato accoglimento sempre e in ogni caso.

In alternativa basterà entrare direttamente nel sito dell’Inps con le proprie credenziali, ed esattamente dove si è fatta la richiesta, sarà possibile vederne l’avanzamento con la presa in carico, l’accoglimento o il rigetto, nella sezione “Gestione domande, lista domande ed esiti”.