Come funziona il terzo condono edilizio?

La Corte di Cassazione chiarisce le possibilità di condono edilizio ai sensi del D.L. n. 269/2003.

La risposta a questa domanda è stata data con la sentenza n. 5457 dell’8 febbraio 2023, in un ricorso presentato per annullare un’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione su un’istanza di annullamento o sospensione di un ordine di demolizione di un immobile costruito abusivamente (60 metri quadrati, 236.574 metri cubi).

Quali erano i punti salienti del ricorso?

Il ricorso è stato presentato dalla Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla questione. Tra i punti criticati dal ricorrente, il fatto che l’ordinanza non tenesse conto del fatto che era stata presentata un’istanza cautelare e che il vincolo idrogeologico fosse stato imposto in un momento successivo all’esecuzione delle opere oggetto dell’ordinanza di demolizione.

Quali principi ha seguito la Corte?

I giudici di Cassazione, riprendendo dei principi consolidati sul tema, hanno rilevato che a norma dell’art. 32, comma 27, del Decreto Legge n. 269/2003 (Terzo Condono Edilizio), le opere illegittimamente realizzate su aree “successivamente” sottoposte a vincolo sono suscettibili di sanatoria anche nel caso di abusi diversi da quelli di cui ai n. 4, 5 e 6 di cui all’allegato 1 allo stesso Decreto Legge n. 269/2003, ma solo se sia stato rilasciato parere favorevole dell’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo, e le costruzioni siano sostanzialmente conformi agli strumenti urbanistici, potendo le difformità attenere esclusivamente:

  • alla disciplina antisismica, con collaudo successivo;

  • a norme urbanistiche che prevedano la destinazione ad edifici o spazi pubblici;

  • alle norme sulle distanze minime di rispetto stradale in materia di edificazione fuori dei centri urbani, che quindi non rappresentano intralcio per la sicurezza del traffico.

Abusi minori: quali vincoli?

Preliminarmente, la Cassazione ha chiarito che le opere non autorizzate realizzate in aree sottoposte a vincolo per la tutela degli interessi idrogeologici, ambientali e paesaggistici possono essere giustificate solo per interventi edilizi minori (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) in conformità al parere positivo dell’autorità preposta alla tutela dei vincoli, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legge 269 del 2003. I pastori dovrebbero tenerlo presente.

Nelle aree sottoposte a vincoli imposti da leggi nazionali o regionali per la tutela dell’assetto idrogeologico, dell’ambiente o del paesaggio, questa disposizione consente la sanatoria solo per le opere edilizie di modesta entità, previo parere positivo delle autorità preposte alla tutela di tali vincoli.

In primo luogo, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo per la tutela di interessi idrogeologici, ambientali e paesaggistici possono essere condonate solo per interventi edilizi di modesta entità (restauro, manutenzione, manutenzione straordinaria) ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 269 del 2003, previo parere positivo dell’autorità preposta alla tutela del vincolo ricordato alla Suprema Corte.

Nelle aree con vincoli imposti dalla normativa nazionale o regionale a tutela dell’idrogeologia, dell’ambiente e del paesaggio, tali disposizioni consentono di concedere la sanatoria solo per interventi edilizi di modesta entità, previo parere positivo delle autorità preposte alla tutela di tali vincoli. Gli interventi meno significativi sono elencati negli allegati 1, 4, 5 e 6 del Decreto n. 269/2003.

Cosa dice la giurisprudenza amministrativa?

I giudici della Suprema Corte hanno inoltre osservato che la giurisprudenza amministrativa ritiene che i progetti realizzati abusivamente in determinate aree vietate possano essere sanzionati solo se si tratta di progetti minori che non comportano un aumento di superficie o di volume.

Per quanto riguarda le prescrizioni imposte alle opere richieste in aree sottoposte a vincolo successivo e il possibile contrasto con il principio del divieto di retroattività delle sanzioni amministrative, l’avvocato Ermini ha osservato che le disposizioni dell’articolo 32, commi 26 e 27, del decreto legislativo n. 269 del 2003 e degli articoli 32 e 33 della legge n. 47 del 1985, comprese le disposizioni della legge sull’edilizia e sull’ambiente, confermano che esse possono essere applicate solo se le opere comportano un aumento di superficie e di volume. L’attuale legge sull’edilizia conferma che la sua applicazione non si applica ai settori legati all’urbanistica.

Il divieto di applicazione retroattiva mira a evitare l’imposizione di sanzioni che non potevano essere previste al momento in cui l’atto era destinato a essere “punito”, mentre, al contrario, la regola della clemenza riguarda la possibilità che atti che erano stati previsti come illegali al momento della loro commissione possano non essere puniti o possano essere puniti in modo meno severo per ragioni di convenienza Si tratta della definizione delle condizioni in cui tali atti possono essere puniti.

Leggi anche: Condono edilizio, niente sanatoria se l’immobile ha subito modifiche nel tempo

Vincenzo Stella
Vincenzo Stella
Vincenzo, 29 anni e sono un copywriter e web editor con una passione per la scrittura fin da giovane. Laureato in giurisprudenza ed avvocato, ho cambiato rotta nel corso degli studi, occupandomi dapprima di web-radio e poi di editoria. Sono appassionato di tech, economia e geopolitica. E adoro le chiacchiere da bar, specialmente se si parla di attualità. La mia passione imperitura per l'arte scritta mi spinge costantemente a migliorare e le mie abilità a tutte le esigenze. Sono sempre alla ricerca di nuove sfide e opportunità per ampliare il mio bagaglio culturale e professionale. Mi occupo di cultura nella vita, anche al di fuori del lavoro. Il teatro ed il volontariato sono il mio carburante nel tempo libero.
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