Ecco a chi va la casa in caso di separazione o divorzio

A chi spetta la casa coniugale in caso di divorzio? C'è qualche modo per tutelarsi in anticipo ed evitare di essere il coniuge messo in mezzo ad una strada?

A chi spetta la casa coniugale in caso di divorzio? C’è qualche modo per tutelarsi in anticipo ed evitare di essere il coniuge messo in mezzo ad una strada? Senza dubbio una delle conseguenze più pesanti di un divorzio è l’assegnazione della casa all’ex coniuge. A seguito del fallimento del matrimonio, il giudice ha la facoltà, infatti, di assegnare l’abitazione familiare al coniuge che non ne è il proprietario. Almeno fino a quando i figli non diventano autonomi.

Ci sono dei modi per evitare che tutto questo possa accadere? È possibile tutelare la propria casa nel momento in cui ci sia il divorzio? Proviamo a scoprire cosa prevede la legge e a capire come è possibile muoversi.

Divorzio: la casa all’ex coniuge

Sono in molti a credere, erroneamente, che l’assegno di mantenimento e l’assegnazione della casa all’ex coniuge siano dei provvedimenti atti a punire. Niente di più sbagliato: non sono delle punizioni erogate perché uno dei due coniugi ha violato uno dei tanti obblighi matrimoniali. Anche quando si dovessero configurare i casi più duri ed estremi, come il marito infedele o che picchi la moglie, non viene punito con l’obbligo di erogare l’assegno di mantenimento (nel caso del marito violento, sono altre le conseguenze penali del suo comportamento). Queste misure, che sono sempre una conseguenza diretta del divorzio, sono prese per altre esigenze.

A determinare l’assegno di mantenimento, che scatta a seguito della separazione, e l’assegno divorzile, che come si intuisce dal nome sostituisce il precedente e arriva dopo il divorzio, sono una diretta conseguenza della disparità di reddito che vi è tra i due coniugi. Nel caso in cui uno dei due sia benestante e l’altro non autosufficiente dal punto di vista economico – non per colpa sua – il giudice decide che il primo versi al secondo un assegno periodico. Con la cifra che viene erogata mensilmente, il coniuge meno abbiente riesce ad ottenere una certa autonomia economica. In alternativa, le parti potranno concordare un eventuale assegno una tantum, versato una sola volta. Non potrà chiedere l’assegno di mantenimento il coniuge a cui sia stata addebitata la fine del matrimonio e quindi abbia determinato, con il suo comportamento, il divorzio.

Discorso molto simile vale anche per l’assegnazione della casa coniugale. Questa scatta tutte le volte che la coppia abbia dei figli, che non siano ancora autonomi: stiamo parlando di ragazzi che non abbiano un reddito proprio, che consenta loro di andare a vivere da soli. In questo caso il giudice colloca i figli presso uno dei due coniugi, al quale viene anche assegnato il diritto a continuare a vivere nella casa coniugale. Questo provvedimento viene preso non per assegnare un ulteriore beneficio economico ad uno dei due coniugi, ma per evitare che i figli subiscano un ulteriore trauma oltre a quello della disgregazione della famiglia. Assegnare la casa al coniuge affidatario dei figli serve per permettere a questi di continuare a vivere nello stesso habitat, senza costringerli a trasferirsi da un’altra parte.

Su questo argomento consigliamo la lettura di questo articolo: Divorzio, come chiederlo in caso di tradimento e cosa spetta.

Divorzio ed assegnazione della casa coniugale: alcune precisazioni

A seguito del divorzio, con l’assegnazione della casa coniugale, il giudice garantisce ai figli il diritto di abitazione dove la famiglia è vissuta fino a quel momento. Il modo per garantire questo diritto è affidare i figli ad un coniuge ed assegnargli la casa: non importa chi sia il proprietario di fatto dell’immobile e se questo sia o meno in comunione dei beni. Non importa nemmeno che sia di proprietà integrale dell’ex coniuge.

Questa norma, strettamente connessa al divorzio, è contenuta all’interno del Codice Civile e stabilisce che

il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.

La legge, sostanzialmente provvede a tutelare i figli minori, non i coniugi. Evitando che le loro abitudini vengano stravolte. Un orientamento della giurisprudenza confermato anche dalla Corte di Cassazione, che con la sentenza 5384/1990, ha conferma che l’assegnamento della casa famigliare a seguito del divorzio debba tutelare l’interesse dei figli a continuare ad abitare nella stessa perché questa è 

intesa come il centro degli affetti degli interessi e delle consuetudini, in cui si articola e si esprime la vita della famiglia.

Come tutelare la casa in caso di divorzio

Il diritto ad abitare nella casa coniugale si perde nel momento in cui i figli vanno ad abitare da soli. O nel momento in cui diventino autonomi economicamente parlando. O se il genitore decide di trasferirsi altrove.

Abbiamo visto che l’assegnazione della casa coniugale è strettamente connessa con i figli. Questo significa che non serve optare per la separazione dei beni per evitare che la stessa vada al coniuge. Questa è una convinzione completamente errata. Come abbiamo visto il giudice può decidere dell’assegnazione della casa coniugale indipendente da chi ne sia il reale proprietario. Nel caso in cui non ci siano figli, il giudice non potrà assegnare la casa coniugale.

Ci sono solo due strade per tutelare la casa: non comprarla o non avere figli. L’ex coniuge perderà l’assegnazione della casa nel momento in cui inizi una stabile convivenza con un’altra persona, trasferendosi presso quest’ultima. Anche chi acquista l’immobile e lo intesta a un’altra persona (ad esempio, un genitore) per poi farselo assegnare in via di comodato non evita l’assegnazione all’ex coniuge. Salvo, infatti, che il comodato sia convenuto per iscritto e con indicazione di una data di scadenza, anche la casa oggetto di prestito può essere assegnata all’ex coniuge. Leggi sul punto Se la casa coniugale è dei suoceri.

Pierpaolo Molinengo
Pierpaolo Molinengo
Giornalista. Ho una laurea in Materie Letterarie, conseguita presso l'Università degli Studi di Torino. Ho iniziato ad occuparmi di Economia fin dal 2002, concentrandomi dapprima sul mercato immobiliare, sul fisco e i mutui, per poi allargare i miei interessi ai mercati emergenti ed ai rapporti Usa-Russia. Scrivo di attualità, fisco, tasse e tributi, diritto, economia e finanza.
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