Superbonus 110%, la ristrutturazione te la paga lo Stato!

Finalmente si potrà ristrutturare la propria abitazione in maniera molto più semplice con il Superbonus 110%. La velocizzazione e la semplificazione delle procedure la dobbiamo al Decreto Semplificazioni che, introducendo alcune modifiche alla disciplina dell'agevolazione fiscale ha smosso e velocizzato l’iter per l’avvio dei cantieri.

Secondo l’ultima modifica, infatti, da inizio giugno i lavori per la ristrutturazione potranno prendere avvio anche solamente con la CILA, la comunicazione di inizio lavori asseverata, dall’altro canto, non è più necessario presentare l’attestazione dello stato legittimo degli immobili.

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Finalmente si potrà ristrutturare la propria abitazione in maniera molto più semplice con il Superbonus 110%. La velocizzazione e la semplificazione delle procedure la dobbiamo al Decreto Semplificazioni che, introducendo alcune modifiche alla disciplina dell'agevolazione fiscale ha smosso e velocizzato l’iter per l’avvio dei cantieri.

Secondo l’ultima modifica, infatti, da inizio giugno i lavori per la ristrutturazione potranno prendere avvio anche solamente con la CILA, la comunicazione di inizio lavori asseverata, dall’altro canto, non è più necessario presentare l’attestazione dello stato legittimo degli immobili.

Superbonus 110% come funziona

Il Superbonus 110% non è altro che un’agevolazione fiscale che è stata introdotta dal Decreto Rilancio 2020 che consente ai cittadini italiani di ristrutturare la propria abitazione, rendendola anche più efficiente dal punto di vista energetico.

Il bonus 110% permette agli italiani di adottare le modifiche senza spendere un solo euro, riqualificando gratuitamente le abitazioni. 

Come per la maggior parte dei bonus di questa tipologia, il rimborso verrà effettuato sulle tasse che il cittadino andrà a pagare. Il rimborso del 110% verrà spalmato in 5 anni, dunque non verrà accreditato immediatamente.

Qualora non aveste abbastanza fondi per pagare i lavori, potrete cedere il bonus alla ditta che si occuperà di effettuare i lavori nella vostra abitazione. In questo modo lo Stato ripagherà la ditta incaricata.

Il bonus è del 110% non è stato ideato per “regalare” del denaro al cittadino richiedente, ma solamente per consentire lui di coprire le spese degli interessi pagati su un eventuale prestito.

Gli interventi ammessi per il bonus 110%

Gli interventi che danno il diritto a ricevere il superbonus 110% sono tre. Questi hanno preso la denominazione di “Interventi trainanti” e sono:

1- l’isolamento dell’edificio, si intende il cappotto termico come possiamo leggere dal Decreto Rilancio:

“Gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio, o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.”

2- Un altro intervento ammesso è la sostituzione del vostro impianto di riscaldamento già esistente con un nuovo impianto di riscaldamento che sia alimentato da una pompa di calore oppure ancora con una caldaia a condensazione, o sistema di microgenerazione.

3- Infine, il cittadino potrà anche mettere in sicurezza antisismica l’abitazione o l’edificio.

 Per quest’ultimo caso in particolare è prevista anche una detrazione del 90% sulla polizza assicurativa che copre il rischio di terremoti. 

Le condizioni necessarie affinché lo Stato eroghi il bonus sono due: la prima è migliorare di, quantomeno, due classi energetiche la vostra abitazione, o di uno quando non è possibile; poi, i lavori dovranno essere svolti entro e non oltre fine anno, il 31 dicembre 2021. La data di scadenza per gli istituti che gestiscono le case popolari, invece è fissata a fine 2022.

Attraverso la realizzazione di questi interventi trainanti potrete poi ottenere il bonus 110% su altri lavori, come ad esempio per l'installazione di pannelli solari o fotovoltaici, la sostituzione degli infissi o delle finestre della vostra abitazione, oppure ancora l’inserimento di colonnine per la ricarica elettrica, ad esempio, per la vostra auto.

Come viene restituito il superbonus del 110% 

La maxi-detrazione del 110% viene restituita dilazionando l’importo in cinque anni. In questo arco di tempi vi verrà restituito tutto quel che avete speso più il 10% (qualora aveste degli incentivi da pagare). Se non volete anticipare neanche un centesimo, dovrete rinunciare al 10%.

In questo caso sarà l’impresa a recuperare il credito di imposta o a cederlo ad un altro soggetto. In tutto questo voi non spenderete nulla per effettuare i lavori per la propria casa che sono sopracitati. 

Superbonus 110% le ultime novità del Decreto Semplificazioni

Lo scorso lunedì 31 maggio 2021, Il decreto-legge numero 77, uno dei numerosissimi decreti-legge di questo periodo, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Decreto cosiddetto “Semplificazioni”. Le norme contenute nel decreto sono entrate in vigore dal 1° giugno successivo. 

Le norme contengono, tra le altre cose, delle modifiche all'articolo 119 del Recreto Rilancio. L’articolo in questione, il 119, ha introdotto e regola il Superbonus 110%: l'agevolazione del 110%, che permette di avere rimborsate tutte spese che il cittadino ha sostenuto per effettuare interventi di miglioria energetica e antisismica.

