Superbonus 110%. Tutto ciò che bisogna sapere e le novità.

Il Superbonus ristrutturazioni è una detrazione fiscale del 110% sulle spese sostenute per alcuni interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sisimico. Una iniziativa proposta dal Governo italiano per risollevare il mercato edilizio e i contribuenti dopo un periodo buio, cme quello vissuto per la pandemia da Covid-19.

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Tutti in fila ad accapararsi l'idoneità al Superbonus ristrutturazioni.

L'iniziativa presentata dal Governo e definita Decreto Rilancio permette di ricevere agevolazioni, nella misura di una detrazione al 110%, sulle spese di ristrutturazioni finalizzate a interventi di efficienza energetica, interventi antisismici, installazione di impianti fotovoltaici o delle colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Le spese in questione dovranno essere sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022.

Come specifica il Governo sul proprio sito istituzionale:

Il Superbonus 110% è una misura di incentivazione, introdotta dal decreto-legge “Rilancio” del 19 maggio 2020, che punta a rendere più efficienti e più sicure le proprie abitazioni. Il meccanismo del superbonus prevede la possibilità di effettuare i lavori a costo zero per tutti i cittadini.

Un occasione da prendere al volo, visto che la parola "bonus" mette tutti d'accordo, ma la sua applicazione sta riscontrando non poche problematiche: il boom delle domande, i ritardi burocratici, la difficoltà di reperire materie prime e l'aumento dei costi finali.

Con la speranza che l'occasione di rilancio non diventi solo un occasione persa, soffermiamoci nel dettaglio su cos è il Superbonus, a chi è rivolto, quali documenti occorrono e le scadenze. Tutto ciò che bisogna sapere.

Superbonus 110%. Che cos è?

Si tratta di una iniziativa del Governo italiano nel corso del 2020 per aiutare le imprese edili e i contribuenti a risollevarsi da un periodo storico difficile come quello generato dalla pandemia da Coronavirus, poi prolungata fino al 30 giugno 2022, e in alcuni casi specifici anche fino al 31 dicembre 2022, ampliando il ventaglio di intereventi agevolabili e i soggetti beneficiari.

Dunque una detrazione fiscale con aliquota variabile su tutte, o parte, delle spese sostenute e finalizzate alla riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico di un fabbricato esistente.

In questo articolo ci occuperemo sopratutto del Superbonus al 110 per cento, ma voglio comunque illuminarvi sulle ulteriori possibilità di incentivo fiscale previsti:

  1. Ecobuns al 65% rivolto sia a soggetti IRPEF che IRES
  2. Ecobuns e interventi di riduzione del rischio sisimico, con detrazioni tra il 70% e l'80%, per  fabbricati con più unità immobiliari;
  3. SuperBonus, per condomini, IACP, e altri soggetti che vedremo in seguito, con detrazione fino a 110%

Attualmente la detrazione si può applicare alle spese sostenute anche fino al 30 giugno 2022 con alcune eccezioni:

  • per gli Istituti Autonimi Enti Popolari (IACP), in riferimento agli interventi di riqualificazione energetica (ecobonus 110%), le spese devono essere sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo;
  • per gli Istituti Autonimi Enti Popolari (IACP) che abbiano effettuato lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo alla data del 31 dicembre 2022, la detrazione del 110%  spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023;
  • per gli stabili condominiali che abbiano effettuato lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo alla data del 30 giugno 2022, il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

Superbonus 110%: chi può usufruirne e chi no.

Attualmente potranno usufruire del Superbonus:

  • gli stabili condominiali;
  • persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari dell'immobile oggetto dell'intervento;
  • persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate;
  • IACP (Istituti autonomi case popolari);
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, con riguardo ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Invece restano esclusi da questa agevolazione le seguenti categorie catastali:

  1. Abitazioni di tipo signorile;
  2. Abitazioni in ville;
  3. Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici per le unità immobiliari non aperte al pubblico.

Superbonus: gli interventi trainanti e trainati.  

Il Decreto Rilancio prevede espressamente due tipologie di intervento che rientrano nei requisiti del superbonus 110% e sono:

  1. gli interventi che riguardano la riqualificazione energetica (lettere a), b) e c) dell’art. 119, comma 1 del Decreto Rilancio);
  2. gli interventi riguardanti la riduzione del rischio sismico (art. 119, comma 4 del Decreto Rilancio).

