Superbonus 110%, la guida dell'Agenzia delle Entrate

Il Decreto Rilancio ha introdotto il "Superbonus 110%" nell'ambito delle misure straordinarie connesse all'emergenza coronavirus.

Image

Il Decreto Rilancio (Dl 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020 n.77) ha introdotto il "Superbonus 110%" nell'ambito delle misure straordinarie connesse all'emergenza coronavirus. Non si tratta di misure totalmente nuove ma dell'incremento al 110% dell'aliquota di detrazione delle spese sostenute per specifici interventi di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. La detrazione spetta in cinque quote annuali di pari importo nel caso in cui si effettui direttamente la spesa pagando l’impresa o le imprese che eseguiranno gli interventi.

Del tutto nuova è invece la possibilità utilizzare il bonus non in forma di detrazione ma in forma di sconto in fattura anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati, oppure di cedere il credito d'imposta corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Attenzione, questa possibilità riguarda non solo gli interventi ai quali si applica il Superbonus ma anche quelli: di recupero del patrimonio edilizio; di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate); di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Chi può usufruire del Superbonus? I condomìni, le persone fisiche (su un massimo di due unità immobiliari) e altri soggetti come Istituti autonomi case popolari, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni e società sportive dilettantistiche ( limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi). In particolare, la detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio ovvero; il proprietario, il nudo proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), il detentore dell’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario nonché dei familiari del possessore o detentore dell’immobile.

Per quali interventi si può sfruttare il Superbonus? Il Decreto Rilancio distingue due tipi di intervento: quelli principali o trainanti e quelli aggiuntivi o trainati. Gli interventi trainati possono sfruttare il Superbonus solo se eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi trainanti. Gli interventi trainanti sono quelli: per l'isolamento termico degli involucri edilizi (con un limite massimo detraibile di 50 mila euro per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti, 40 o 30 mila per unità immobiliari site in condomìni); per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (max 30 mila euro, 20mila o 15 mila per unità in condomìni); antisismici (sismabonus). Gli interventi trainati sono quelli: di efficientamento energetico; di installazione di impianti solari fotovoltaici; di installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici. Il Superbonus non spetta per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).

Quando devono essere effettuati gli interventi per poter accedere al Superbonus? Le spese documentate e rimaste a carico del contribuente devono essere state sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Per accedere al Superbonus gli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale dovranno rispettare i requisiti previsti da un apposito decreto (da emanarsi ad opera del Ministero dello sviluppo economico) e assicurare nel loro complesso il miglioramento di almeno due classi energetiche ovvero, se si è già nella penultima (terzultima) classe, il conseguimento della classe energetica più alta.

Per poter usufruire del Superbonus è necessario richiedere per gli interventi di efficientamento energetico: l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato; per gli interventi antisismici: l’asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico. Oltre a questo per poter utilizzare l’opzione di cessione o sconto riferiti al Superbonus è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta rilasciato da commercialisti e CAF.