Le modifiche del Superbonus 110%

Dalla sua pubblicazione, avvenuta ormai nel lontano 19 maggio 2020, il superbonus 110% è andato incontro a numerosissime modifiche relative alla sua forma iniziale. Le notifiche che noi abbiamo contato sono cinque:

la prima delle cinque modificazioni l’abbiamo avuta durante fase di conversione, dello stesso bonus in legge, quella che poi è divenuta legge numero 77 del 17 luglio 2020;

la seconda, invece, si è presentata con il decreto agosto il numero 104, che poi è stato convertito in legge in un secondo momento, ad ottobre; 

la terza modifica è stata apportata con la Legge di bilancio 2021, la LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 pubblicata in Gazzetta Ufficiale, appunto, il 30 dicembre 2020;

la quarta delle modifiche è stata fatta con il recente decreto-legge numero 59 del 6 maggio scorso “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.”

L'ultima, la quinta, concernente le modifiche che sono state introdotte dall’ultimo decreto del 31 maggio 2021, il Decreto Semplificazioni.

In questo ultimo punto si è notato come le modificazioni fatte dal recentissimo Decreto-Legge Semplificazioni riguardino ben tre commi  

Le modifiche attuate dal Decreto Semplificazioni sul Superbonus 110%

Vediamo ora tutte le ultime modifiche, entrate in vigore dopo la pubblicazione dell’ultima versione del Decreto Semplificazioni in Gazzetta Ufficiale, lo scorso 31 maggio 2021, punto per punto:

Il primo punto è inerente alla possibilità di agevolare le spese per l'eliminazione delle barriere architettoniche al 110%.  Questa integrazione in realtà era già stata introdotta dalla legge di bilancio 2021.

 Permetteva di agevolare le spese al 110% per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, qualora fossero stati realizzati congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti che abbiamo elencato precedentemente.

Quindi stiamo parlando di tutti quegli interventi come ad esempio: dell'isolamento dell'involucro riscaldato, del libro dell'involucro opaco e della sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale, sempre con il vincolo di migliorare almeno due classi energetiche.

L'integrazione del decreto semplificazioni sul Superbonus 110%, invece, concerne il comma 4. Al comma quattro del decreto si parla degli interventi antisismici. 

In poche parole, si intendono tutti quegli interventi atti ad effettuare l'eliminazione delle barriere architettoniche. Questi interventi possono essere agevolati al 110%. L’agevolazione avviene anche qualora venga realizzato un intervento sulla struttura insieme alla stessa. 

Il limite di spesa a cui il cittadino richiedente deve far riferimento è sempre il medesimo, quello del recupero del patrimonio edilizio, l'articolo 16 bis del TUIR il 96.000 €.

La seconda modificazione concerne l'introduzione del comma 10 bis che ha esteso la possibilità di sfruttare l’agevolazione anche per spese per efficientamento energetico e antisismiche, relative agli edifici di categoria B1 B2 e D4. QUI potrete osservare tutte le categorie catastali in questione.

Ci si riferisce, in quelle determinate categorie catastali, alle strutture socio-sanitarie che sono possedute o detenute in comodato d'uso gratuito da organizzazioni senza scopo di lucro di volontariato o associazioni di promozione sociale. Ci si riferisce, infatti, al soggetto che è stato indicato alla lettera d bis del comma 9 dell'articolo 119 del Superbonus 110%.

L’ultima modifica del DL Semplificazioni 31 maggio

Con l’ultima modifica ci riferiamo a quella introdotta dal comma 13 ter. Quest’ultima ha fatto parecchio discutere e, possiamo dire con fermezza, che sta facendo molto discutere tutt’ora.

Stiamo parlando degli interventi superbonus che non comportano demolizione e ricostruzione, di cui fanno sicuramente parte, ad oggi, anche gli interventi di demolizione parziale. Questo lo affermiamo, poiché la norma presa in analisi non specifica la categoria, ma tantomeno la esclude.

Stiamo parlando di quegli interventi, insomma che non appartengono alla categoria della demolizione e ricostruzione, vengono considerati manutenzione straordinaria. Questi ultimi possono essere autorizzati mediante una CILA, la comunicazione di inizio lavori asseverata.

Nella CILA, oltre a tutte le informazioni di base, per quel che concerne i titoli abilitativi è sufficiente che venga indicato il primo, quello che ha dato l’ok alla costruzione dell'edificio.

Qualora, invece, l’edificio fosse stato costruito e conseguentemente terminato prima del 1° settembre 1967 non sarà necessario attestare lo stato legittimo, così come previsto dal testo unico dell'edilizia nell'articolo 9 bis comma 1 bis.

La decadenza del Superbonus 110%

Infine, è bene che ricordiate che la decadenza del superbonus 110% può avvenire solamente per quattro motivazioni:

  • qualora non dovesse essere presentata la CILA
  • qualora venissero realizzate delle opere in difformità con la CILA che è stata presentata 
  • qualora all’interno della CILA non dovessero essere stati indicati gli estremi del primo titolo che ha autorizzato la costruzione, oppure se non viene indicata la data antecedente a quella del 1967 
  • se vengono fatte attestazioni asseverazioni infedeli