Il Decreto Rilancio (Dl 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020 n.77) ha introdotto il "Superbonus 110%" nell'ambito delle misure straordinarie connesse all'emergenza coronavirus. Non si tratta di misure totalmente nuove ma dell'incremento al 110% dell'aliquota di detrazione delle spese sostenute per specifici interventi di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. La detrazione spetta in cinque quote annuali di pari importo nel caso in cui si effettui direttamente la spesa pagando l’impresa o le imprese che eseguiranno gli interventi.
Del tutto nuova è invece la possibilità utilizzare il bonus non in forma di detrazione ma in forma di sconto in fattura anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati, oppure di cedere il credito d'imposta corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Attenzione, questa possibilità riguarda non solo gli interventi ai quali si applica il Superbonus ma anche quelli: di recupero del patrimonio edilizio; di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate); di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
Chi può usufruire del Superbonus? I condomìni, le persone fisiche (su un massimo di due unità immobiliari) e altri soggetti come Istituti autonomi case popolari, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni e società sportive dilettantistiche ( limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi). In particolare, la detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio ovvero; il proprietario, il nudo proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), il detentore dell’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario nonché dei familiari del possessore o detentore dell’immobile.
Per quali interventi si può sfruttare il Superbonus? Il Decreto Rilancio distingue due tipi di intervento: quelli principali o trainanti e quelli aggiuntivi o trainati. Gli interventi trainati possono sfruttare il Superbonus solo se eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi trainanti. Gli interventi trainanti sono quelli: per l'isolamento termico degli involucri edilizi (con un limite massimo detraibile di 50 mila euro per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti, 40 o 30 mila per unità immobiliari site in condomìni); per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (max 30 mila euro, 20mila o 15 mila per unità in condomìni); antisismici (sismabonus). Gli interventi trainati sono quelli: di efficientamento energetico; di installazione di impianti solari fotovoltaici; di installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici. Il Superbonus non spetta per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).
Quando devono essere effettuati gli interventi per poter accedere al Superbonus? Le spese documentate e rimaste a carico del contribuente devono essere state sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Per accedere al Superbonus gli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale dovranno rispettare i requisiti previsti da un apposito decreto (da emanarsi ad opera del Ministero dello sviluppo economico) e assicurare nel loro complesso il miglioramento di almeno due classi energetiche ovvero, se si è già nella penultima (terzultima) classe, il conseguimento della classe energetica più alta.
Per poter usufruire del Superbonus è necessario richiedere per gli interventi di efficientamento energetico: l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato; per gli interventi antisismici: l’asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico. Oltre a questo per poter utilizzare l’opzione di cessione o sconto riferiti al Superbonus è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta rilasciato da commercialisti e CAF.