Gli interventi di riqualificazione energetica sono:

  • Installazione del cappotto termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che coprano almeno il 25% della superficie;
  • coibentazione del tetto;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con interventi sulle parti comuni;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

Questi interventi trainanti, purchè venga rispettato il salto energetico di due classi e i requisiti richiesti, permettono di usufruire del Superbonus.

Viene inoltre ampliata la rosa degli interventi, con i cosidetti interventi "trainati", ovvero che accedono al bonus 110% solo se realizzati congiuntamente ad uno degli interventi trainanti, ovvero:

  • sostituzione di infissi;
  • installazione di caldaie a condensazione di classe ergetica A;
  • installazione di caldaie a biomassa;
  • installazione edi impianti fotovoltaici,
  • gli interventi di abbattimento di barriere architettoniche, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni,
  • interventi di adeguamento energetico delle unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;
  • l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari;
  • l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti.

A ciò si aggiunge che la realizzazione di uno qualsiasi degli interventi trainanti (di efficienza energetica o riduzione del rischio sismico) permette la detrazione fiscale al 110%  anche di altre spese, quali:

  • colonnine di ricarica di veicoli elettrici negli edifici (solo se gli interventi trainanti assicurano il doppio salto di classe energetica);
  • installazione di impianti solari fotovoltaici collegati alla rete elettrica e sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi.

Invece la realizzazione del solo intervento trainante di riduzione del rischio sismico consente l'accesso al superbonus, a condizione che sia eseguita congiuntamente, anche alla realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici.

Superbonus 110%: Decreto Semplificazioni.

Il 31 maggio 2021 è stato approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Semplificazioni, con l'obiettivo di snellire l'iter che consente l'accesso al Superbonus 110%.Vediamo le novità:

  •  gli interventi di ristrutturazione che rientrano nella detrazione al 110% verranno classificati come interventi di manutenzione straordinaria e per essere avviati potranno essere autorizzati con la Cila (Comunicazione di inizio lavori asseverata).
  •  restano esclusi dalla Cila gli interventi di demolizione e ricostruzione.
  •  a tal fine la mancanza di un titolo idoneo negherà l'accesso all’agevolazione, proprio per evitare abusi edilizi.
  •  non viene più richiesta l’asseverazione dello stato di legittimità dei fabbricati;
  •  tra gli intereventi trainanti vengono inclusi gli interventi gli interventi per l'eliminazione delle barriere   architettoniche
  •  l'agevolazione si estende altresì su collegi, convitti, conventi, strutture sanitarie e caserme che eroghino servizi socio-sanitari e assistenziali. Se ne auspica il riconoscimento anche al settore turistico, anche considerata la crisi economica affrontata a seguito della pandemia.

Superbonus 110%. Come si recuperano le spese.

Come da disposizioni normative, tutte le spese effettutate negli anni 2020, 2021 e 2022 che rientrano nei requisiti del Superbonus al 110% possono scegliere:

  1. utilizzo diretto della detrazione spettante;
  2. sconto in fattura da parte dei fornitori che hanno effettuato gli interventi fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso;
  3. cessione di un credito d'imposta, di pari ammontare, con la possibilità di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e per le spese sostenute nel 2022 in 4 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. 

Superbonus 110%. I documenti da conservare.

I documenti da conservare ed esibire in caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico, come espressamente citato nella Guida Superbonus 110%, sono:

  1. le fatture o le ricevute fiscali come prova delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi;
  2. la ricevuta del bonifico postale o bancario delle spese sostenute dai soggetti beneficiari de bonus;
  3. la dichiarazione di consenso ai lavori del proprietario se i lavori sono stati effettuati dal detentore dell’immobile;
  4. una copia della delibera dell’assemblea condominiale, se sono stati effettuati lavori su parti comuni degli stabili;
  5. una copia dell’asseverazione trasmessa all’Enea per i lavori di miglioramento energetico e una copia dell’asseverazione per gli interventi antisismici.

Stando a tutti i requisiti richiesti e nelle modalità previste, e con tutta la documentazione in regola, i controlli effettuati dall'Agenzia dell'Entrata non produranno ripercussioni.